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Legge Regionale 23 novembre 1979, n. 60

Concessione di mutui per l’acquisto di fondi rustici.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Allo scopo di consentire la formazione e l’ampliamento della proprietà coltivatrice fino al raggiungimento di dimensioni aziendali ottimali, di favorire lo sviluppo di una agricoltura imprenditoriale e professionale e di rendere possibile l’unione della proprietà della terra con l’impresa, l’Amministrazione regionale - anche per integrare le analoghe provvidenze dello Stato - interviene per la concessione di mutui relativi all’acquisto di fondi rustici.

Art.2
E’autorizzata la costituzione, presso l’istituto speciale di credito agrario, di un «Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», composto da due distinti stanziamenti:
a) il primo, costituente un fondo di rotazione, destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato con mezzi finanziari regionali;
b) il secondo, destinato alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui erogati con proprie disponibilità dagli istituti di credito.
Il Fondo è regolamentato da apposita convenzione che l’Assessore dell’agricoltura stipulerà con l’istituto gestore.
Le disponibilità del Fondo vengono periodicamente ripartite dall’Assessorato dell’agricoltura fra gli istituti di credito autorizzati a esercitare il credito agrario di miglioramento.


Art.3
La concessione dei mutui con le disponibilità del fondo di rotazione di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 è altresì regolata dalle norme seguenti.
Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale e interessi, nessun altro onere può essere fatto gravare dagli istituti mutuanti sulle ditte beneficiarie, salvo la trattenuta prevista dalle norme che regolano la concessione della garanzia sussidiaria.
Agli istituti di credito, a copertura di tutte le proprie spese anche contrattuali, degli oneri e dei rischi, è riconosciuto un compenso nella misura da stabilire nella convenzione di cui al precedente articolo 2.
Le annualità di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, saranno versate dagli istituti al predetto fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante per convenzione. I versamenti saranno effettuati alle date stabilite, anche se gli istituti non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità .
Le somme versate dagli istituti per quote di ammortamento e di interessi saranno destinate ad ulteriori anticipazioni per la concessione dei mutui di cui alla presente legge.


Art.4
L’istituto gestore del «Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice» deve redigere annualmente un documento contenente un bilancio consuntivo, corredato da una esauriente relazione, che sarà trasmesso all’Assessorato dell’agricoltura perchè possa sottoporlo agli organi di controllo.

Art.5
I mutui hanno la durata massima di 20 anni e possono essere concessi rispetto al prezzo di acquisto ritenuto congruo dall’ispettorato provinciale dell’agricoltura nelle seguenti percentuali:
- 90 per cento per le aziende singole;
- 95 per cento per le cooperative agricole;
- 100 per cento per le cooperative agricole di giovani disoccupati di cui alla legge 1º giugno 1977, n. 285, e alla legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, e per i giovani comunque associati di cui all’articolo 7, secondo comma, della stessa legge regionale.
Tuttavia l’importo massimo concedibile è fissato come segue:
- 100.000.000 di lire per le aziende che ricorrano al mutuo di cui al presente articolo per la formazione della loro proprietà terriera e per le aziende per le quali si renda necessario un ampliamento volto al raggiungimento di una base terriera che, attraverso il piano di trasformazione, determini il conseguimento della dimensione aziendale ottimale;
- 400.000.000 di lire per le cooperative agricole, con un’integrazione di 20.000.000 di lire per ogni socio oltre il nono.
Il concorso regionale per le operazioni effettuate con le disponibilità degli istituti di credito è calcolato nei modi previsti dall’articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il tasso d’interesse da porre a carico dei beneficiari è quello applicato dallo Stato per le analoghe operazioni di acquisto, ferma restando la facoltà della Regione di fissare un tasso diverso, non inferiore a quello minimo eventualmente fissato dallo Stato. In assenza di indicazioni statali, la Regione procede autonomamente.


Art.6
I mutui possono essere concessi a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale, degli altri lavoratori manuali della terra, delle cooperative agricole di giovani disoccupati di cui alla legge 1º giugno 1977, n. 285, e alla legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, e dei giovani comunque associati di cui all’articolo 7, secondo comma, della stessa legge regionale; possono altresì essere concessi a favore delle cooperative a condizione che tutti i soci possiedano individualmente i requisiti per l’acquisto.
I richiedenti non devono aver superato, al momento della presentazione della domanda, l’età di 50 anni. Tale limite può essere elevato fino a 60 anni, quando nel nucleo familiare vi siano componenti di età inferiore ai 50 anni che già si dedichino direttamente e manualmente alla coltivazione della terra o all’allevamento.
Per le cooperative i due terzi dei soci devono essere al di sotto dei 50 anni.
I richiedenti, inoltre, devono essere persone che dedicano all’attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dalla attività medesima non meno di due terzi del proprio reddito globale.
Il richiedente, anche assieme ai componenti il nucleo familiare, deve essere in grado di fornire una forza lavorativa non inferiore alla metà di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.


