Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 4
Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e disposizione varie.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Istituzione
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
Art.2
Funzioni
2. Il difensore civico rileva le irregolarità, le negligenze e i ritardi nello svolgimento della funzione amministrativa, valutando anche la legittimità ed il merito degli amministratori e suggerendo i conseguenti rimedi.
3. Il difensore civico esercita le funzioni indicate nei commi precedenti anche nei confronti degli uffici e dei dipendenti amministrativi del servizio sanitario e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale.
4. L’azione del difensore civico può essere estesa d’ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto l’intervento al fine di rimuovere le disfunzioni ad essi comuni.
Art.3
Legittimazione attiva
a) d’ufficio o a richiesta del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;
b) ad iniziativa di associazione o formazioni sociali in relazione a diritti ed interessi collettivi, diffusi o generali coinvolti nell’attività amministrativa.
2. Il difensore civico cura di intervenire nei casi che, comunque venuti a sua conoscenza, destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza.
Art.4
Divieto di ricorrere al difensore civico
2. Il difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.
Art.5
Rapporto fra il ricorso al difensore civico ed i rimedi amministrativi e giurisdizionali
2. Il difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronunzia sui ricorsi suddetti.
Art.6
Modalità d’intervento
2. Il difensore civico, dopo aver informato l’Assessore regionale competente chiede al funzionario responsabile di procedere all’esame congiunto della pratica. Dopo tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale ed a coloro che hanno promosso l’intervento del difensore civico.
3. Il funzionario preposto alla pratica o al procedimento è tenuto a provvedere alla loro definizione entro il termine assegnato dal difensore civico ed entro il medesimo a dargliene comunicazione.
4. Nel caso non venga rispettato il termine massimo assegnato il difensore civico ne informa i responsabili politici, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone per il funzionario inadempiente l’apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente.
Art.7
Attività del Consiglio regionale
2. L’esame in Commissione è dovuto senza ritardo, quando richiesto dal difensore civico. La Commissione sente il difensore civico ed i funzionari preposti alla pratica o al procedimento in esame ed ogni altro soggetto in grado di fornire utili elementi conoscitivi.
3. Nei casi di particolare rilevanza la Commissione può trasmettere gli atti al Consiglio, unitamente ad una o più relazioni, perché li dibatta secondo le norme del proprio regolamento, al fine di adottare le misure indicate al successivo articolo 10, terzo comma.
Art.8
Diritto di accesso del difensore civico ai documenti e alle notizie
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, il difensore civico ha la facoltà di consultare i documenti d’ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti inerenti alla sua attività, nonché acquisire notizie ed informazioni ad esse attinenti.
3. Il funzionario o il dipendente che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del difensore civico ovvero non adempia alle sue convocazioni è soggetto di procedimenti disciplinari di cui alla legislazione regionale vigente, se dipendente regionale; negli altri casi l’addebito viene segnalato all’amministrazione da cui il funzionario dipende.
4. Nel caso in cui nell’esercizio delle sue funzioni il difensore civico venisse a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale è obbligato a darne immediata notizia alla magistratura competente.
5. Il difensore civico è tenuto al segreto d’ufficio anche una volta cessato dalla carica.
Art.9
Convocazione del difensore civico
2. I funzionari e dipendenti sono tenuti ad adempiere alla convocazione.
Art.10
Relazioni al Consiglio regionale
2. Il difensore civico può inviare al Consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione. Si applica in questo caso il precedente articolo 7.
3. Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita, se del caso, i competenti organi regionali ad adottare le ulteriori misure necessarie con particolare riguardo:
a) alla modifica dell’organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ne ricorrano gli estremi ai sensi della vigente legislazione regionale;
c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
d) alla sostituzione, nell’espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all’intervento del difensore civico.
4. Le determinazioni di cui al precedente comma possono essere adottate, ove ciò non contrasti con le competenze statutarie e regolamentari del Consiglio, dalla Commissione competente per materia.
5. Le relazioni del difensore civico devono essere pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa delle attività da lui svolte.
Art.11
Relazioni al Presidente della Giunta regionale
Art.12
Designazione e nomina del difensore civico
2. La designazione dove ottenere il voto dei due terzi dei consiglieri designati alla Regione.
3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.
4. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo tre votazioni, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal Consiglio entro i successivi trenta giorni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
6. Il difensore civico deve essere elettore in uno dei Comuni della Sardegna ed è scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di Università in materia giuridica, magistrati di grado non inferiore a consigliere di cassazione a riposo delle giurisdizioni ordinarie o avvocati patrocinati in cassazione che abbiano svolto per quindici anni la professione.
Art.13
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza
a) i membri del Parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
b) i membri delle Commissioni di controllo sugli atti dell’Amministrazione regionale, del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;
c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la Regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazione, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni;
d) coloro che ricoprano ogni carica elettiva pubblica e che esercitino qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di commercio o professione.
2. L’ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dell’Ufficio che è dichiarata dal Consiglio regionale.
3. Le cause di cui al primo comma dal presente articolo, se sopravvenute alla nomina, comportano parimenti la dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.
4. Il titolare dell’incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella regione Sardegna.
Art.14
Durata in carica
2. La durata del mandato del difensore civico non può superare, comunque, quella del Consiglio regionale.
3. Entro tre mesi dalla sua elezione il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del successore del difensore civico; qualora il mandato di questi venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla cessazione.
4. I poteri del difensore civico sono prorogati sino alla entrata in carica del successore, salvo il caso di cui al successivo articolo.
Art.15
Decadenza e revoca
2. Verificatasi una delle cause di decadenza previste nel precedente articolo 13 il Consiglio regionale la dichiara e provvede, entro sessanta giorni alla sostituzione del difensore civico.
3. Il difensore civico è obbligato a rassegnare le dimissioni qualora intenda presentarsi candidato alle elezioni regionali o nazionali almeno tre mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale. In caso di elezioni anticipate è tenuto a rassegnare le dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.
Art.16
Trattamento economico
Art.17
Sede, segreteria e personale
2. Il difensore civico si avvale di uffici di segreteria con sedi periferiche presso le città sedi di Comitati circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali. La composizione è stabilita dall’Ufficio di Presidenza d’intesa con il titolare dell’Ufficio.
3. Il relativo personale è tratto dal ruolo consiliare ed opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.
Art.18
Compiti della segreteria
a) ricevono, protocollano e classificano le richieste di intervento;
b) svolgono l’istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell’organo e dell’ufficio dell’Amministrazione della Regione e degli enti dipendenti o delegatori di funzioni amministrative regionali nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
c) richiedono agli interessati i chiarimenti o la integrazione della documentazione che si rendessero necessari;
d) ricevono i cittadini che accedono personalmente all’ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando loro suggerimenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del difensore civico;
e) procedono, a richiesta del difensore civico, alle ricerche giurisprudenziali o dottrinaria sulle questioni controverse, redigendo, quando sia opportuno, relazioni o motivate proposte;
f) intrattengono rapporti con i funzionari responsabili delle singole pratiche per la piu rapida soluzione dei casi che hanno dato luogo a interventi del difensore civico;
g) curano la archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.
Art.19
Norma finanziaria
2. Alla relativa spesa si fa fronte con l’utilizzo di una quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
3. Le spese per l’attuazione fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli del bilancio degli anni successivi.
Art.20
Norma transitoria
Art.21
Entrata in vigore
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 17 gennaio 1989
Melis