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Legge Regionale 22 aprile 1987, n. 24

Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità della legge
La presente legge disciplina le procedure di attuazione delle opere pubbliche finanziate, anche parzialmente, dalla Regione e di competenza dell’Amministrazione regionale, degli enti amministrativi e strumentali della Regione, degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e di tutti gli altri enti ai quali sono estese le norme di controllo regionale sugli atti degli enti locali.
Fatte salve le attribuzioni degli organi statali in ordine alle opere pubbliche assistite da finanziamento totale o parziale dello Stato, da realizzare nel territorio della Sardegna, la presente legge fissa altresì le norme di approvazione dei progetti delle opere pubbliche, comunque finanziate.


Art.2
Modalità di finanziamento
Il finanziamento, anche parziale, delle opere pubbliche di interesse degli enti richiamati nel precedente articolo 1 da parte della Regione, si attua:
a) con specifiche sovvenzioni assegnate sulla base di programmi regionali;
b) con l’erogazione di fondi a carattere ordinario o straordinario, da utilizzarsi da parte degli enti mediante atti programmatori propri.


Art.3
Programmazione delle opere pubbliche
Ai fini della determinazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni regionali per la realizzazione di opere pubbliche di cui al precedente articolo 2, punto a), i comuni, le province e gli altri enti interessati presentano entro sei mesi dall’approvazione della presente legge un’indicazione programmatica concernente la realizzazione di opere pubbliche distinte per settori di intervento.
La relazione di cui al comma precedente da redigersi secondo i modelli predisposti dall’Assessorato dei lavori pubblici, deve contenere l’indicazione delle opere in ordine di priorità e, per ognuna di esse deve specificare:
a) le motivazioni dell’urgenza, priorità e necessità dell’opera, in rapporto ai fabbisogni accertati ed alle zone di utenza;
b) le previsioni di costo e, per le opere che richiedono notevole impegno finanziario, il loro eventuale frazionamento in più lotti;
c) tempi e le fasi di attuazione, la coerenza con la strumentazione urbanistica in vigore, la disponibilità o meno delle aree necessarie all’intervento.
Successivamente alla prima applicazione della presente legge, gli enti locali interessati, entro il 30 giugno di ogni anno, possono presentare per la prima volta le indicazioni programmatiche predette o apportarvi aggiornamenti e modifiche.
La Giunta regionale, contemporaneamente al bilancio di previsione, propone all’approvazione del Consiglio regionale i criteri per la concessione delle sovvenzioni regionali e le priorità formulate sulla base delle indicazioni programmatiche presentate dagli enti locali.


Art.4
Attuazioni dei programmi
L’attuazione dei programmi regionali di opere pubbliche di interesse degli enti di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle finanziate con le leggi regionali 21 aprile 1955, n. 7 e 21 marzo 1957, n. 7, è delegata agli enti medesimi i quali avvalendosi anche, ove occorra, di tecnici esterni incaricati con apposita convenzione, curano la progettazione, l’appalto e l’esecuzione dei lavori, nominano il direttore dei lavori e, se prescritto ed opportuno, l’ingegnere capo.
I programmi regionali, in attuazione dei criteri e delle priorità di cui all’articolo 3 devono contenere la specificazione delle singole opere da realizzare, la loro localizzazione e l’indicazione dei relativi costi e sono approvati con le procedure previste all’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
All’erogazione dei relativi finanziamenti si provvede, con decreto dell’Assessore cui compete l’assunzione dell’impegno e l’ordinazione della spesa, sulla base del programma medesimo, ancorchè non siano stati predisposti i conseguenti atti progettuali, mediante versamento agli enti interessati delle somme corrispondenti agli importi stabiliti dal programma stesso.


Art.5
Opere di competenza della Regione
Sono di competenza dell’Amministrazione regionale e pertanto non rientrano nella delega di cui al precedente articolo 4:
a) le opere portuali ed aeroportuali, le opere di viabilità di interesse regionale, le opere idrauliche di seconda e terza categoria, gli interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi, salvo quelli attribuiti alle province dalla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13;
b) le opere concernenti il demanio e il patrimonio della Regione;
c) le opere classificate regionali o di rilevanza regionale, con legge regionale;
d) le opere urgenti di prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumità a seguito di calamità naturali, che non rientrino nella competenza primaria degli enti locali o dello Stato.
Le opere di cui al precedente comma sono oggetto di programmi regionali da approvarsi con le modalità fissate all’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
Per la realizzazione delle stesse opere si provvede in esecuzione diretta da parte dell’Amministrazione regionale ovvero mediante affidamento in concessione ad enti pubblici.
L’Amministrazione regionale, avvalendosi di norma di tecnici esterni incaricati con apposita convenzione, nomina il direttore dei lavori e, se prescritto od opportuno, nomina l’ingegnere capo delle opere di cui al presente articolo.
La nomina del direttore dei lavori e dell’ingegnere capo, se così contemplato nell’atto di affidamento in concessione, è disposta dall’ente concessionario. Sulle nomine l’ente medesimo dovrà acquisire il preventivo benestare dell’Amministrazione regionale.


