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Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 13

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

CAPO I
(DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E PROCEDURALI PER L’APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI)
Art.1
Autorizzazione alla contrazione di mutui
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre, negli anni finanziari dal 1991 al 1993, uno o più mutui per i seguenti importi da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese:
- nell’anno finanziario 1991 lire 530.000.000.000
- nell’anno finanziario 1992 lire 360.000.000.000
- nell’anno finanziario 1993 lire 110.000.000.000
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l’autorizzazione all’assunzione dei mutui previsti dal presente articolo, sono indicate, ai sensi del citato articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, nella tabella C) allegata alla presente legge.
3. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 14 per cento annuo e per la durata massima dell’ammortamento di 15 anni.
4. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Regione può dare l’incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
7. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato nei seguenti importi:
- lire 86.289.000.000 nel 1992
- lire 144.901.000.000 nel 1993
- lire 162.810.000.000 dal 1994 al 2006
- lire 76.521.000.000 nel 2007
- lire 7.909.000.000 nel 2008
8. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria per gli anni 1992 e 1993 nel bilancio pluriennale approvato con la legge di bilancio per l’anno 1991; le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 1993 devono trovare copertura con le successive leggi di bilancio.
9. L’ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non può decorrere, rispettivamente, da data anteriore al 1° gennaio degli anni 1992, 1993 e 1994.
10. L’autorizzazione a contrarre i mutui di cui al presente articolo cessa con il termine dei rispettivi anni finanziari; di conseguenza le entrate da mutui stipulati entro il termine di ciascun anno finanziario e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detti termini, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali dei rispettivi esercizi.
11. Le autorizzazioni cessate possono essere rinnovate nell’anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall’articolo 37 dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.


Art.2
Determinazione delle spese di carattere pluriennale
1. Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio o fanno rinvio alla legge finanziaria, restano stabilite, per l’anno 1991, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
2. Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l’anno 1991 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l’importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
3. In relazione all’avanzo di amministrazione presunto verificatosi alla chiusura del consuntivo dell’esercizio 1990 è soppressa, relativamente ai bilanci per gli anni 1991, 1992 e 1993, l’iscrizione della somma di lire 53.518.000.000, prevista dall’articolo 3, terzo comma, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 21, quale quota di ammortamento del disavanzo complessivo determinatosi al 31 dicembre 1987.


Art.3
Fondi globali
1. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale spese correnti
(fondi regionali - cap. 03016)
anno 1991: lire 100.000.000.000
anno 1992: lire 135.000.000.000
anno 1993: lire 165.000.000.000
b) fondo speciale spese conto capitale
(fondi regionali - cap. 03017)
anni 1991: lire 120.000.000.000
anno 1992: lire 48.000.000.000
anno 1993: lire 68.000.000.000


Art.4
Progetti speciali e comunali finalizzati all’occupazione
1. L’autorizzazione di spesa di lire 160.000.000.000, disposta per l’anno 1989 dall’articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 differita all’anno 1991 dall’articolo 117, secondo comma, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 13 è rideterminata nell’importo complessivo di lire 156.850.000.000 secondo la ripartizione per capitolo di cui alla tabella D) allegata alla presente legge.
2. L’autorizzazione di spesa di lire 160.000.000.000, disposta per l’anno 1990 dall’articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 sospesa dall’articolo 4 della legge regionale 2 gennaio 1990, n. 1, è riautorizzata, per l’anno finanziario 1992, secondo la ripartizione per capitoli di cui alla tabella D) allegata alla presente legge.
3. L’autorizzazione di spesa di lire 100.000.000.000, disposta per l’anno 1990 dall’articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 sospesa dall’articolo 4 della legge regionale 2 gennaio 1990, n. 1, è riautorizzata per l’anno finanziario 1991 (cap. 10136).


Art.5
Procedure per la predisposizione
1. I programmi di settore e di comparto contenenti gli interventi e le opere di cui all’articolo 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 sono predisposti dagli Assessori regionali competenti per materia, articolati per obiettivi di programma e per categorie di bilancio, nonché tenendo conto dei sistemi e delle aree territoriali del programma pluriennale; detti programmi sono trasmessi all’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio pluriennale e del programma d’intervento di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268.
2. L’Assessore regionale della programmazione, entro i successivi trenta giorni, esprime di concerto di cui al citato articolo 25 della legge regionale 1o agosto 1975, n. 33 ed all’articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, dopo aver valutato la coerenza dei programmi ricevuti col piano generale di sviluppo e col programma pluriennale ed aver verificato la ripartizione delle risorse finanziarie nel territorio.


