Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 5 maggio 1983, n. 11

Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

CAPO I
(DISCIPLINA E STRUTTURA DEGLI STRUMENTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA REGIONE SARDA)
Art.1
Strumenti fondamentali della gestione finanziaria della Regione Sarda
In attuazione dell’articolo 7 dello Statuto speciale per la Sardegna, la presente legge disciplina gli strumenti della gestione finanziaria della Regione.
Sono strumenti della gestione finanziaria regionale:
1) la legge finanziaria;
2) il bilancio annuale, formulato in termini di competenza;
3) il bilancio pluriennale, formulato in termini di competenza;
4) il preventivo annuale di cassa;
5) il rendiconto generale della Regione.


Art.2
Bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale è lo strumento di attuazione del programma pluriennale di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33.
Il bilancio pluriennale di previsione, formulato in termini di competenza, copre un periodo non inferiore ai tre anni e non superiore ai cinque e le previsioni finanziarie in esso contenute assumono come termini temporali di riferimento quelli del programma pluriennale.
Esso indica le risorse finanziarie che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in attuazione della vigente legislazione statale e regionale, della normativa comunitaria e sulla base di nuovi provvedimenti legislativi che si prevede di adottare.
Il bilancio pluriennale costituisce la sede del riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite con leggi della Regione a carico degli esercizi finanziari considerati nello stesso documento.


Art.3
Norma abrogativa
E’ abrogato l’articolo 8 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33.

Art.4
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33
L’articolo 10 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio regionale determina indirizzi e direttive per l’elaborazione del piano e dei programmi, li approva e ne controllo l’attuazione.
Il Consiglio regionale determina le linee fondamentali, le proposte e le modalità con le quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.
La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare per la programmazione, per un preliminare parere d’intesa, il piano generale di sviluppo prima di approvarlo e trasmetterlo al Consiglio per la discussione ed il giudizio finale che ad esso competono.
Il rapporto che in questa fase si stabilisce fra Giunta regionale e la Commissione consiliare per la programmazione ha come fine il raggiungimento dell’intesa sulle valutazioni, le scelte, le indicazioni di intervento che il piano generale di sviluppo economico e sociale propone".


Art.5
Aggiornamento del bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale e contestualmente alla verifica e adeguamento del programma pluriennale, ricostituendone l’estensione temporale.
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio annuale di previsione.
Il bilancio pluriennale è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.


Art.6
Presentazione dell’atto di verifica e adeguamento e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33
L’art. 9 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, è sostituito dal seguente:
"Contestualmente al bilancio annuale di previsione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale l’atto annuale di verifica e di adeguamento che è l’atto di programmazione con il quale viene rappresentato e verificato lo stato di attuazione della programmazione regionale, l’attualità degli obiettivi previsti e degli strumenti impiegati e la corrispondenza tra atti di bilancio e programmazione pluriennale.
L’atto di cui al precedente comma viene discusso dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale".


Art.7
Variazioni al bilancio pluriennale
Atti di variazione del bilancio pluriennale sono presentati nel corso dell’esercizio annuale, ove si verifichino nuove o maggiori entrate, non previste nel bilancio pluriennale, derivanti da assegnazioni dello Stato in favore della Regione in applicazione di apposite norme legislative, nonchè ogni qualvolta le entrate di cui sopra risultino assegnate alla Regione, per il periodo cui il bilancio pluriennale si riferisce, in misura inferiore a quella prevista dal bilancio pluriennale stesso.
Il bilancio pluriennale è altresì variato in corrispondenza di variazioni apportate da leggi al bilancio annuale e a modifiche apportate al programma pluriennale.


Art.8
Classificazione del bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale formula previsioni per ciascuno degli esercizi considerati così ripartiti:
- per l’entrata, secondo i titoli e le categorie;
- per la spesa, sulla base di titoli e di categorie e sottocategorie di programma, di capitoli e secondo l’organo competente all’attuazione.
Per le previsioni pertinenti alle entrate tributarie e a quelle concernenti assegnazioni dello Stato possono farsi risultare nel bilancio pluriennale le rispettive analisi, di norma a livello di capitoli o di autorizzazioni statali di spese, o di raggruppamenti organici degli uni o degli altri.
Le previsioni di spesa devono essere riclassificate:
a) secondo che siano della parte corrente, o della parte in conto capitale, ovvero attengano al rimborso del capitale di anticipazione e di debiti;
b) secondo che stiano o no a fronte di interventi statali.
Ulteriori analisi possono effettuarsi ed inserirsi od allegarsi al bilancio pluriennale al fine di fornire particolari elementi di giudizio e di valutazione.


Art.9
Efficacia del bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad erogare le spese ivi contemplate.
Con l’approvazione del bilancio pluriennale l’Amministrazione regionale può dar corso all’espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti per l’attuazione degli interventi e delle opere previsti dal programma pluriennale, con esclusione degli atti dai quali sorga l’obbligo dell’Amministrazione di assumere impegni.
L’esclusione prevista dal precedente comma non si applica per gli impegni che si riferiscono ad incarichi di progettazione e di studio conferiti per interventi e opere individuate dal programma pluriennale.
La stipulazione di contratti o comunque l’assunzione di impegni per opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi può essere autorizzata a carico degli stanziamenti futuri, quando questi risultino quantificate annualmente dalle leggi di spesa o dalla legge finanziaria; i pagamenti a fronte di tali impegni devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni dei bilanci annuali.
Per le spese correnti resta salva la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri nei casi considerati dall’articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.


Art.10
Predisposizione, presentazione della legge finanziaria, del bilancio pluriennale e del bilancio annuale
L’Assessore della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio propone all’approvazione della Giunta regionale il disegno di legge finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale.
I disegni di legge di cui al precedente comma devono essere trasmessi al Consiglio regionale entro il 30 settembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario a cui gli stessi si riferiscono.
E’ soppressa la lettera e) dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.


Art.11
Riscontro delle possibilità operative della struttura amministrativa della Regione
Insieme con la proposta di bilancio annuale la Giunta approva gli indirizzi ed i criteri generali di spesa per l’attuazione degli interventi e delle opere che non devono essere realizzati tramite progetti rispondenti ad obiettivi organici. La deliberazione della Giunta deve determinare le correlazioni fra le diverse categorie di interventi e di opere considerate nella proposta di bilancio ed altresì le correlazioni e le priorità rispetto alle opere ed altri interventi che devono essere realizzati secondo progetti rispondenti ad obiettivi organici.
Al fine di riscontrare la rispondenza delle strutture amministrative regionali agli adempimenti derivanti dalle previsioni programmatiche, alla proposta di bilancio pluriennale è allegato l’organigramma dei singoli servizi e settori dell’Amministrazione regionale.
L’esame dei disegni e delle proposte di legge che comportano spese è subordinato all’acquisizione, da parte della competente Commissione consiliare, di una relazione, che dovrà essere elaborata dalla Giunta regionale, sulle ripercussioni che l’eventuale approvazione dei provvedimenti determinerà sul bilancio regionale e sulle risorse finanziarie della Regione.