Art.6
Opere di competenza degli Enti pubblici
Sono di competenza degli enti pubblici le opere ed i lavori pubblici eseguiti da enti locali singoli o associati o loro consorzi e dagli enti di cui all’articolo 1 che non siano di competenza della Regione a norma del precedente articolo.
Le opere di interesse di due o più enti richiamate al precedente articolo 1, se non diversamente specificato in legge, sono di competenza delle Amministrazioni provinciali.


Art.7
Opere di interesse pubblico
Sono di interesse pubblico le opere di pertinenza di enti o soggetti che per statuto svolgono attività di pubblico interesse senza fine di lucro.
Esse sono soggette alle norme della presente legge solo se usufruiscono di finanziamento regionale.


Art.8
Affidamento in concessione
La Regione e gli enti di cui al precedente articolo 1 possono affidare in concessione ad altri enti pubblici, a società a totale o prevalente capitale pubblico, ad imprese o consorzi di imprese pubbliche o private, la realizzazione di opere pubbliche di particolare rilevanza tecnico - economica.
La concessione può riguardare l’esecuzione di studi e indagini preliminari, l’approntamento di atti istruttori, le espropriazioni occorrenti per la realizzazione delle opere, le elaborazioni progettuali, la esecuzione delle opere e, eventualmente, la gestione anche temporanea delle stesse.
L’affidamento in concessione deve essere disposto mediante convenzione da approvarsi dall’organo competente ad approvare l’esecuzione dell’opera pubblica.
Lo schema della convenzione di cui al comma precedente, corredato da una relazione tecnica e da un progetto preliminare ove occorra, redatti dall’ente concedente, nei quali sono indicati gli elementi tecnici economiche che caratterizzano l’intervento, deve essere sottoposto al parere del Comitato tecnico - amministrativo regionale dei lavori pubblici.
La concessione che disciplina i rapporti tra concedente e concessionario deve prevedere:
a) l’eventuale predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le vigenti norme:
b) l’acquisizione da parte del concessionario, entro termini stabiliti, di tutte le autorizzazioni necessarie all’esecuzione dell’opera;
c) l’approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente;
d) l’espletamento, qualora il concessionario non sia l’esecutore diretto dei lavori, delle gare d’appalto tra imprese aventi i requisiti di legge con le modalità previste per l’aggiudicazione di appalti di opere pubbliche dalle norme vigenti;
e) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori e ai collaudi in corso d’opera o definitivi;
f) le modalità e i termini per la consegna dell’opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;
g) le modalità e i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;
h) le modalità e i termini per la manutenzione dell’opera fino al collaudo;
i) le eventuali modalità di gestione delle opere;
l) i casi di decadenza della concessione;
m) quant’altro occorrente per garantire l’esecuzione dell’opera a perfetta regola d’arte.
La scelta del concessionario, qualora non sia un ente pubblico o una società a prevalente capitale pubblico, deve essere preceduta da una gara di qualificazione sulla base di una lettera di invito contenente lo schema di convenzione di cui al presente articolo al fine di accertare l’affidabilità del concessionario e la convenienza tecnico - economica dell’affidamento.
La lettera di invito per le gare di qualificazione dovrà essere inviata a tutte le imprese ed i consorzi di imprese che, a seguito di apposito avviso pubblico, ne abbiano fatto richiesta.
A parità di offerte i lavori sono concessi alle imprese, ai consorzi o ai raggruppamenti costituiti con la partecipazione non inferiore al 50 per cento di imprese che abbiano la sede legale in Sardegna da almeno tre anni.
Qualora le opere vengano eseguite in regime di concessione da parte di enti pubblici, le somme occorrenti possono essere rese disponibili mediante versamento su appositi conti correnti intestati alla Regione, cui si applica la disciplina dell' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.


Art.9
Deroghe alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45
In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, con decorrenza dal triennio in corso, i fondi di cui al Capo I della medesima legge sono resi disponibili annualmente mediante versamento agli enti locali degli importi fissati a termini di legge per ciascuno di essi.
All’erogazione dei relativi finanziamenti si provvede con decreto dell’Assessore dei lavori pubblici entro 90 giorni dalla pubblicazione del bilancio.
Limitatamente al triennio 1985 - 1987 le somme da versare agli enti sono determinate come differenza tra le rispettive assegnazioni ed i pagamenti disposti dagli stessi a gravare sul conto corrente bancario di cui all’articolo 26 della richiamata legge regionale n. 45 del 1976.