Art.7
Fatti salvi i diritti soggettivi garantiti dalla legislazione statale in materia di proprietà coltivatrice, nella concessione delle provvidenze regionali viene data la preferenza nell’ordine:
1) alle cooperative di conduzione a proprietà indivisa con priorità per quelle costituite da giovani disoccupati di cui alla legge 1º giugno 1977, n. 285, e alla legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, e ai giovani comunque associati di cui all’articolo 7, secondo comma, della stessa legge regionale;
2) ai componenti la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare dei beni, per la quota del fondo in vendita; sono eccettuati i casi rientranti nella fattispecie contemplata nella lettera b) del successivo articolo 9;
3) ai coltivatori insediati sul fondo, qualunque sia il rapporto contrattuale;
4) ai coltivatori che realizzino operazioni di integrazione e/o accorpamento.
Quando vi sia una pluralità di richiedenti che abbiano lo stesso grado di preferenza, viene accolta la domanda di chi si trova in condizioni economiche disagiate.
I preliminari di compravendita stipulati da terzi che non abbiano titolo di preferenza ai sensi del primo comma del presente articolo, dovranno essere preventivamente registrati.


Art.8
Il fondo oggetto dell’acquisto, da solo o assieme ai terreni già posseduti dal nucleo familiare, deve essere idoneo, anche potenzialmente, alla costituzione di una impresa agricola efficiente sotto il profilo tecnico ed economico, tenuto conto delle caratteristiche dei terreni, della composizione e qualificazione della famiglia coltivatrice, nonché della capacità imprenditoriale del richiedente.
Il fondo è soggetto per tutta la durata del mutuo a vincolo di indivisibilità , che, a cura del notaio rogante, deve essere menzionato negli atti di acquisto e di mutuo e trascritto nei pubblici registri immobiliari.
Il fondo dev’essere soggetto per tutta la durata del mutuo al vincolo di destinazione di uso agricolo.
Il vincolo di cui al secondo comma può essere revocato a domanda degli interessati, qualora, in caso di successione ereditaria, il fondo sia suscettibile di essere scomposto in più aziende efficienti sotto il profilo tecnico ed economico; nell’ipotesi contraria si applicano le disposizioni di cui all’articolo 720 del codice civile.
Gli atti compiuti in violazione del vincolo di indivisibilità sono nulli, e comportano la decadenza dai benefici della presente legge.


Art.9
Le provvidenze contemplate nella presente legge non si applicano agli acquisti riguardanti:
a) i terreni compresi nei programmi di formazione del Monte dei pascoli, da utilizzare per la riforma e il riassetto del settore agro - pastorale;
b) i terreni nel cui possesso si dovrà subentrare per successione ereditaria;
c) i terreni che, nel ventennio precedente la data di stipulazione dell’atto di acquisto, abbiano formato oggetto di altro mutuo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice; è tuttavia consentito l’accollo dei mutui di cui alla presente legge nei casi contemplati nel secondo comma dell’articolo 11.
Il mutuo non può essere concesso a colui che, nel biennio anteriore alla data di presentazione della domanda, abbia venduto apprezzamenti di terreno aventi una superficie complessiva superiore a due ettari, salvi i casi in cui la vendita sia stata fatta per scopi di ricomposizione fondiaria.


Art.10
Il prezzo congruo previsto dall’articolo 5 viene stabilito in seguito a un giudizio basato sui valori fondiari medi della zona, sul valore desunto dalla capitalizzazione del reddito netto, sugli elementi strutturali e produttivi del fondo.
I valori fondiari medi, per zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari, da riferire ad unità di superficie e a tipi di coltura, sono fissati da una commissione provinciale composta da un funzionario tecnico dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, da uno dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste, da uno dell’ufficio tecnico erariale, da uno dell’istituto di credito gestore del fondo di cui all’articolo 2 della presente legge, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle categorie agricole e da due rappresentanti degli Organismi comprensoriali in cui ricadono i terreni interessati. La commissione è presieduta dal funzionario dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura. Un dipendente del medesimo ispettorato svolge le funzioni di segretario.
Quando il fondo abbia goduto di provvidenze contributive pubbliche negli ultimi dieci anni, le quote di contributo riguardanti le opere tenute presenti nella determinazione del prezzo congruo, dovranno essere detratte dal medesimo.