Art.12
Legge di bilancio
La Regione adotta con propria legge un bilancio di previsione annuale, sulla base delle indicazioni degli atti della programmazione ed in particolare del bilancio pluriennale.
L’anno finanziario comincia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Le previsioni d’entrata e di spesa iscritte a ciascun capitolo degli stati di previsione formano oggetto di approvazione consiliare; quelle di spesa, inoltre, costituiscono limite per l’assunzione degli impegni.


Art.13
Legge finanziaria
Al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio della Regione, delle Aziende regionali e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza regionale agli obiettivi di politica economica determinati dal programma pluriennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, un disegno di "legge finanziaria" con il quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio della Regione, delle Aziende regionali e degli enti che si ricollegano alla finanza regionale.
La "legge finanziaria" regionale può altresì contenere norme che siano connesse con le procedure di spesa contenute in leggi particolari e necessarie ad attuare la manovra di bilancio correlata con gli obiettivi di politica economica regionale.


Art.14
Previsioni d’entrata
Le entrate che si iscrivono nel relativo stato di previsione rappresentano le competenze dell’anno finanziario, che - nel rispetto delle norme che attribuiscono alla Regione somme determinate o determinabili nella loro entità - si crede potranno produrre durante l’anno finanziario i diversi cespiti di entrata.

Art.15
Previsioni di spesa
Le spese che si iscrivono nei relativi stati di previsione rappresentano le competenze che si ritiene di dover impegnare nel corso dell’anno finanziario.
Per gli interventi e le opere da attuarsi attraverso progetti rispondenti ad obiettivi programmatici organici si considerano necessarie alle occorrenze dell’anno finanziario soltanto le spese derivanti da progetti già predisposti all’atto della formazione del bilancio o dei quali si preveda la predisposizione entro il 30 giugno dell’anno cui il bilancio si riferisce.


Art.16
Classificazioni del bilancio annuale
Nel bilancio annuale le entrate della Regione, considerate in un unico stato di previsione, sono ripartite in:
1) titoli, a seconda che siano:
a) tributarie;
b) extratributarie;
c) derivanti da contributi ed erogazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale;
d) provenienti dall’alienazione e dall’ammortamento di beni patrimoniali;
e) provenienti dal rimborso del capitale di anticipazioni e di crediti;
f) provenienti dall’assunzione di anticipazioni e di debiti;
2) categorie, secondo la natura dei cespiti;
3) capitoli, secondo il rispettivo oggetto.
Ove occorra, le entrate possono altresì essere classificate in rubriche, a seconda dell’organo competente al loro accertamento.
Nel bilancio annuale le spese della Regione sono ripartite in:
1) stati di previsione, in ragione dell’organo che amministra la spesa;
2) categorie di programma, in corrispondenza della aggregazione dei capitoli aventi oggetti omogenei;
3) capitoli, secondo il singolo oggetto rispettivo.
I capitoli i cui stanziamenti non sono destinati all’imputazione diretta di impegni di spesa sono iscritti nello stato di previsione dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.
Per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa è indicato, oltre al numero:
a) il titolo, in ragione della pertinenza della spesa alla parte corrente, o alla parte in conto capitale, ovvero al rimborso del capitale di anticipazioni e di debiti;
b) la sezione, in rapporto all’analisi funzionale;
c) la categoria, in relazione all’analisi economica.
In un apposito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione sono indicate le sezioni e le categorie nelle quali sono classificati i capitoli degli stati di previsione della spesa.
La suddivisione in categorie deve in ogni caso evidenziare distintamente i costi e i consumi dell’organismo regionale, i trasferimenti correnti, gli investimenti diretti, i trasferimenti in conto capitale, le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonchè la concessione di anticipazioni e di crediti.
La classificazione in titoli, in sezioni e in categorie trova considerazione nei riassunti che corredano ciascuno stato di previsione della spesa; quella in categorie di programma trova invece considerazione, oltre che all’interno di ogni stato di previsione della spesa, in un riepilogo annesso al quadro generale riassuntivo.
Ulteriori classificazioni possono effettuarsi nella entrata e nella spesa del bilancio annuale al fine di trarne particolari elementi di giudizio e di valutazione.
La numerazione dei capitoli e dei vari aggregati del bilancio, realizzabile con elementi alfanumerici, è progressiva, ma può essere discontinua; essa è peraltro unica per tutti i capitoli dei diversi stati di previsione della spesa.


Art.17
Fondi statali assegnati alla Regione
Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell’articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, e salvi i casi in cui la legge statale disponga espressamente in contrario.
La Regione ha facoltà di stanziare, con la legge di bilancio, somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
La Regione ha altresì facoltà, qualora ne ravvisi la necessità, di stanziare con la legge di bilancio somme che verranno assegnate dallo Stato negli anni futuri, provvedendo a compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo negli anni successivi compresi nel bilancio pluriennale in vigore.


Art.18
Iscrizione in bilancio di spese connesse a tributi e contributi ad onere ripartito
Le spese cui sono connessi tributi o contributi ad onere ripartito fra l’Amministrazione regionale e i suoi creditori, il pagamento dei quali debba avvenire in un momento successivo a quello della erogazione delle spese stesse, sono imputate ai capitoli competenti per il loro importo depurato dalla quota a carico della Amministrazione dei tributi o contributi medesimi.
L’importo dei tributi o contributi di cui al comma precedente è imputato, tanto per la quota a carico dell’Amministrazione regionale quanto per la quota a carico dei creditori, ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa che considerano insieme - per ciascun tributo o contributo, o per gruppi omogenei di essi - entrambe le quote.
Le quote dei tributi o contributi a carico dei creditori dell’Amministrazione regionale sono attribuite - per ciascun tributo o contributo, o per gruppi omogenei di essi - ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata.