Art.10
Utilizzazione dei finanziamenti
I fondi di cui agli articoli 4 e 9 della presente legge costituiscono, per i tesorieri degli enti, entrata con destinazione specifica a norma dell’articolo 171, comma secondo del regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 ottobre 1911, n. 297.
Gli interessi maturati e le eventuali economie sulle somme erogate possono essere direttamente utilizzati dagli enti per spese connesse alla realizzazione delle opere previste nel programma. Le somme non utilizzate dovranno essere versate al bilancio della Regione una volta venuta meno ogni ragione di spesa.
Gli atti esecutivi con i quali l’ente assume a termini di legge gli impegni di spesa gravanti sui fondi suddetti devono essere comunicati all’Assessorato che ne ha disposto il versamento ed alla Ragioneria regionale.
I fondi versati dalla Regione in applicazione dell’articolo 4 della presente legge, devono essere impegnati dall’ente interessato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento; i fondi versati ai sensi dell’articolo 9 devono essere invece impegnati nei tempi previsti dall’articolo 26 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26.
Trascorsi inutilmente i termini di cui ai precedenti commi, l’ente è obbligato a restituire, entro due mesi, mediante versamento al bilancio regionale, le somme non impegnate e le economie realizzate comprensive degli interessi maturati e non utilizzati. In caso di inadempienza, previa diffida, al recupero delle somme provvede, su richieste della Regione, il tesoriere regionale.
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno 1987 e di quelli per gli anni successivi è istituito un capitolo relativo alle restituzioni di cui al presente articolo.
Le somme reintroitate possono essere utilizzate dalla Regione, in deroga a quanto previsto all’articolo 4, per la realizzazione diretta delle stesse opere originariamente programmate. A tal fine, l’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su proposta dell’Assessore competente per materia, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la variazione al capitolo di entrata, istituito ai sensi del precedente sesto comma, in corrispondenza degli importi effettivamente versati e la variazione ai capitoli dello stato di previsione della spesa, relativi a ciascun intervento programmato.


Art.11
Modalità di approvazione e esecuzione
I progetti delle opere di competenza della Regione sono approvati con decreto dell’Assessore cui compete l’assunzione dell’impegno e ordinazione della spesa previo parere:
a) dell’ufficio tecnico regionale istruttore per importi fino a lire 1.500.000.000;
b) della competente sezione del Comitato tecnico – amministrativo regionale per importi fino a lire 15.000.000.000;
c) del Comitato tecnico - amministrativo regionale negli altri casi.
I progetti delle opere pubbliche di competenza degli enti di cui al primo comma dell’articolo 1 della presente legge (anche se trattasi di opere finanziate con provvedimento regionale), sono approvati con deliberazione degli organi collegiali degli enti medesimi nell’ambito delle rispettive competenze. L’approvazione è subordinata all’acquisizione del parere del proprio ufficio tecnico quando l’importo di progetto non superi i seguenti limiti:
a) lire 400.000.000 per gli enti dotati di ufficio tecnico diretto da geometra o da tecnico equiparato;
b) lire 800.000.000 per gli enti dotati di ufficio tecnico diretto da ingegnere o architetto;
c) lire 1.000.000.000 per i comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) lire 1.500.000.000 per i comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), per l’Ente acquedotti e fognature (ESAF) e per l’Ente autonomo del Flumendosa (EAF);
e) lire 2.000.000.000 per le Amministrazioni provinciali.
Quando l’ente non disponga di un ufficio tecnico, ovvero se l’opera non rientri nelle competenze del dirigente l’ufficio tecnico, deve essere acquisito il parere degli organi consultivi regionali nei limiti di importo stabiliti dalla presente legge.
L’approvazione dei progetti di importo superiore a quello fissato ai commi precedenti e fino all’importo di lire 7.000.000.000, è subordinata all’acquisizione del parere da parte del Comitato tecnico amministrativo provinciale dei lavori pubblici di cui al successivo articolo 18.
L’approvazione dei progetti di importo superiore a lire 7.000.000.000 è subordinata all’acquisizione del parere da parte del Comitato tecnico - amministrativo regionale dei lavori pubblici fino all’importo di lire 15.000.000.000 e del Comitato stesso a sezioni riunite per importi superiori.
I progetti parziali di opere pubbliche debbono acquisire il parere dell’organo competente per l’importo corrispondente alla spesa complessiva presunta.
Gli stralci dei progetti generali esecutivi già approvati, non sono soggetti ad alcun parere ove non costituiscono variante al progetto generale medesimo.
Non possono conseguire l’approvazione ai sensi della presente legge i progetti di opere pubbliche per i quali non siano stati preventivamente acquisiti gli eventuali pareri obbligatori ed i nulla osta previsti dalle vigenti norme.
I verbali di nuovi prezzi, le perizie suppletive e quelle di variante in corso d’opera, sono approvati con le modalità di cui al presente articolo in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
Nei limiti delle competenze, previsti dalla presente legge, l’approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.
Conseguita l’approvazione dei progetti, l’ente cui compete la realizzazione dell’opera può promuovere, ove occorra, l’occupazione d’urgenza sulla base del solo atto approvatorio, senza che sia necessario attivare ulteriori adempimenti non strettamente connessi alla procedura d’occupazione.
Ad integrazione di quanto disposto all’articolo 13, comma secondo, della legge regionale 27 aprile 1984, nº 13, le amministrazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire nell’ambito del territorio regionale, ancorchè finanziate con fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio della Regione, sono obbligate ad ammettere agli appalti delle opere suddette anche imprese aventi la sola iscrizione all’Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.
E’ abrogato l’articolo 20 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni nonchè tutte le altre norme in contrasto con il presente articolo.