CAPO II
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI EDILIZIA ABITATIVA)
Art.6
Programmazione ed attuazione delle opere pubbliche
1. Fatti salvi i provvedimenti di concessione già definiti all’entrata in vigore della presente legge, l’attuazione dei programmi regionali di opere pubbliche di interesse degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, comunque approvati dall’Amministrazione regionale ai sensi della normativa al tempo vigente, è delegata agli enti medesimi anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi di spesa, con le procedure di cui agli articoli 4 e 10 della citata legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai programmi approvati sugli stanziamenti dell’esercizio finanziario 1990.
3. Per gli interventi inclusi in programmi, la cui progettazione è curata dall’Amministrazione regionale o direttamente o attraverso incarichi a liberi professionisti, si fa luogo all’erogazione dei finanziamenti a favore degli enti delegati ad avvenuta approvazione dei progetti da parte dell’Amministrazione regionale medesima.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì gli interventi straordinari del Mezzogiorno affidati alla realizzazione della Regione ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla legge 1o marzo 1986, n. 64, compresi quelli per i quali sia già stata stipulata la convenzione di finanziamento con gli enti attuatori in analogia a quanto disposto dall’articolo 4, terzo comma, lettera c), della legge 1o marzo 1986, n. 64.
5. AL fine di assicurare il coordinamento programmatico e finanziario dell’Amministrazione regionale sugli interventi di cui al precedente comma, all’erogazione dei finanziamenti a favore degli enti delegati si provvede con le modalità previste per il trasferimento dei relativi fondi alla Regione da parte del Dipartimento per il Mezzogiorno; tali modalità di pagamento sono estese ai residui finanziamento ancora da erogare agli enti che abbiano stipulato con l’Amministrazione regionale la convenzione di finanziamento indicata nel precedente comma.
6. Al fine di agevolarne la verifica ed accelerarne l’esecuzione, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare, entro l’anno 1991, modifiche ed integrazioni ai programmi di opere pubbliche in corso di realizzazione o da realizzare con l’utilizzazione di stanziamenti disposti a tutto il 31 dicembre 1990, anche con l’inserimento di nuovi interventi e l’eliminazione di altri non più attuali, secondo la procedura di cui all’articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sentito il parere degli enti locali direttamente interessati.
7. Gli interventi di cui al precedente comma devono riferirsi ad opere che siano "immediatamente eseguibili" in quanto si possa procedere alla consegna dei lavori entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione dei programmi.
8. In tutti i casi in cui, per l’esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti ai quali si applicano le norme di controllo regionale sugli atti degli enti locali ai sensi della vigente legislazione, si sia provveduto a mettere a disposizione degli enti medesimi le relative somme con accreditamento sugli appositi conti correnti bancari intestati alla Regione, gli enti sono tenuti a presentare semestralmente all’Amministrazione regionale, in luogo dei rendiconti previsti dalle specifiche norme di spesa, l’indicazione dei pagamenti effettuati e delle deliberazioni autorizzative esecutive a termini di legge avvalendosi dei modelli di dichiarazione predisposti dall’Assessorato dei lavori pubblici.
9. Le somme impegnate sugli stanziamenti degli esercizi finanziari 1988 e precedenti per l’attuazione dei programmi in materia di opere pubbliche, sono mantenute in bilancio qualora debbano essere disimpegnate per l’emanazione dei provvedimenti sostitutivi delle precedenti autorizzazioni di spesa.
10. Le modalità di pagamento stabilite dall’articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 per l’erogazione dei finanziamenti relativi alle opere pubbliche in concessione si applicano a tutte le concessioni comunque disposte dall’Amministrazione regionale, anche in attuazione di programmi o progetti finanziati con le assegnazioni finanziarie dello Stato, comprese quelle già assentite prima dell’entrata in vigore della presente legge.
11. E’ abrogato il secondo comma dell’articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 19.
12. E’ abrogato l’articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.
13. Nell’articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, sono eliminate le seguenti parole: "in attuazione dei criteri e delle priorità di cui all’articolo 3".
14. La lettera a) del primo comma dell’articolo 11 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"a) dell’ufficio tecnico istruttore operante nell’Assessorato interessato per importi fino a lire 3.500.000.000".