Art.19
Spese relative al Consiglio regionale
Le spese relative al funzionamento e mantenimento del Consiglio regionale sono iscritte in un unico capitolo del competente stato di previsione del bilancio, il cui stanziamento è posto a disposizione del Consiglio medesimo, in uno o più soluzioni, con mandati diretti.
Il Consiglio, secondo le norme del proprio regolamento interno, disciplina la gestione delle somme attribuitegli.
Le eventuali economie sull’assegnazione annua e gli interessi attivi sulla stessa assegnazione possono essere utilizzate dal Consiglio per far fronte alle spese dell’anno successivo.


Art.20
Ripartizione dei capitoli in articoli
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, provvede con propri decreti, ove occorra, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui capitoli dello stato di previsione dell’entrata.
I singoli componenti della Giunta regionale, di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, provvedono con propri decreti, ove occorra, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui capitoli degli stati di previsione della spesa di rispettiva pertinenza.
Mediante suddivisione in articoli si effettua anche, ove occorra, l’assegnazione agli uffici territorialmente competenti di quote degli stanziamenti di singoli capitoli degli stati di previsione della spesa.


Art.21
Istituzione dei capitoli aggiunti
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, provvede con proprio decreto all’istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare, nonchè per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano nel bilancio di competenza in corso i capitoli corrispondenti.
I decreti di cui al primo comma sono adottati di concerto con i singoli componenti della Giunta regionale per i capitoli aggiunti agli stati di previsione della spesa di rispettiva pertinenza.
I capitoli aggiunti allo stato di previsione dell’entrata sono allocati nel titolo e nella categoria corrispondente al loro oggetto; quelli aggiunti agli stati di previsione della spesa sono allocati nella categoria di programma corrispondente al loro oggetto, in rapporto al quale viene altresì indicato - per ciascuno dei capitoli stessi - il titolo, la sezione e la categoria d’appartenenza.


Art.22
Assestamento e variazioni di bilancio
Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta, ove risulti necessario, al Consiglio il disegno di legge di assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche in relazione alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, oppure nel caso in cui il rendiconto non sia stato approvato da organi diversi dalla Giunta regionale, sulla base dei risultati di gestione dell’esercizio precedente, accertati dalla Giunta stessa.
Ulteriori disegni di legge di variazione delle dotazioni di competenza possono essere presentati, al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre solo nel caso in cui sia stata formalmente presentata allo stesso Consiglio una proposta di esercizio provvisorio.


Art.23
Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, è istituito un "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine".
Con decreti dell’Assessore di cui al precedente comma, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con i singoli componenti della Giunta stessa, ciascuno per proprio stato di previsione, possono essere prelevate da detto fondo le somme occorrenti per l’aumento degli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio od in connessione con l’accertamento e la riscossione delle entrate.


Art.24
Integrazioni degli stanziamenti relativi a particolari spese
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con i singoli componenti della Giunta medesima rispettivamente competenti, dispone, con propri decreti, l’iscrizione negli stati di previsione della spesa delle somme occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti o di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, nonchè a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge.

Art.25
Restituzione di somme percette per conto di terzi e riassegnazione di spese
In corrispondenza con gli accertamenti dell’entrata possono iscriversi, mediante decreti dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, adottati su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con i singoli componenti della Giunta stessa rispettivamente competenti, negli stati di previsione della spesa le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, o per il pagamento di quote d’entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi.
Con la procedura di cui al precedente comma possono altresì riassegnarsi ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa le somme corrispondenti a quelle accertate in entrata, sui capitoli correlativi, a titolo di recuperi, rimborsi, concorsi, contributi ed economie.


Art.26
Elenchi uniti al bilancio
Al bilancio di previsione della Regione sono uniti gli elenchi, da approvarsi con appositi articoli della legge relativa, dei capitoli degli stati di previsione della spesa, per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui agli articoli 23, 24 e 25.
Nell’elenco dei capitoli degli stati di previsione della spesa per i quali possono esercitarsi le facoltà di cui all’articolo 25, è altresì riportata, per ciascuno dei capitoli stessi, l’indicazione del capitolo o dei capitoli dello stato di previsione dell’entrata ad essi corrispondenti.


Art.27
Fondo di riserva per le spese impreviste
Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, cui non possa farsi fronte nei modi indicati negli articoli 23, 24 e 25, è iscritto nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, un "fondo di riserva per le spese impreviste".
Il prelevamento di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai vari capitoli degli stati di previsione della spesa o a capitoli nuovi ha luogo mediante decreti del Presidente della Giunta regionale, adottati su conforme deliberazione della Giunta stessa assunta su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con i singoli componenti della Giunta medesima rispettivamente competenti.
Tali prelevamenti possono essere disposti esclusivamente per provvedere a spese per le quali concorrono le seguenti condizioni:
a) che non potessero prevedersi in alcun modo o in modo adeguato all’atto della presentazione o della discussione del bilancio;
b) che abbiano carattere di assoluta necessità;
c) che non possano rinviarsi senza detrimento del pubblico servizio;
d) che non impegnino in maniera continuativa i bilanci futuri.
I decreti di cui al secondo comma sono presentati dalla Giunta al Consiglio regionale, per la convalidazione, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Art.28
Fondo di riserva per l’oscillazione dei prezzi
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, è iscritto un "fondo di riserva per l’oscillazione dei prezzi" per provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio che si rendano necessari in dipendenza di maggiorazioni di spesa dovute agli aumenti dei prezzi.
Il prelevamento di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai vari capitoli degli stati di previsione della spesa ha luogo mediante decreti del Presidente della Giunta regionale, adottati su conforme deliberazione della Giunta stessa assunta su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con i singoli componenti della Giunta medesima rispettivamente competenti.
Tali prelevamenti possono essere disposti esclusivamente quando concorrano le seguenti condizioni:
a) che le spese di cui si chiede il finanziamento ulteriore siano a fronte di obbligazioni che vengono a scadere nel corso dell’anno;
b) che la disponibilità risultante sul capitolo del cui stanziamento si chiede l’incremento risulti, dalle scritture della Ragioneria generale, insufficiente a fronteggiare le spese di cui si chiede il finanziamento ulteriore;
c) che si tratti di spese correnti consistenti nell’acquisto di beni o di servizi, ovvero di spese in conto capitale consistenti nell’acquisto di beni, mobili od immobili, e nell’esecuzione di opere a carico diretto della Regione;
d) che si tratti di spese delle quali la legislazione relativa non abbia determinato comunque l’importo.
Nella determinazione dell’ammontare dei prelevamenti deve tenersi conto, in ogni caso, delle disponibilità di cui alla lettera b) del comma precedente.
I decreti di cui al secondo comma sono presentati dalla Giunta al Consiglio regionale, per la convalidazione, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Art.29
Fondo di riserva per la revisione dei prezzi
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio sono iscritti uno o più fondi di riserva, al fine di provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio in dipendenza di maggiorazioni di spese dovute alla revisione dei prezzi contrattuali - ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento - per l’esecuzione di opere immobiliari finanziate dalla Regione.
I trasferimenti di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai capitoli degli stati di previsione della spesa sono disposti dall’Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti.
A determinare ulteriori modalità di trasferimento dal fondo o dai fondi di cui trattasi si provvede con legge di bilancio ivi compresa l’individuazione dei limiti d’importo al di sotto dei quali si prescinde dall’adozione della deliberazione della Giunta regionale