Art.12
Aggiornamento dei limiti di importo
I limiti di importo indicati negli articoli 11, 16, 18 e 22 della presente legge sono aggiornati ogni due anni con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici.


Art.13
Comitato tecnico - amministrativo regionale
E’ istituito il dei lavori pubblici (C.T.A.R.) con funzioni consultive e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.
Il ha sede presso l’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
l , che per lo svolgimento delle funzioni di competenza si avvale delle strutture centrali e periferiche della Regione, è costituito da due Sezioni; il Comitato e le due Sezioni sono presieduti dall’Assessore regionale dei lavori pubblici o da un suo delegato.


Art.14
Competenze del Comitato tecnico amministrativo regionale
Il Comitato tecnico - amministrativo regionale dei lavori pubblici, a Sezioni riunite, è chiamato a pronunciarsi:
a) sui progetti integrati di opere pubbliche
b) sulle opere di cui all’articolo 8;
c) sulle perizie suppletive e/o di variante relative a progetti di competenza del Comitato tecnico – amministrativo regionale che comportino modifiche sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell’importo contrattuale originario;
d) sui progetti e sulle vertenze insorte con gli appaltatori di opere pubbliche regionali per i quali l’organo competente alla loro approvazione, o definizione, non ritenga di uniformarsi a parere espresso dalle Sezioni del Comitato tecnico - amministrativo regionale o dei Comitati tecnico - amministrativi provinciali;
e) sugli schemi di disciplinare - tipo, a contenuto tecnico o amministrativo che riguardino la progettazione e l’esecuzione delle opere pubbliche nella loro generalità ;
f) sui piani tecnico - economici intersettoriali di interesse regionale a richiesta degli organi della Regione e degli enti pubblici;
g) sui disegni di legge e bozze di regolamenti in materia di lavori pubblici; sui programmi regionali e su ogni altro argomento in materia di opere pubbliche, a richiesta della Giunta regionale o dell’Assessorato interessato;
h) sulle opere non di competenza delle Sezioni del Comitato tecnico - amministrativo regionale e dei Comitati tecnico - amministrativi provinciali.


Art.15
Composizione del Comitato tecnico-amministrativo regionale
Il Comitato tecnico - amministrativo regionale dei lavori pubblici, a Sezioni riunite, è composto:
a) dall’Assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato, che lo presiede;
b) dagli esperti eletti dal Consiglio regionale componenti le due Sezioni;
c) dai Coordinatori designati dagli Assessori regionali e componenti le due Sezioni.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale dei lavori pubblici, appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla VII designato dall’Assessore regionale dei lavori pubblici.
La costituzione avviene, su proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici con decreto del Presidente della Giunta regionale; nel medesimo decreto si provvede anche alla nomina dei sostituti dei componenti di designazione assessoriale.
Hanno diritto di voto, oltre al Presidente, soltanto gli esperti eletti dal Consiglio regionale, ed il coordinatore dell’Assessorato competente, in modo prevalente, sul progetto o sull’affare in discussione.


