Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 41

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale presso l’Amministrazione regionale e gli Enti strumentali della Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. E’ autorizzata l’istituzione, presso l’Amministrazione regionale e gli Enti strumentali della Regione, di rapporto di lavoro a tempo parziale, da individuarsi mediante la trasformazione di posti a tempo pieno, entro il limite del quindici per cento dei posti vacanti e fino al raggiungimento del tetto massimo del quindici per cento dei posti delle dotazioni organiche dell’Amministrazione e degli enti regionali.
2. Per ogni posto di organico a tempo pieno trasformabile sono previsti due posti da ricoprire con rapporto a tempo parziale.
3. Non possono essere trasformati posti di qualifiche funzionali superiori alla settima.


Art.2
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, e i competenti organi degli enti regionali determinano entro il 30 settembre di ogni anno il numero dei posti vacanti al 31 dicembre successivo, nei rispettivi organici da coprire con rapporto di lavoro a tempo parziale.


Art.3
1. Nei trenta giorni successivi si provvede nell’ordine:
a) l’accoglimento, fino alla concorrenza della metà dei posti a tempo parziale come sopra determinati, delle domande di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale presentate da titolari di posti a tempo pieno;
b) l’accoglimento, a condizione che sussista la disponibilità del posto, delle domande di riconversione a tempo pieno dei rapporti di lavoro a tempo parziale di dipendenti già titolari di posti a tempo pieno;
c) all’accoglimento, a condizione che sussista la disponibilità del posto, delle domande di trasformazione a tempo pieno dei rapporti di lavoro di dipendenti assunti a tempo parziale che abbiano prestato servizio in tale posizione per almeno un triennio;
d) al bando di pubblici concorsi, da effettuarsi contestualmente a quelli per l’assunzione a tempo pieno con le medesime modalità per questi previsti, per i posti a tempo parziale rimasti da coprire una volta compiute le operazioni di cui alle lettere precedenti.
2. Costituisce titolo di precedenza per l’accoglimento delle domande l’anno in cui furono presentate; a parità d’anno, l’anzianità di servizio; a pari anzianità, la graduatoria di merito nel concorso di assunzione.
3. I concorsi sono effettuati contestualmente per posti a tempo pieno e a tempo parziale, la commissione forma un’unica graduatoria degli idonei, i quali vengono inviati nell’ordine, qualora abbiano fatto domanda per entrambi i tipi di posto, ad optare per il posto a tempo pieno o parziale.


Art.4
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è incompatibile con:
a) ogni altro rapporto di impiego pubblico;
b) l’effettuazione di lavoro straordinario;
c) l’ammissione a benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro, salvo quanto eventualmente previsto da particolari disposizioni di legge;
d) incarichi di coordinamento a qualunque livello;
e) libere professioni ed ogni altra forma di lavoro autonomo.


Art.5
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale:
a) comporta l’osservanza dell’orario di lavoro in applicazione presso l’Amministrazione o gli enti regionali in misura pari alla metà di quello ordinario;
b) dà il diritto ad un trattamento economico pari alla metà di tutte le competenze fisse e periodiche, compresa l’indennità di contingenza e gli eventuali trattamenti accessori spettanti, per la stessa qualifica, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per le quote di famiglia che, se dovute, spettano per intero;
c) dà il diritto al congedo ordinario e straordinario in misura pari alla metà di quella previsto per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno.


Art.6
1. le spese per l’attuazione della presente legge sono valutate in lire 100.000.000 annue.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03. STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016
Fondo sociale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria 1989)
lire 100.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
In aumento
02 - STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02016
Stipendi, paghe agli impiegati regionali
lire 100.000.000
3. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sul capitolo 02016 del bilancio della Regione per l’anno 1989 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 giugno 1989

Melis