Art.30
Fondi speciali
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui all’articolo 13, destinati a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell’anno.
Le somme iscritte ai fondi suddetti sono portate in aumento agli stanziamenti di capitoli esistenti o di capitoli nuovi direttamente dalle relative leggi di spesa.
I fondi di cui al primo comma devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
In appositi elenchi, allegati alla legge finanziaria, sono indicati i progetti di legge per le cui spese viene predisposta la copertura con i fondi speciali.
Le quote dei fondi non utilizzate entro il termine dell’anno finanziario costituiscono economie di spesa.
La copertura finanziaria - nella forma di nuove o maggiori entrate, di riduzioni di stanziamenti di spesa o di accantonamenti nei fondi speciali - relativa a progetti di legge non perfezionati entro il termine dell’anno finanziario resta valida per l’anno successivo purchè le leggi corrispondenti entrino in vigore entro il termine di detto anno successivo.
In tal caso, ferma restando l’acquisizione della copertura finanziaria (così come previsto nel comma precedente), al bilancio dell’anno cui essa è pertinente, le nuove o maggiori spese recate dalle leggi corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell’anno nel corso del quale esse entrano in vigore.
Agli oneri ricadenti su quest’ultimo anno è limitata, nel caso medesimo, l’efficacia della copertura finanziaria, quando si tratti di leggi che importano spese a carico anche di anni successivi.
Le economie di spesa da utilizzare come copertura finanziaria a termini del quinto comma del presente articolo formano oggetto di un apposito elenco da allegarsi, nel rendiconto generale per l’esercizio finanziario cui pertengono le economie medesime, ai prospetti riassuntivi delle variazioni apportate nel corso dell’anno finanziario alle alle previsioni di competenza, di cui al successivo articolo 64.


Art.31
Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dlla programmazione, bilancio e assetto del territorio è istituito nella parte in conto capitale un fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.
Qualora si tratti di residui già perenti relativi ad importi che la Regione ha assunto l’obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, a richiesta delle amministrazioni competenti, con decreto dell’Assessore del bilancio, programmazione e assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo - per finalità per le quali furono autorizzate - le somme occorrenti, da iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza, onde integrarne le dotazioni di competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso.


Art.32
Pubblicità degli atti riguardanti il bilancio e competenze della Regione
Tutti i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, con i quali si introducono variazioni di qualsiasi genere nel bilancio di previsione della Regione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione subito dopo la loro registrazione alla Corte dei conti. Parimenti si provvede per le eliminazioni di somme di cui al precedente articolo 31.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione sono altresì pubblicati, entro 30 giorni dalla loro adozione, gli atti concernenti il bilancio pluriennale e le relative variazioni.
Tutti i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, che prevedono spese o entrate o comunque modificazioni di atti contabili della Regione Sarda, contestualmente all’invio alla Ragioneria regionale, devono essere inviati alla Presidenza del Consiglio regionale che li trasmette, per conoscenza, alle competenti Commissioni del Consiglio regionale.


Art.33
Sistema informativo per la contabilita regionale
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Presidenza della Giunta regionale deve provvedere alla creazione di un apposito sistema informativo per la contabilità regionale.
A tale sistema informativo ha diritto di accesso, disciplinato da norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale d’intesa con la Commissione bilancio, il Consiglio regionale che deve essere dotato, a cura dell’Amministrazione regionale, degli strumenti necessari perchè tale diritto vega di fatto esercitato.
Il diritto di accesso al sistema informativo per la contabilità regionale ha il fine di porre il Consiglio regionale e i suoi organi in condizione di esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo, di conoscenza sull’attività del Governo della Regione Sarda.


Art.34
Bilanci, relative variazioni e rendiconti degli enti, aziende e gestioni regionali
I bilanci preventivi, le variazioni ai bilanci e i rendiconti degli enti e delle aziende regionali aventi personalità giuridica ed istituiti con legge regionale, nonchè degli enti istituiti con legge dello Stato, ma sottoposti alla vigilanza - anche delegata dallo Stato - dell’Amministrazione regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con il componente della Giunta competente nella materia in cui opera l’ente o l’azienda sono sottoposti ad un preliminare pronunciamento della Giunta regionale, e trasmessi entro i successivi 15 giorni alla Commissione bilancio e alla Commissione competente per materia del Consiglio regionale.
Qualora le Commissioni non eccepiscano alcunchè, entro 30 giorni dalla data di ricevimento in merito al contenuto degli stessi, i documenti contabili vengono definitivamente approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.
I termini di cui al precedente comma vengono interrotti in caso di impossibilità delle Commissioni a riunirsi e ogni qualvolta le Commissioni stesse ritengano necessario richiedere formalmente sui documenti stessi chiarimenti alla Giunta regionale.
Per l’approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione, restano ferme le norme vigenti.
Al fine di assicurare l’omogeneità delle classificazioni dei bilanci preventivi degli enti, aziende e gestioni di cui ai commi precedenti con quelle del bilancio annuale della Regione, l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio sottopone alla Giunta stessa, per l’approvazione, gli schemi tipici dei bilanci degli organismi suddetti.
La disposizione del comma precedente si applica al bilancio di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione.
La Giunta regionale contemporaneamente alla legge finanziaria ed ai bilanci annuale e pluriennale trasmette al Consiglio regionale una relazione documentata sull’attività degli enti regionali.
E’ abrogato l’articolo 2 della legge regionale 1º agosto 1966, n. 5.


Art.35
Esercizio provvisorio
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Durante l’esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo del disegno di legge del bilancio per quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.
Le limitazioni di cui al comma precedente si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.