Art.16
Competenza delle Sezioni del Comitato tecnico – amministrativo regionale
La I Sezione esprime parere in ordine ai progetti o altri problemi ed affari riguardanti le acque pubbliche, gli impianti e le linee elettriche, le dighe, gli acquedotti e le fognature, le opere idrauliche, marittime e di bonifica.
La II Sezione esprime parere in ordine ai progetti o altri problemi ed affari riguardanti l’edilizia, la viabilità, le infrastrutture e le opere turistiche, industriali e sanitarie nonchè nelle altre materie non attribuite alla competenza della I Sezione.
Le Sezioni sono competenti a pronunciarsi:
a) sui progetti di massima ed esecutivi di importo superiore a lire 7.000.000.000, con il criterio della categoria prevalente;
b) sulle perizie suppletive e/o di variante relative ai progetti di cui al precedente punto a) che comportino varianti sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell’importo contrattuale originario;
c) sui criteri di massima da adottare nella compilazione dei progetti delle singole categorie di opere pubbliche di competenza delle Sezioni;
d) sulle vertenze relative a lavori pubblici, appaltati ed eseguiti direttamente dall’Amministrazione regionale o affidati dalla stessa in concessione, insorte con gli appaltatori sia in corso d’opera che in sede di collaudo ovvero per il riconoscimento di maggiore compenso o per esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede di abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 100.000.000.
e) sui piani tecnico - economici di settore di interesse regionale, a richiesta degli organi della Regione o degli enti pubblici;
f) su tutto quanto altro demandato dalle leggi e regolamenti.
La I Sezione esprimere inoltre parere in ordine:
1) alle autorizzazioni sia definitive che provvisorie per la costruzione ed esercizio di linee elettriche di competenza regionale, agli effetti di cui agli articoli 111 e 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, nonchè alle eventuali opposizioni ed osservazioni di cui all’articolo 112 dello stesso testo unico;
2) alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche;
3) ai progetti o richieste di estrazioni di inerti per quantità superiori a 10.000 mc. e inferiori a 100.000 mc


Art.17
Composizione delle Sezioni del Comitato
La I Sezione del Comitato tecnico - amministrativo regionale è composta:
a) dall’Assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato che la presiede;
b) da nove componenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, esperti di particolare competenza in materie giuridiche, amministrative, nonchè nelle seguenti materie: idraulica, irrigazione, dighe, elettrotecnica, opere marittime, geologia, acque pubbliche, scienze agrarie e forestali. Almeno cinque devono essere ingegneri iscritti agli albi professionali; gli atri esperti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e dirigenti di enti pubblici;
c) da un coordinatore designato dall’Assessore regionale dei lavori pubblici;
d) da un coordinatore designato dall’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale;
e) da un coordinatore designato dall’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio;
f) da un coordinatore nominato dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
La II Sezione del Comitato tecnico - amministrativo regionale è composta:
a) dall’Assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato, che la presiede;
b) da nove componenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, esperti di particolare competenza in materie giuridiche, amministrative, artistiche o monumentali nonchè nelle seguenti materie: edilizia, urbanistica, viabilità, edilizia sanitaria, impianti tecnologici, impianti industriali. Almeno cinque devono essere ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi professionali; gli altri esperti devono essere preferibilmente scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e dirigenti di enti pubblici;
c) da un coordinatore designato dall’Assessore regionale dei lavori pubblici;
d) da un coordinatore designato dall’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
e) da un coordinatore designato dall’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio;
f) da un coordinatore designato dall’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica;
g) da un coordinatore designato dall’Assessore regionale dell’industria;
h) da un coordinatore designato dall’Assessore regionale all’igiene;
i) da un coordinatore designato dall’Assessore regionale dei trasporti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l’Assessorato dei lavori pubblici, appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla VII.
I componenti le Sezioni del Comitato ed il segretario sono designati dagli Assessori regionali, su proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con il medesimo decreto si provvede anche alla nomina dei sostituti.
Hanno diritto al voto, oltre al Presidente, soltanto gli esperti eletti dal Consiglio regionale ed il coordinatore dell’Assessorato competente, in modo prevalente, sul progetto o sull’affare in discussione.


Art.18
Comitato tecnico - amministrativo provinciale
E’ istituito, presso l’ufficio periferico regionale dell’Assessorato dei lavori pubblici - Servizio del Genio civile - il dei lavori pubblici – C.T.A.P.
Il , che è anch’esso presieduto dall’Assessore regionale dei lavori pubblici o da un suo delegato, si avvale per le sue competenze della struttura periferica della Regione.
Il è chiamato a pronunciarsi per le opere degli enti locali della provincia, degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, operanti nella provincia nonchè di tutti gli altri enti, sempre operanti nella provincia, ai quali sono estese le norme di controllo regionale sugli atti degli enti locali secondo le seguenti competenze:
a) sui progetti di massima ed esecutivi di importo superiore alla competenza dei singoli enti fissata nell’articolo 11 e sino all’importo di progetto di lire 7.000.000.000;
b) sulle perizie suppletive e di variante relative a progetti di cui al precedente punto che comportino varianti sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell’importo contrattuale originario;
c) sui criteri di massima da adottarsi nella compilazione dei progetti delle singole categorie di opere pubbliche di competenza del Comitato;
d) su vertenze relative a lavori pubblici eseguiti a cura degli enti locali, insorte con appaltatori sia in corso d’opera che in sede di collaudo, ovvero per il riconoscimento di maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede di abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 100.000.000;
e) sui piani tecnico - economici di settore di interesse provinciale, a richiesta degli organi della Regione o degli enti pubblici;
f) su argomenti diversi in materia di lavori pubblici che gli vengano sottoposti dall’Assessore regionale dei lavori pubblici e dai Comitati di controllo sugli atti degli enti locali;
g) su tutto quanto altro demandato dalle leggi e regolamenti.
Il esprime inoltre parere in ordine ai progetti o richieste di estrazione di inerti per quantità inferiori a mc. 10.000.