Art.11
Decade dai benefici della presente legge chi, nel periodo dell’ammortamento, alieni o cessi volontariamente dalla diretta coltivazione del fondo acquistato o dei terreni preposseduti, che abbiano concorso a formulare il giudizio sulla validità tecnica ed economica della nuova azienda agricola.
Quando esistano motivi eccezionali di forza maggiore o si pongano in essere operazioni di vendita o di permuta allo scopo di realizzare degli accorpamenti, non si applica la sanzione della decadenza, fermo restando che le alienazioni devono essere preventivamente autorizzate dall’ispettorato provinciale dell’agricoltura, previo parere del Comitato comprensoriale agricolo di cui alla legge regionale 23 marzo 1979, n. 19.
E’ altresì consentita, con la medesima autorizzazione di cui sopra, l’alienazione di piccole superfici che non ledano l’efficienza dell’azienda.


Art.12
I benefici della presente legge sono revocati quando l’acqirente, salvo l’esistenza di causa di forza maggiore, non proceda alla diretta coltivazione del fondo.

Art.13
Le domande tendenti ad ottenere la concessione del mutuo per l’acquisto di fondi rustici sono indirizzate contestualmente all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio e all’istituto di credito prescelto. Se i fondi ricadono nell’ambito di più province, la competenza è attribuita in base alla maggiore estensione.
L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, indica il prezzo di acquisto ritenuto congruo, fissato secondo criteri stabiliti dal precedente articolo 10, e, a conclusione della propria istruttoria tecnico - economica, emette apposito nulla - osta.
Contro le determinazioni dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura è dato ricorso gerarchico, nel termine di 30 giorni dalla loro comunicazione, all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, che deve pronunciarsi nel termine di 90 giorni dalla ricezione del ricorso stesso.


Art.14
Alle operazioni di mutuo si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè , in quanto compatibili con la presente legge, le norme e i benefici della legislazione statale in materia di proprietà coltivatrice.
Le operazioni di mutuo sono inoltre assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.


DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art.15
Gli interessi attivi maturati sulle somme confluite nel Fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, saranno versati per un importo pari a lire 4.700.000.000 al Fondo di cui al precedente articolo 2, perchè siano utilizzati quanto a lire 3.400.000.000 per gli scopi di cui alla lettera a) e, per la differenza di lire 1.300.000.000 per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui alla lettera b) del predetto articolo 2 per la copertura delle annualità maturate dei limiti di impegno di cui al successivo articolo 17.
Gli interessi attivi di cui al precedente comma devono essere destinati, per almeno l’80 per cento dell’intero ammontare, per la concessione di mutui relativi all’acquisto di fondi rustici nelle zone interne a prevalente economia pastorale.


Art.16
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1979 è istituito il capitolo 20912 con la denominazione «Somma da versarsi dal Fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale per la concessione di mutui per l’acquisto di fondi rustici» e con lo stanziamento di lire 4.700.000.000.

Art.17
Alle annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione si fa fronte, oltre che con la somma di lire 1.300.000.000 di cui al precedente articolo 15, come appresso indicato:
a) con l’utilizzazione di una quota pari a lire 300.000.000 del primo limite d’impegno autorizzato con l’articolo 10, lettera a), della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, a partire dall’annualità relativa all’anno finanziario 1979, e relativamente alla annualità concernenti gli anni finanziari dal 1979 al 1996;
b) con l’utilizzazione dell’intero secondo limite d’impegno, pari a lire 700.000.000, autorizzato dalla richiamata legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, e relativamente alle annualità concernenti gli anni finanziari dal 1979 al 1997.


Art.18
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1979 è istituito il capitolo 06220 con la seguente denominazione e con lo stanziamento di lire 5.700.000.000:
Capitolo 06220 (Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12) - «Somme da versarsi al fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice».

Di tale somma, lire 3.400.000.000 sono destinate alla costituzione del fondo di rotazione previsto dall’articolo 2, lettera a), della presente legge.
Alla spesa di lire 5.700.000.000 si fa fronte:
- per lire 4.700.000.000 mediante l’utilizzazione delle disponibilità previste dal precedente articolo 15;
- per lire 1.000.000.000 mediante storno dal capitolo 06060 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1979.
Le spese per l’attuazione della presente legge, valutate in lire 5.700.000.000 per il 1979 (art. 2, lettere a) e b) della presente legge), in lire 1.000.000.000 per ognuno degli esercizi dal 1980 al 1996 e in lire 700.000.000 per l’esercizio 1997 (art. 2, lettera b), e art. 17, della presente legge) graveranno sul capitolo 06220 del citato stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.


Art.19
Le annualità di spesa previste dall’articolo 10, comma secondo, lettera a), della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, e da iscriversi nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione, in dipendenza delle disposizioni contenute nella presente legge, sono rideterminate, per gli anni dal 1979 al 1996, in lire 400.000.000.

Art.20
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 23 novembre 1979.

Soddu