Art.36
Preventivo annuale di cassa
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, predispone, subito dopo l’approvazione da parte della Giunta della proposta del bilancio annuale, il preventivo di cassa dell’anno finanziario successivo.
Il preventivo, oltre il presunto fondo di cassa iniziale, comprende i versamenti e i pagamenti di cui è previsto il compimento, sia in conto della gestione del bilancio, per competenza e residui, sia in conto dei debiti e crediti di tesoreria.
Alla fine dei mesi di marzo, di giugno e di settembre il preventivo suddetto è riveduto per tener conto degli elementi che determinano variazioni nelle valutazioni già fatte.
Per la redazione dei preventivi di cassa la Presidenza della Giunta e gli Assessorati regionali comunicano all’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, entro l’ultimo giorno di novembre, febbraio, maggio e agosto, i dati occorrenti per stabilire le previsioni dei versamenti e dei pagamenti riferentisi alla gestione del bilancio; l’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, entro gli stessi termini, acquisisce altresì i dati occorrenti per stabilire le previsioni dei movimenti nei debiti e nei crediti di tesoreria.
Il preventivo di cassa di cui al primo comma, dopo la sua deliberazione da parte della Giunta, è sollecitamente comunicato al Consiglio regionale insieme con una relazione illustrativa.
I preventivi di cassa di cui al terzo comma sono pur essi, dopo la deliberazione della Giunta, comunicati al Consiglio regionale insieme con le corrispondenti relazioni illustrative.
Le previsioni dei pagamenti iscritti nei preventivi di cassa non costituiscono limite per l’ordinazione delle spese.


Art.37
Leggi regionali di autorizzazione di mutui e di prestiti
La Regione, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, ha facoltà di contrarre, sulla base di apposita autorizzazione da disporsi di volta in volta con legge regionale, mutui e prestiti interni, anche obbligazionari, da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente. Gli investimenti da finanziare con il provento dei mutui e dei prestiti possono essere realizzati dall’Amministrazione regionale sia direttamente, sia attraverso gli enti e le aziende di cui al primo comma dell’articolo 34 della presente legge, gli Organismi comprensoriali, le Comunità montane e gli enti locali, nonchè mediante la concessione ad imprese di incentivi previsti dalla legislazione regionale.
La legge di autorizzazione del mutuo o del prestito deve indicare, oltre all’importo massimo del capitale da prendere a mutuo od a prestito, il tempo minimo del suo ammortamento ed il tasso massimo da corrispondere.
In applicazione del citato articolo 11 dello Statuto, le rate d’ammortamento - comprensive della quota di rimborso del capitale e degli interessi - di ciascun mutuo o prestito da autorizzare non possono annualmente superare, sommate alle rate d’ammortamento dei mutui e dei prestiti autorizzati in precedenza e non ancora estinti, l’ammontare delle entrate tributarie ed extratributarie previste nel bilancio dell’anno in corso alla data di approvazione della legge di autorizzazione del mutuo o del prestito, che abbiano natura permanente. Alla legge di autorizzazione del mutuo o del prestito si applica altresì la disposizione del primo comma dell’articolo 38 della presente legge.
La legge di autorizzazione del mutuo o del prestito può conferire all’Amministrazione regionale la facoltà di richiedere agli Istituti tesorieri anticipazioni in conto del provento del mutuo o del prestito medesimo, ai sensi dell’articolo 19 del capitolato speciale allegato alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27.
Fermi restando i limiti di cui al terzo comma, l’autorizzazione a contrarre mutui o prestiti può essere contenuta, insieme con gli elementi di cui al secondo comma - ed eventualmente anche al quarto -, nella "legge finanziaria" di cui all’articolo 13 della presente legge. In tal caso la "legge finanziaria" deve indicare, con riferimento al corrispondente bilancio annuale, gli investimenti di carattere permanente da finanziare con il provento dell’operazione.


Art.38
Leggi regionali di spesa
Le leggi regionali che importano, per un tempo definito o indefinito, l’erogazione a carico del bilancio della Regione di spese determinate nell’oggetto e, direttamente o indirettamente, nella loro entità, devono indicare - nel quadro del bilancio pluriennale - i mezzi per far fronte alle spese stesse; nei casi in cui disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell’erogazione delle spese assumono interesse preminente, tali leggi possono anche stabilire le quote annuali in cui le spese medesime si ripartiscono.
Le leggi regionali che prevedono invece attività o interventi facoltativi determinano, di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando al bilancio pluriennale ed alla legge di bilancio la determinazione della entità della relativa spesa.
In ogni caso le leggi regionali di spesa devono determinare l’entità degli oneri che fanno carico al bilancio dell’anno in corso ed indicare i mezzi per farvi fronte.
Sino a quando la legge di bilancio non ha determinato l’entità delle spese di cui al secondo comma, la Regione può dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi, di cui al comma stesso, con esclusione degli atti dai quali sorga l’obbligo dell’Amministrazione di assumere impegni.
L’esclusione di cui sopra non si applica per gli impegni che si riferiscono ad incarichi di progettazione e di studio conferiti per interventi od opere individuate dal bilancio pluriennale.
In ogni caso i pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.


Art.39
Nuove competenze dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio
Fino all’emanazione delle norme di modifica dell’organizzazione amministrativa della Regione e delle conseguenti disposizioni sulle competenze della Presidenza e degli Assessorati, le competenze di cui alle lettere b) e d) dell’articolo 13 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sono trasferite all’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CAPO II
(PROCEDIMENTI GESTORI)
Art.40
Impegno delle spese
Il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori regionali, ciascuno per i capitoli del proprio stato di previsione, e i dirigenti nell’ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano con propri atti le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio e nel rispetto degli atti della programmazione.
Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le somme dovute in conseguenza di contratti e di altre autorizzazioni di spesa nonchè quelle dipendenti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
All’assunzione degli impegni delle spese necessarie alla realizzazione delle opere ed interventi da realizzarsi secondo progetti rispondenti ad obiettivi programmatici organici, oltrechè con atti dei singoli componenti della Giunta, ciascuno per la parte di spesa da imputarsi ai capitoli del rispettivo stato di previsione, si può provvedere, ove sia prevista una competenza interassessoriale, dopo l’approvazione dei progetti a norma delle disposizioni regionali vigenti, con decreti adottati, di concerto, dai componenti della Giunta sui cui stati di previsione devono imputarsi gli impegni stessi.
I componenti della Giunta possono delegare la facoltà di assumere impegni sui capitoli dei rispettivi stati di previsione a funzionari dipendenti, nei limiti e con le modalità stabilite con propri decreti. Il Presidente della Giunta può altresì delegare la stessa facoltà, in limiti e con modalità analogamente stabilite, ad uno o più Assessori.
Sono fatte salve le disposizioni, statali e regionali, che conferiscono facoltà di impegno di spese a funzionari della Regione o di altre Amministrazioni. I funzionari della Regione possono essere sostituiti da impiegati dipendenti designati, su loro proposta, dal componente della Giunta preposto all’ufficio cui essi appartengono.