Art.19
Composizione del Comitato tecnico - amministrativo provinciale
Il Comitato tecnico - amministrativo provinciale è composto:
a) dall’Assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato che lo presiede;
b) da nove componenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, esperti di particolare competenza in materie giuridiche o amministrative nonchè nelle seguenti materie: edilizia, viabilità, idraulica, elettrotecnica, geologia, edilizia sanitaria, impianti tecnologici e industriali. Almeno sei devono essere ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi professionali;
c) da un coordinatore del Servizio del Genio Civile.
Funge da segretario un funzionario del Genio Civile appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla VI.

Il componente di cui al punto c) e il segretario sono nominati, su proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con il medesimo provvedimento si provvede anche alla nomina dei sostituti.


Art.20
Durata dei Comitati
I componenti il Comitato tecnico - amministrativo regionale e le sue Sezioni e i Comitati tecnico – amministrativi provinciali durano in carica quattro anni e possono far parte soltanto di un Comitato.
Il Consiglio regionale provvede alla prima elezione degli esperti entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge mentre le successive elezioni dovranno aver luogo nel periodo intercorrente tra sei mesi e un mese prima della scadenza dei Comitati.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina degli altri componenti e dei segretari dei Comitati deve essere emanato entro quindici giorni decorrenti dalle nomine effettuate dal Consiglio regionale e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza dei Comitati medesimi.
I componenti dei Comitati e delle Sezioni del Comitato tecnico - amministrativo regionale decadono automaticamente qualora nel corso di un anno non abbiano partecipato almeno a due terzi delle sedute e sono immediatamente sostituiti con altri che durano in carica fino alla scadenza del Comitato stesso.
Fino alla effettiva costituzione del Comitato tecnico - amministrativo regionale e dei Comitati tecnico – amministrativi provinciali i pareri di rispettiva competenza sono espressi dall’attuale Comitato tecnico regionale.
Ai componenti esterni il Comitato tecnico – amministrativo regionale e i Comitati tecnico – amministrativi provinciali è concesso un compenso trimestrale posticipato, rispettivamente di lire 2.000.000 e di lire 1.500.000, proporzionale al numero delle sedute cui hanno partecipato in rapporto al totale delle sedute stesse, compensativo del gettone di presenza e del lavoro preparatorio, istruttorio e di studio, antecedente e susseguente alle adunanze.
Detti compensi sono aggiornati ogni due anni con decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici.
Il trattamento di missione per gli estranei all’Amministrazione regionale è commisurato a quello spettante, in base alle disposizioni di legge in vigore, ai funzionari regionali appartenenti alla VIII qualifica funzionale.


Art.21
Funzionamento dei Comitati
I Comitati sono convocati dal Presidente con un preavviso di 5 giorni, salvi casi di urgenza.
Gli ordini del giorno delle sedute sono comunicati ai componenti al momento della convocazione.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto; devono comunque essere presenti la maggioranza dei componenti di nomina del Consiglio regionale.
Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I Comitati formulano le loro decisioni entro 90 giorni dalla data di ricezione degli atti. Trascorso tale termine, su richiesta dell’ente interessato, l’Assessore regionale dei lavori pubblici esprime, entro i successivi trenta giorni, il parere sostitutivo acquisendo il parere degli organismi tecnici dell’Assessorato.
Le decisioni del Comitato, se favorevoli senza condizioni, sono comunicate anche per fonogramma o per telegramma.
L’esposizione al Comitato degli argomenti in discussione è affidata ad un relatore o ad un gruppo di relatori componenti il Comitato, prescelti dal Presidente.
I rappresentanti degli enti interessati agli argomenti in esame possono essere invitati alle riunioni.
Possono essere sentiti dal Comitato i coordinatori dell’Assessorato dei lavori pubblici nonchè i responsabili di altri settori dell’Amministrazione regionale e di altri enti pubblici; per l’esame di argomenti di rilevante complessità che richiedono particolare specializzazione, possono essere sentiti esperti nelle specifiche materie.
Partecipa alle riunioni del Comitato un componente dell’ufficio regionale preposto all’istruttoria.
I componenti esperti del Comitato collaborano, secondo le proprie specifiche competenze, all’istruttoria dei progetti sottoposti al parere del Comitato stesso.
Il Comitato può inoltre avvalersi, in funzione consultiva, del parere di funzionari della Regione e di altri enti pubblici.


