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Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 4

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e disposizione varie.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Istituzione
1. E’ istituito presso il Consiglio regionale della Sardegna l’Ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.


Art.2
Funzioni
1. Il difensore civico controlla l’attività dell’Amministrazione regionale, degli enti strumentali, degli enti delegatari di funzioni amministrative regionali, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali e di ogni altro ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
2. Il difensore civico rileva le irregolarità, le negligenze e i ritardi nello svolgimento della funzione amministrativa, valutando anche la legittimità ed il merito degli amministratori e suggerendo i conseguenti rimedi.
3. Il difensore civico esercita le funzioni indicate nei commi precedenti anche nei confronti degli uffici e dei dipendenti amministrativi del servizio sanitario e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale.
4. L’azione del difensore civico può essere estesa d’ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto l’intervento al fine di rimuovere le disfunzioni ad essi comuni.


Art.3
Legittimazione attiva
1. Il difensore civico interviene:
a) d’ufficio o a richiesta del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;
b) ad iniziativa di associazione o formazioni sociali in relazione a diritti ed interessi collettivi, diffusi o generali coinvolti nell’attività amministrativa.
2. Il difensore civico cura di intervenire nei casi che, comunque venuti a sua conoscenza, destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza.


Art.4
Divieto di ricorrere al difensore civico
1. Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti dell’Amministrazione regionale, degli enti ed aziende indicati nel primo comma del precedente articolo 2, nonché i dipendenti del servizio sanitario e delle Unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale per far valere pretese derivanti dal rapporto d’impiego.
2. Il difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.


Art.5
Rapporto fra il ricorso al difensore civico ed i rimedi amministrativi e giurisdizionali
1. Il ricorso al difensore civico è indipendente dall’esperimento di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
2. Il difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronunzia sui ricorsi suddetti.


Art.6
Modalità d’intervento
1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni, enti ed aziende indicati all’articolo 2, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Qualora siano inutilmente trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della loro richiesta, ovvero abbiano ricevuto la risposta ma la ritengano insoddisfacente, possono richiedere, ai sensi della presente legge, l’intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico, dopo aver informato l’Assessore regionale competente chiede al funzionario responsabile di procedere all’esame congiunto della pratica. Dopo tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale ed a coloro che hanno promosso l’intervento del difensore civico.
3. Il funzionario preposto alla pratica o al procedimento è tenuto a provvedere alla loro definizione entro il termine assegnato dal difensore civico ed entro il medesimo a dargliene comunicazione.
4. Nel caso non venga rispettato il termine massimo assegnato il difensore civico ne informa i responsabili politici, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone per il funzionario inadempiente l’apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente.


Art.7
Attività del Consiglio regionale
1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette senza indugio le osservazioni ed i rilievi di cui al secondo comma dell’articolo precedente alla Commissione consiliare competente per materia, che può farne oggetto di discussione e risoluzione.
2. L’esame in Commissione è dovuto senza ritardo, quando richiesto dal difensore civico. La Commissione sente il difensore civico ed i funzionari preposti alla pratica o al procedimento in esame ed ogni altro soggetto in grado di fornire utili elementi conoscitivi.
3. Nei casi di particolare rilevanza la Commissione può trasmettere gli atti al Consiglio, unitamente ad una o più relazioni, perché li dibatta secondo le norme del proprio regolamento, al fine di adottare le misure indicate al successivo articolo 10, terzo comma.


Art.8
Diritto di accesso del difensore civico ai documenti e alle notizie
1. Il difensore civico ha diritto di ottenere senza alcuna limitazione dalle amministrazioni, enti e aziende indicati nel precedente articolo 2, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, il difensore civico ha la facoltà di consultare i documenti d’ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti inerenti alla sua attività, nonché acquisire notizie ed informazioni ad esse attinenti.
3. Il funzionario o il dipendente che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del difensore civico ovvero non adempia alle sue convocazioni è soggetto di procedimenti disciplinari di cui alla legislazione regionale vigente, se dipendente regionale; negli altri casi l’addebito viene segnalato all’amministrazione da cui il funzionario dipende.
4. Nel caso in cui nell’esercizio delle sue funzioni il difensore civico venisse a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale è obbligato a darne immediata notizia alla magistratura competente.
5. Il difensore civico è tenuto al segreto d’ufficio anche una volta cessato dalla carica.


Art.9
Convocazione del difensore civico
1. Il difensore civico può convocare i funzionari ed i dipendenti delle amministrazioni enti e aziende indicati nel precedente articolo 2, ove lo ritenga utile o necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, dandone avviso al responsabile dell’ufficio o servizio da cui dipendono.
2. I funzionari e dipendenti sono tenuti ad adempiere alla convocazione.