Art.41
Disimpegni
Ogni qualvolta il vincolo giuridico in base al quale è stato assunto l’impegno formale venga a cessare per qualsiasi causa, il soggetto che ha assunto l’impegno di spesa ha l’obbligo di emanare il provvedimento di disimpegno della spesa medesima entro il termine di 60 giorni, e comunque, non oltre l’esercizio nel quale si verifica la cessazione del vincolo giuridico e di darne immediata comunicazione dal Servizio Ragioneria generale.

Art.42
Liquidazione delle spese
I componenti della Giunta, ciascuno per i capitoli del proprio stato di previsione, liquidano con propri atti le spese della Regione nei limiti degli impegni assunti e dispongono, ove occorra, la riduzione di questi ultimi per le quote di spese non dovute, nel qual caso il disimpegno deve essere contestuale.
Gli atti di cui sopra possono essere delegati dai componenti della Giunta a funzionari dipendenti, nei limiti e con le modalità stabilite con propri decreti; la delega all’assunzione di impegni comprende l’autorizzazione all’emanazione degli atti di liquidazione e riduzione. Il Presidente della Giunta può altresì delegare gli atti di liquidazione e riduzione ad uno o più Assessori.
Le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo 40 si applicano anche per la liquidazione delle spese.


Art.43
Ordinazione delle spese
Il pagamento delle spese iscritte in bilancio e debitamente impegnate e liquidate è ordinato:
a) con ruoli di spesa fissa;
b) con mandati diretti sulla Tesoreria regionale;
c) con aperture di credito, disposte mediante ordini d’accreditamento a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia per mezzo di ordinativi a favore dei creditori sia direttamente mediante prelevamento di fondi a proprio favore.
Possono essere funzionari delegati anche i funzionari dipendenti da altre Amministrazioni, nonchè i legali rappresentanti degli enti e delle aziende ed i titolari degli organi di cui al terzo comma dell’articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.


Art.44
Determinazione del valore degli importi delle deleghe ai funzionari delegati
I limiti di importo per la delega ai funzionari delegati di cui all’articolo precedente vengono stabiliti ogni biennio con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, sentita la competente Commissione consiliare.

Art.45
Procedure di ordinazione delle spese
I mandati diretti e gli ordini di accreditamento sono emessi dal Servizio ella Ragioneria generale della Regione a firma del coordinatore generale o dei coordinatori di settore individuati, in riferimento alle rispettive competenze, con decreto del Presidente della Giunta regionale da registrarsi alla Corte dei Conti.
Nel caso in cui la liquidazione delle spese non risulti altrimenti determinata, i mandati diretti sono firmati anche dai componenti della Giunta o dai loro delegati di cui all’articolo 42.
Gli ordinativi e i buoni di prelevamento in contanti sugli ordini d’accreditamento sono emessi dai funzionari delegati intestatari degli stessi ovvero, per gli ordinativi, dai funzionari cui essi ne affidano la firma.
Per i pagamenti su ruoli di spesa fissa si applicano le corrispondenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, intendendosi attribuite al Servizio della Ragioneria generale della Regione le competenze previste dalle disposizioni medesime per le Direzioni provinciali del Tesoro.


Art.46
Aperture di credito
A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposi per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.
Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto anche prima della presentazione del rendiconto del precedente, su dichiarazione del funzionario delegato che attesti l’avvenuta utilizzazione dell’accreditamento.
Entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare al competente Assessorato i rendiconti dei pagamenti effettuati sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale.
Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l’Amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.
Qualora l’Assessorato competente non ottemperi all’obbligo di cui al comma precedente l’Assessorato regionale del bilancio, su segnalazione della Ragioneria, provvede in via sostitutiva all’adozione dei provvedimenti previsti dalla norma sopraccitata dandone comunicazione alla Corte dei conti.
Gli uffici dell’Amministrazione incaricati del riscontro devono esaminare i rendiconti e trasmetterli alla Ragioneria controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il riscontro sia dall’Assessore competente o dal dirigente preposto all’ufficio a ciò delegato, entro i quattro mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di eventuali rilievi. Entro i quattro mesi successivi i rendiconti pervenuti alla Ragioneria devono essre inoltrati alla Corte dei conti.
L’inosservanza dei termini di cui al comma precedente deve essere comunicata alla Corte dei conti per l’eventuale applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei funzionari responsabili del ritardo ingiustificato.
Le autorizzazioni di componenti della Giunta ad accreditare somme a favore di funzionari delegati debbono indicare i limiti entro i quali le somme accreditate sono prelevabili direttamente dal funzionario delegato stesso.
Le somme accreditate per la concessione al personale dell’Amministrazione regionale di anticipazioni sulle indennità di missione e di trasferimento sono totalmente prelevabili mediante buoni direttamente dal funzionario delegato a cui favore sono disposte le aperture di credito.
Le somme prelevate mediante buoni a proprio favore, e non utilizzate per il pagamento di anticipazioni, sono dai funzionari delegati versate in Tesoreria, in unica soluzione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le corrispondenti aperture di credito; esse possono tuttavia essere utilizzate per pagare, dopo il 31 dicembre, indennità di missione e di trasferimento di competenza dell’anno scaduto.


Art.47
Spese di competenza degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane
Le somme iscritte nel bilancio della Regione per il funzionamento degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane sono trasferite alle contabilità di bilancio degli Organismi e delle Comunità medesime mediante mandati diretti.
Sono parimenti trasferiti con mandati diretti agli Organismi comprensoriali ed alle Comunità montane i finanziamenti previsti da norme regionali per lo svolgimento di funzioni loro attribuite o trasferite.


Art.48
Spese connesse all’esercizio delle funzioni delegate
Qualora la legge regionale non disponga il trasferimento diretto alle contabilità di bilancio degli enti locali, degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane dei fondi relativi all’esercizio di funzioni delegate, all’erogazione delle somme anzidette si provvede mediante apertura di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti stessi.
Il regolamento interno di ciascun Organismo comprensoriale deve individuare la persona che sostituisce il Presidente quale ordinatore di spese in caso di sua assenza o impedimento, o di vacanza della carica.