Art.22
Ingegnere capo dei lavori
Nell’esecuzione dei lavori pubblici finanziati anche parzialmente dall’Amministrazione regionale, la nomina dell’ingegnere capo dei lavori, al quale sono attribuite le funzioni ad esso demandate dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e dalle altre specifiche norme, è obbligatoria per le opere di importo complessivo superiore a lire 3.000.000.000. Nei casi in cui non si procede alla nomina dell’ingegnere capo le relative funzioni sono assunte cumulativamente dal direttore dei lavori.
Qualora per circostanze impreviste riguardanti la natura del terreno in cui si fanno i lavori o per altre speciali circostanze si rendesse necessaria ed urgente qualche variazione nella quantità delle singole categorie di opere dichiarate nel contratto, queste variazioni potranno essere formalmente autorizzate direttamente dall'ingegnere capo, nelle more della predisposizione ed approvazione del prescritto progetto supplementare, dandone contestualmente comunicazione all’amministrazione appaltante. In ogni caso le variazioni così autorizzate non potranno:
a) modificare sostanzialmente la natura delle opere comprese nell’appalto;
b) superare l’importo dei quattro quinti del fondo impegnato per imprevisti ed eccedente comunque la somma di lire 100.000.000.

Gli onorari per l’espletamento delle funzioni dell’ingegnere capo dei lavori, se dovuti, vengono corrisposti nella misura di un terzo degli onorari spettanti al direttore dei lavori, ivi comprese le prestazioni per misura e contabilità, con la sola esclusione di eventuali maggiorazioni per incarico parziale riconosciute al direttore del lavori stesso.
Agli onorari come sopra determinati, che non sono cumulabili con quelli relativi alla direzione dei lavori, si aggiunge il rimborso spese calcolato secondo il capitolato d’oneri per l’affidamento ai liberi professionisti degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori pubblici regionali, vigente all’atto dell’incarico.


Art.23
Accertamenti e controlli
Ferme restando le attribuzioni regionali in ordine al collaudo, gli Assessorati regionali, secondo le rispettive competenze, si riservano la facoltà di effettuare, anche in corso di opera, accertamenti e controlli di natura tecnica, amministrativa e contabile circa il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonchè sulla corretta esecuzione di tutte le opere e lavori finanziati dall’Amministrazione regionale.
Gli stessi Assessorati possono promuovere gli interventi sostitutivi di legge.


Art.24
Certificato di regolare esecuzione
Nei casi in cui è ammessa la sostituzione del formale collaudo con il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori, la relativa autorizzazione è rilasciata direttamente dall’ente pubblico gestore che può comunque disporre il formale collaudo anche su richiesta dell’Amministrazione regionale o dell'impresa appaltatrice. Tali richieste devono essere comunicate all’ente gestore entro il termine fissato per l’ultimazione delle opere stesse.


Art.25
Disciplinari incarichi professionali
Gli incarichi professionali conferiti dagli enti richiamati all’articolo 1 della presente legge per la progettazione e la direzione dei lavori di opere pubbliche assistite da finanziamento regionale, devono essere disciplinati da apposite convenzioni predisposte in conformità al <<Capitolato d’oneri per l’affidamento ai liberi professionisti degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori pubblici regionali>>, vigente al momento del conferimento dell’incarico.


Art.26
Revisione dei prezzi
Per i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione del compenso revisionale da corrispondere alle imprese appaltatrici di opere pubbliche realizzate con il concorso finanziario dell’Amministrazione regionale, la data di riferimento da assumere per i prezzi della mano d’opera cogniti all’atto dell’offerta è quella indicata nei bollettini dell’apposita commissione costituita per il rilevamento dei costi con circolare del Ministero dei lavori pubblici, n. 663, del 28 febbraio 1948 e successive modificazioni.


Art.27
Informazioni statistiche
Ai fini della programmazione del comparto delle opere pubbliche e per la verifica attuativa dei programmi finanziati a totale o parziale carico della Regione, gli enti competenti ad eseguire le opere trasmettono all’Assessorato dei lavori pubblici della Regione, secondo moduli forniti dallo stesso, tutte le informazioni statistiche connesse alle fasi delle procedure per l’esecuzione delle opere stesse ed all’avanzamento dei lavori.