Art.10
Relazioni al Consiglio regionale
1. Il difensore civico presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una dettagliata relazione sull’attività svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate ed avanzando eventuali proposte per ovviare alle più gravi difficoltà riscontrate nell’attività amministrativa.
2. Il difensore civico può inviare al Consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione. Si applica in questo caso il precedente articolo 7.
3. Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita, se del caso, i competenti organi regionali ad adottare le ulteriori misure necessarie con particolare riguardo:
a) alla modifica dell’organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ne ricorrano gli estremi ai sensi della vigente legislazione regionale;
c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
d) alla sostituzione, nell’espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all’intervento del difensore civico.
4. Le determinazioni di cui al precedente comma possono essere adottate, ove ciò non contrasti con le competenze statutarie e regolamentari del Consiglio, dalla Commissione competente per materia.
5. Le relazioni del difensore civico devono essere pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa delle attività da lui svolte.


Art.11
Relazioni al Presidente della Giunta regionale
1. Il difensore civico può inviare relazioni al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni.

Art.12
Designazione e nomina del difensore civico
1. Il difensore civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.
2. La designazione dove ottenere il voto dei due terzi dei consiglieri designati alla Regione.
3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.
4. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo tre votazioni, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal Consiglio entro i successivi trenta giorni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
6. Il difensore civico deve essere elettore in uno dei Comuni della Sardegna ed è scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di Università in materia giuridica, magistrati di grado non inferiore a consigliere di cassazione a riposo delle giurisdizioni ordinarie o avvocati patrocinati in cassazione che abbiano svolto per quindici anni la professione.


Art.13
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza
1. Non sono eleggibili all’ufficio di difensore civico:
a) i membri del Parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
b) i membri delle Commissioni di controllo sugli atti dell’Amministrazione regionale, del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;
c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la Regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazione, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni;
d) coloro che ricoprano ogni carica elettiva pubblica e che esercitino qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di commercio o professione.
2. L’ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dell’Ufficio che è dichiarata dal Consiglio regionale.
3. Le cause di cui al primo comma dal presente articolo, se sopravvenute alla nomina, comportano parimenti la dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.
4. Il titolare dell’incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella regione Sardegna.


Art.14
Durata in carica
1. Il difensore civico dura in carica cinque anni, e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.
2. La durata del mandato del difensore civico non può superare, comunque, quella del Consiglio regionale.
3. Entro tre mesi dalla sua elezione il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del successore del difensore civico; qualora il mandato di questi venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla cessazione.
4. I poteri del difensore civico sono prorogati sino alla entrata in carica del successore, salvo il caso di cui al successivo articolo.


Art.15
Decadenza e revoca
1. Per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni il difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale con la stessa maggioranza e modalità previste per la sua elezione nel precedente articolo 12.
2. Verificatasi una delle cause di decadenza previste nel precedente articolo 13 il Consiglio regionale la dichiara e provvede, entro sessanta giorni alla sostituzione del difensore civico.
3. Il difensore civico è obbligato a rassegnare le dimissioni qualora intenda presentarsi candidato alle elezioni regionali o nazionali almeno tre mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale. In caso di elezioni anticipate è tenuto a rassegnare le dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.


Art.16
Trattamento economico
1. Il trattamento economico spettante al difensore civico è pari a quello goduto dal consigliere regionale. Allo stesso spettano le indennità di trasferta e le agevolazioni di viaggio dei consiglieri regionali.

Art.17
Sede, segreteria e personale
1. Il difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Il difensore civico si avvale di uffici di segreteria con sedi periferiche presso le città sedi di Comitati circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali. La composizione è stabilita dall’Ufficio di Presidenza d’intesa con il titolare dell’Ufficio.
3. Il relativo personale è tratto dal ruolo consiliare ed opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.


Art.18
Compiti della segreteria
1. Gli uffici di segreteria del difensore civico provvedono a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle funzioni proprie del difensore civico. In particolare:
a) ricevono, protocollano e classificano le richieste di intervento;
b) svolgono l’istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell’organo e dell’ufficio dell’Amministrazione della Regione e degli enti dipendenti o delegatori di funzioni amministrative regionali nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
c) richiedono agli interessati i chiarimenti o la integrazione della documentazione che si rendessero necessari;
d) ricevono i cittadini che accedono personalmente all’ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando loro suggerimenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del difensore civico;
e) procedono, a richiesta del difensore civico, alle ricerche giurisprudenziali o dottrinaria sulle questioni controverse, redigendo, quando sia opportuno, relazioni o motivate proposte;
f) intrattengono rapporti con i funzionari responsabili delle singole pratiche per la piu rapida soluzione dei casi che hanno dato luogo a interventi del difensore civico;
g) curano la archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.


Art.19
Norma finanziaria
1. Nel bilancio della Regione per il 1989 lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 01001 del bilancio per il 1988 è incrementato di lire 150.000.000.
2. Alla relativa spesa si fa fronte con l’utilizzo di una quota del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
3. Le spese per l’attuazione fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli del bilancio degli anni successivi.


Art.20
Norma transitoria
1. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del difensore civico.

Art.21
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 17 gennaio 1989

Melis