Art.49
Imputazione definitiva delle spese su apertura di credito
Gli atti, di cui all’articolo 46, che autorizzano aperture di credito a favore di funzionari delegati, impegnano il bilancio per il loro ammontare totale, ma non vi fanno imputazione definitiva se non in ragione:
a) delle somme effettivamente pagate nell’esercizio mediante ordinativi e buoni emessi dai funzionari delegati;
b) dell’ammontare degli ordinativi emessi, ma non pagati, o comunque non portati in uscita, entro la scadenza dell’esercizio;
c) dell’ammontare trasportato all’esercizio successivo degli ordini di accreditamento di cui al successivo articolo 50;
d) delle spese impegnate e non ordinate alla fine dell’esercizio.


Art.50
Trasporto all’esercizio successivo degli ordini di accreditamento
Gli ordini di accreditamento emessi dall’Amministrazione regionale, sia per spese di parte corrente che in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell’esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all’esercizio successivo.
E’ abrogata la legge regionale 30 luglio 1970, n. 8.


Art.51
Pagamento dei titoli di spesa
I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali emessi dall’Amministrazione regionale sono pagati in contanti dai competenti stabilimenti degli Istituti tesorieri, con contestuale sottoscrizione per quietanza dei creditori o di cloro che sono autorizzati a riscuotere e a quietanzare per conto dei medesimi.
Sono fatte salve:
a) la facoltà degli Istituti tesorieri di utilizzare altri tramiti di pagamento, di cui all’articolo 8, comma quarto, della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27;
b) la facoltà dei funzionari pagatori di accettare, sotto la loro personale responsabilità, quietanze o ricevute stese su foglio a parte, nei modi previsti dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
c) l’applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato relative alle quietanze da darsi per atto pubblico;
d) la facoltà dei dipendenti della Regione di delegare la riscossione dei loro stipendi, retribuzioni, assegni, compensi e indennità, e il rilascio della relative quietanze, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali e, per quanto da queste non previsto, dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
La facoltà di cui alla lettera d) del comma precedente è estesa a chiunque percepisce dalla Regione emolumenti di analoga natura.


Art.52
Particolari modalità di estinzione dei titoli di spesa
Gli uffici centrali e periferici, cui spetta l’ordinazione delle spese della Regione, possono disporre - con espressa annotazione sui singoli titoli - che i mandanti diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali siano esttinti mediante accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore, ovvero mediante postagiro dal conto corrente postale della Tesoreria regionale a quello del creditore.
La facoltà di cui al precedente comma può ugualmente essere esercitata per i titoli di spesa emessi a favore delle persone giuridiche pubbliche e delle persone giuridiche private di cui agli articoli 11 e 12 del Codice civile, nonchè degli enti, associazioni e istituzioni non riconosciuti giuridicamente, sottoposti o no a vigilanza o tutela dello Stato e della Regione.
L’indicazione sui titoli di spesa delle modalità di estinzione sopra riportate è obbligatoria quando i creditori ne abbiano fatto richiesta scritta agli uffici ordinatori.
E’ tuttavia fatta salva, in ogni caso, la possibilità dei creditori di richiedere per iscritto l’estinzione dei titoli di spesa mediante:
a) accreditamento in conto corrente, a favore del creditore, presso il competente stabilimento dell’Istituto tesoriere;
b) accreditamento in conto corrente, presso il competente stabilimento dell’Istituto tesoriere, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso;
c) commutazione in assegno circolare del competente Istituto tesoriere, intestato al creditore e non trasferibile;
d) commutazione in assegno postale intestato al creditore e non trasferibile;
e) commutazione in vaglia postale ordinario.
La richiesta delle operazioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma precedente, nonchè quella di accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore, può essere diretta anche agli stabilimenti degli Istituti tesorieri, relativamente ai titoli di spesa ad essi pervenuti.
Anche la richiesta dell’operazione di cui alla lettera b) del quarto comma può essere diretta agli stabilimenti degli Istituti tesorieri relativamente ai titoli di spesa ad essi pervenuti, ma in tal caso la firma del creditore deve esser autenticata da un notaio, ovvero da un funzionario dell’ufficio ordinatore dell’Amministrazione regionale, oppure da un funzionario dello stabilimento dell’Istituto tesoriere cui è diretta la richiesta.


Art.53
Commutazione in assegni dei titoli non pagati
I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali, pervenuti alla Tesoreria regionale e detenuti ancora impagati dagli stabilimenti degli Istituti tesorieri al termine dell’esercizio finanziario, sono commutati d’ufficio in assegni circolari non trasferibili degli Istituti medesimi intestati ai creditori ovvero in assegni postali localizzati e non trasferibili ugualmente intestati.
La disposizione di cui sopra non si applica:
a) quando il competente stabilimento dell’Istituto tesoriere ritenga che nell’emissone del titolo di spesa sia incorso errore;
b) quando il creditore risulti, di fatto, sconosciuto;
c) quando allo stabilimento consti che per morte del creditore o per qualsiasi altra causa il titolo di spesa non possa o non debba più essere pagato;
d) quando il creditore abbia richiesto l’estinzione del titolo in una delle forme previste dal quarto comma dell’articolo 52, ovvero mediante accreditamento in conto corrente postale.
I titoli di spesa estinti ai sensi del primo comma si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, saranno regolati i rapporti con gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria in relazione agli ulteriori limiti ed alle modalità della commutazione, nonchè all’accertamento dell’effettivo pagamento degli assegni di cui al primo comma.


Art.54
Contabilizzazione dei titoli collettivi parzialmente insoluti.
Salvi gli effetti della prescrizione e del divieto di pagamento di cui all’articolo 446 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti al termine dell’esercizio finanziario sono trasportati per il loro integrale importo al conto dei residui dell’esercizio successivo.

Art.55
Servizio di tesoreria
In attuazione dell’articolo 7 dello Statuto speciale per la Sardegna, e dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, la Regione Sarda regolamenta con proprie leggi il rapporto di tesoreria.
La Tesoreria regionale riceve il versamento delle entrate, effettua il pagamento delle spese e detiene le disponibilità liquide della Regione.
Per quanto concerne il trasferimento di quote delle giacenze esistenti sui vari conti correnti intestati alla Regione presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria valgono le disposizioni della legge regionale 1º settembre 1977, n. 38. I decreti di cui all’ultimo comma dell’articolo 1 della legge anzidetta sono emanati dall’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.


