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Legge Regionale 23 marzo 1985, n. 4

Disposizioni transitorie per l’applicazione della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, recante norme sull’ordinamento della formazione professionale in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 33 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Fino alla definizione dei piani pluriennali, gli obiettivi generali della formazione professionale sono fissati in una nota di specificazione che fa parte integrante del piano annuale e che viene approvata con le stesse modalità del piano medesimo."


Art.2
Fino alla definitiva approvazione del piano annuale di formazione professionale, l’amministrazione regionale è autorizzata a gestire in forma diretta o mediante stipula di apposita convenzione con gli enti e gli organismi di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, le seguenti attività :
a) corsi di prosecuzione dei cicli già approvati negli anni precedenti;
b) corsi finalizzati inclusi in progetti presentati al Fondo sociale europeo, semprechè già ammessi al contributo comunitario;
c) corsi di formazione professionale agricola strettamente legati alla stagionalità delle colture.
Per il finanziamento delle attività di cui al punto a) del comma precedente vengono applicati i parametri in vigore per l’anno formativo precedente, salvo conguaglio ad avvenuta approvazione del piano annuale.
Per il finanziamento delle attività di cui al punto c) si adottano, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, parametri di finanziamento ricavati da progetti esecutivi sulla base delle voci di spesa previste dal regolamento di attuazione della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47.
Per l’anno formativo 1984-1985, le procedure previste dalla legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, operano in deroga ai termini per esse previsti.


Art.3
Per l’anno formativo 1984 -985 gli enti convenzionati per la gestione di corsi particolari di formazione professionale, per le loro esigenze di personale docente, potranno procedere direttamente all’assunzione con contratto a termine di docenti che siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art.5 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, o stabiliti dal regolamento di esecuzione della medesima legge, su autorizzazione preventiva dell’Assessore competente in materia di formazione professionale nei limiti numerici previsti dal piano formativo 1984-1985.
Per le convenzioni previste dal primo comma dell’articolo 9 della predetta legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, per l’anno formativo 1984-1985, valgono i limiti massimali retributivi già fissati dalla Giunta regionale con propria delibera n. 11-124 del 3 marzo 1983.


Art.4
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 23 marzo 1985.

Melis