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Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 7

Norme urgenti in materia di concorsi per il conferimento delle farmacie vacanti nella Regione e modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 12.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
I concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a termine dalle commissioni giudicatrici costituite ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 12.
Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell’articolo 24 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 12.


Art.2
Al terzo comma dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, la dizione "dal precedente comma" è sostituita con la dizione "dal primo comma".
Al quinto comma dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, la dizione "al secondo comma" è sostituita con la dizione "al terzo comma".


Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 16 aprile 1985

Melis