Art.28
Finanziamenti C.E.E.
La Regione provvederà a richiedere alla Comunità economica europea finanziamenti sui programmi di intervento di opere pubbliche formulati anche sulla base di specifiche richieste degli enti di cui all’articolo 1.
A tal fine gli enti attuatori degli interventi dovranno produrre alla Regione la documentazione necessaria.
Le somme assegnate alla Regione saranno acquisite al bilancio regionale e trasferite prioritariamente agli enti che hanno concorso alla formazione del programma di intervento.


Art.29
Abrogazioni leggi
Sono abrogate la legge regionale 28 giugno 1950, nº 34, e quelle altre disposizioni concernenti procedure, modalità di finanziamento e di erogazione dei fondi in contrasto con le norme della presente legge.


Art.30
Corrispondenze di funzioni
Nelle more dell’attribuzione degli incarichi di coordinamento e di attuazione della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, le funzioni ed incarichi previsti nella presente legge sono attribuiti secondo le seguenti corrispondenze:
- coordinatore generale - direttore dei servizi in carica;
- coordinatori - impiegati regionali della vigente VI fascia funzionale;
- funzionari ed impiegati della VIII e VII qualifica - impiegati regionali della vigente VI fascia funzionale;
- funzionari ed impiegati della VI qualifica - impiegati regionali della vigente V fascia funzionale.


Art.31
Norma transitoria
Fino a che non sono costituiti e funzionanti i singoli comitati tecnico - amministrativi provinciali dei lavori pubblici di cui all’articolo 18 della presente legge, il prescritto parere previsto nel quarto comma del precedente articolo 11 è espresso dal Comitato tecnico regionale.


Art.32
Potenziamento degli uffici periferici
Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge, attraverso il potenziamento funzionale degli uffici periferici dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, la dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella tabella «A» allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, è incrementata di 12 unità nella VI qualifica funzionale e di 26 unità nella VII qualifica funzionale.
Gli aumenti di organico di cui al precedente comma sono destinati esclusivamente ad incrementare i contingenti numerici di personale dell’area dei servizi tecnici nelle predette qualifiche funzionali, come in appresso:
a) nella VI qualifica funzionale:
- 12 posti con profilo professionale di istruttore tecnico - geometra;
b) nella VII qualifica funzionale:
- 4 posti con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - ingegnere civile;
- 10 posti con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - ingegnere idraulico;
- 4 posti con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - architetto;
- 4 posti con profilo professionale di istruttore tecnico - geologo;
- 4 posti con profilo professionale di istruttore tecnico - ingegnere esperto in impiantistica.
Per la copertura dei posti istituiti con il presente articolo, per una sola volta ed in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, fermi restando i particolari requisiti ivi previsti per l’assunzione alle predette qualifiche funzionali e quelli generali per l’assunzione agli impieghi regionali più cinque anni di iscrizione a ordine o albo o cinque anni di servizio presso ente pubblico, i concorsi pubblici si svolgono per soli titoli; i relativi bandi disciplinano le procedure per l’espletamento dei concorsi stessi, i titoli valutabili ed i relativi criteri di valutazione, i poteri delle commissioni ai fini della formazione della graduatoria, nonchè ogni altra specificazione necessaria per l’espletamento dei concorsi.


Art.33
Norma finanziaria
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono determinate in lire 500.000.000 per l’anno finanziario 1987 ed in lire 1.420.000.000 per l’anno finanziario 1988 e per quelli successivi.
Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016 –
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
lire 500.000.000
mediante riduzione delle seguenti riserve indicate nella Tabella A allegata alla presente legge finanziaria:
- voce n. 1 - applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348
lire 275.000.00
- voce n. 16 - norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici
lire 225.000.000
In aumento
02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02016 –
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell’Amministrazione regionale
lire 280.000.000
Cap. 02019 –
Versamento ritenute e contributi al fondo per l’integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell’Amministrazione regionale
lire 20.000.000
Cap. 02022 –
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale
lire 70.000.000
Cap. 02023 –
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale
lire 30.000.000
08 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Cap. 080258 - (nuova istituzione - Cat. - Progr. - 08.17 (1.1.1.4.1.1.01.01) (08.02) - spese per il funzionamento delle Sezioni del Comitato tecnico - amministrativo regionale dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico amministrativi provinciali dei lavori pubblici
lire 100.000.000
All’ulteriore spesa di lire 920.000.000 per l’anno 1988 e successivi si fa fronte col maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 22 aprile 1987.

Melis