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Legge Regionale 27 giugno 1979, n. 57

Costituzione degli Enti Ospedalieri di Olbia, La Maddalena e Lanusei.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In attesa dell’emanazione del Piano regionale ospedaliero la Giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell’articolo 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per gli effetti previsti da detta legge, la costituzione in ente ospedaliero degli ospedali, già amministrati dall’Ente ospedaliero «Luigi Crespellani» di Cagliari, con sede nei Comuni di Olbia, La Maddalena e Lanusei, che assumono rispettivamente la denominazione di «Ente ospedaliero Ospedale civile di Olbia», «Ente ospedaliero Ospedale civile di La Maddalena» ed «Ente ospedaliero Ospedale civile di Lanusei».

Art.2
Il patrimonio di ciascuno dei tre enti ospedalieri di cui al precedente articolo 1, è costituito da tutti i beni mobili ed immobili e loro pertinenze destinati istituzionalmente a beneficio del rispettivo ospedale, nonchè dalle scorte in atto ed, in generale, dai rapporti giuridici attivi e passivi relativi all’attività ospedaliera, fatta eccezione per quelli di cui al successivo terzo comma.
All’individuazione ed inventario di detti beni provvederà apposita Commissione, composta e nominata come previsto dall’articolo 5, secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
I rapporti giuridici di debito e credito pendenti alla data dell’emanazione dei decreti costitutivi dei tre enti ospedalieri di cui all’articolo 1 della presente legge, rimarranno imputati all’Ente ospedaliero «Luigi Crespellani».


Art.3
I Consigli di amministrazione degli enti ospedalieri costituiti per effetto della presente legge, verranno composti, previa classificazione dei rispettivi ospedali, come previsto dall’articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art.4
Agli enti ospedalieri costituiti con la presente legge verrà trasferito il personale dipendente ed in servizio presso i rispettivi ospedali alla data del decreto di costituzione dell’ente, con le modalità e secondo il disposto di cui all’articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art.5
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 giugno 1979.

Soddu