Art.56
Ragioneria generale della Regione
Il servizio della Ragioneria generale della Regione può essere organizzato in uffici decentrati presso gli Assessorati.
Il servizio della Ragioneria generale della Regione verifica, prima di eseguire la registrazione dell’impegno, la giusta imputazione della spesa al competente capitolo di bilancio e l’esistenza sullo stesso delle necessarie disponibilità finanziarie.
Gli adempimenti di cui al comma precedente dovranno essere svolti dal servizio di Ragioneria entro 20 giorni dal ricevimento degli atti, decorsi i quali gli stessi devono avere regolare corso. Il termine è comunque sospeso nel caso in cui la Ragioneria, ravvisando una qualche irregolarità nell’atto, restituisce all’Assessore competente lo stesso atto con motivate osservazioni. Nel caso in cui l’Assessore ritenga che l’atto oggetto di osservazioni debba avere comunque esecuzione rinvia lo stesso alla Ragioneria la quale è tenuta a registrarlo.
Il Presidente della Giunta regionale, con motivata comunicazione, può richiedere alla Ragioneria generale un parere di legalità per atti sottoposti al controllo esterno esercitato in via successiva.


Art.57
Competenze della Ragioneria generale della Regione
Il servizio della Ragioneria generale della Regione provvede:
1) alla compilazione del rendiconto generale della Regione;
2) alla verifica contabile sulla gestione dei fondi e dei beni da chiunque detenuti o amministrati, di pertinenza della Regione o da essa amministrati;
3) alla verifica della gestione contabile dei bilanci o conti consuntivi degli enti e delle aziende regionali;
4) alla verifica del regolare andamento del servizio di Tesoreria;
5) alla trasmissione alla Corte dei Conti degli atti sottoposti al controllo della Corte stessa.
Spetta inoltre al servizio della Ragioneria generale della Regione, svolgere i compiti consultivi in materia contabile con particolare riguardo allo snellimento e alla trasparenza dei procedimenti della spesa regionale.


Art.58
Gestioni fuori bilancio
A decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore della presente legge le gestioni fuori bilancio sono soppresse.
Con la legge finanziaria sono regolamentate le modalità per riportare le gestioni fuori bilancio esistenti nel sistema contabile ordinario.


Art.59
Gestioni fuori bilancio previste da leggi statali
Sono fatte salve le gestioni fuori bilancio previste da leggi statali; i bilanci delle stesse devono essere comunque inseriti nel bilancio della Regione come allegati.

Art.60
Partecipazioni azionarie
La partecipazione al capitale di rischio delle imprese, in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni, deve effettuarsi unicamente per il tramite della società finanziaria istituita ai sensi dell’articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588.
Gli interventi di cui al precedente comma devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale che dà tempestiva comunicazione delle autorizzazioni alle competenti Commissioni consiliari.
Per lo stesso tramite e con la stessa procedura si provvede all’assunzione di partecipazioni da parte di società a prevalente partecipazione regionale e da parte di enti o aziende regionali, nonchè alla fusione, alla trasformazione, all’estinzione ed a qualsiasi altra modificazione delle imprese societarie di cui al primo comma.
La società finanziaria di cui sopra esercita, nel rispetto delle direttive impartite dai competenti organi regionali, i diritti che spettano alla Regione in dipendenza di qualsiasi partecipazione azionaria.


CAPO III
(CONTI DEI RESIDUI E RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE)
Art.61
Accertamento dei residui passivi
Decorso il termine di cui al secondo comma dell’articolo 12 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale determina con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa, la somma da conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili alla competenza dell’anno scaduto, nonchè l’eventuale economia o maggiore spesa. All’accertamento dei suddetti importi provvede il Servizio della Ragioneria generale della Regione.
Per le dimostrazioni da allegarsi ai decreti di cui al comma precedente valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
Possono tuttavia ordinarsi dopo il 1º gennaio, anche prima dell’approvazione del rendiconto generale e della compilazione dei decreti di cui al primo comma, le spese di competenza dell’anno scaduto rimaste da pagare al 31 dicembre, nei limiti dell’ammontare dei residui passivi risultati a tale data.


Art.62
Mantenimento, eliminazione e riproduzione in bilancio dei residui passivi
I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell’esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall’esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Al pagamento delle spese eliminate si provvede utilizzando gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli della competenza dell’esercizio mediante provvedimento corredato della documentazione comprovante il diritto del creditore.
Il reintegro delle somme utilizzate sui capitoli della competenza per il pagamento delle spese perente è effettuato periodicamente, ovvero di volta in volta, su richiesta dell’Assessorato competente.


Art.63
Rendiconto generale della Regione
La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il mese di giugno, con apposito disegno di legge, il rendiconto generale dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.
Il disegno di legge di cui al primo comma è predisposto dall’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.


Art.64
Conto del bilancio
Il conto del bilancio, che dimostra i risultati dell’esercizio del bilancio in rapporto alle previsioni di quest’ultimo comprende:
a) le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo.
Al conto del bilancio è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma della Giunta regionale.


Art.65
Conto del patrimonio
Il conto del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce:
1) le attività e le passività finanziarie;
2) i beni mobili ed immobili;
3) ogni altra attività e passività, nonchè le poste rettificative.
Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.
Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e dell’eventuale reddito da essi prodotto.


CAPO IV
(NORME FINALI E TRANSITORIE)
Art.66
Rinvio alla normazione statale e regionale in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità
Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e successive sue integrazioni e modificazioni e di ogni altra norma speciale statale o regionale.
In quanto non modificate dalla presente legge valgono, altresì, per ciò che attiene ai compiti della Regione nella programmazione ed agli strumenti, strutture e procedimenti relativi, le disposizioni della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni.


Art.67
Abrogazione di norme
Tutte le norme regionali riguardanti il procedimento della spesa, la formazione e la struttura del bilancio della Regione e di quelli degli Enti, aziende e gestioni regionali, nonchè la variazione e l’esercizio dei bilanci medesimi e la formazione dei corrispondenti rendiconti, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

Art.68
Applicazione della presente legge
Le norme del Capo I della presente legge trovano applicazione a far tempo dalla predisposizione del bilancio annuale della Regione per il 1984 e del programma pluriennale e del corrispondente bilancio il cui periodo di riferimento ha inizio con lo stesso anno.
Le norme del Capo II si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale per il 1984 o, eventualmente, dalla data di entrata in vigore della legge di concessione del relativo esercizio provvisorio.
Le norme del Capo III trovano applicazione a far tempo dalla formazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 1983.
Secondo quanto stabilito ai precedenti commi primo e terzo trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni concernenti i bilanci preventivi degli enti, delle aziende e delle gestioni aventi autonomia contabile e le relative variazioni, e quelle concernenti i bilanci o conti consuntivi degli enti e delle aziende medesimi, nonchè i bilanci consuntivi finanziari e i rendiconti finanziari delle gestioni fuori bilancio.


Art.69
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 maggio 1983.

Rojch