Art.7
Finanziamento programmi di opere pubbliche di cui ai capi I e III della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45
1. Per l’attuazione del sesto programma triennale (1991-1992-1993) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 250.000.000.000 (cap. 08015/02) così ripartita:
- anno finanziario 1991 lire 70.000.000.000
- anno finanziario 1992 lire 90.000.000.000
- anno finanziario 1993 lire 90.000.000.000
2. A decorrere dall’esercizio 1991 la misura annuale dei finanziamenti stabiliti in favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali dagli articoli 5. 6 e 7 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è determinata come segue:
a) Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti:
- anno 1991 lire 55.000.000
- anni 1992 e 1993 lire 120.000.000
b) Comuni con popolazione da 1.001 sino a 70.000 abitanti:
- anni 1991 lire 37.000.000 più lire 18.000 per abitante;
- anni 1992 e 1993 lire 80.000.000 più lire 40.000 per abitante;
c) Comuni di Sassari e Cagliari:
- anni 1991 rispettivamente lire 1.800.000.000 e lire 3.150.000.000
- anni 1992 e 1993 lire 4.000.000.000 e lire 7.000.000.000
d) Amministrazioni provinciali:
- anno 1991 lire 20.000.000.000
- anni 1992 e 1993 lire 20.000.000.000
3. Per la ripartizione a ciascuna Provincia viene attribuito il parametro o la somma dei parametri adottati dal programma pluriennale 1991-1993 per la ripartizione delle risorse tra le sette aree - programma della Sardegna con la specificazione che la Provincia di Sassari ricomprende le aree di Sassari e di Tempio - Olbia, la Provincia di Nuoro le aree di Nuoro e di Lanusei - Ogliastra, la Provincia di Cagliari le aree di Cagliari e di Guspini - Iglesias - Carbonia.
4. La consistenza numerica della popolazione residente, da assumere a riferimento per il computo di cui al precedente comma, è quella risultante al 31 dicembre 1989 nei dati dell’Istituto centrale di statistica (ISTAT).
5. Ai Comuni istituiti nell’anno 1990 e successivi, nonché i Comuni dai quali gli stessi hanno avuto origine, si applicano le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.
6. Anche per il triennio 1991-1993 si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.
7. E’ autorizzato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 da destinare agli interventi di cui al capo III della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08017).
8. A parziale modifica di quanto disciplinato con gli articoli 14 e 15 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, i finanziamento di cui trattasi, che possono estendersi all’intera spesa riconosciuta ammissibile, non possono superare, a far data dall’esercizio 1991, l’importo di lire 100.000.000.
9. L’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 è sostituito dal seguente:
"A domanda dell’ente interessato, l’Assessore regionale dei lavori pubblici può disporre, per comprovati motivi, la proroga dei termini stabiliti per l’approvazione dei programmi triennali. I programmi possono altresì essere variati con motivata deliberazione degli organi esecutivi comunali e provinciali".


Art.8
Legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 Legge regionale 20 giugno 1986, n. 33 Differimento e riduzione dello stanziamento
1. L’autorizzazione di spesa di lire 85.200.000.000, disposta per l’anno finanziario 1991 dall’articolo 117 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 e dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è differita quanto a lire 30.000.000.000 all’anno 1992 e quanto a lire 30.000.000.000 all’anno 1993 (cap. 08056).

Art.9
Programma straordinario di opere pubbliche
1. Per l’attuazione di un programma di opere pubbliche finalizzato al completamento funzionale di opere già eseguite o in corso di esecuzione, n priorità per quella a carattere sovracomunale, è autorizzata per il triennio 1991-1993 la spesa complessiva di lire 82.000.000.000 (cap. 08029/03), di cui lire 22.000.000.000 per il 1991, lire 30.000.000.000 per il 1992 e lire 30.000.000.000 per il 1993.
2. Il programma di cui al comma precedente è approvato con le modalità fissate all’articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 ed è attuato da parte dell’Amministrazione regionale mediante affidamento in concessione o delega ad enti pubblici.
3. Sono escluse dagli interventi di cui al primo 6omma, le opere relative all’approvvigionamento idrico ricadenti all’esterno dei centri abitati.


Art.10
Opere di regolazione idraulica e di sistemazione degli stagni
1. E’ autorizzata, nell’anno 1991, la spesa fino all’importo di lire 3.000.000.000 per l’esecuzione di operazioni di recupero del patrimonio di reperti archeologici individuati nell’ambito dei lavori di bonifica e sistemazione degli stagni della Sardegna (cap. 05078/08).
2. E’ autorizzata, nell’anno 1991, la spesa fino all’importo di lire 12.500.000.000 (cap. 05078/08) ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, per la realizzazione di opere di sistemazione e di regolazione idraulica negli stagni della Sardegna; gli interventi di cui al presente comma sono realizzati sulla base di progetti e non di piani tecnico - finanziari.
3. E’ autorizzata, nell’anno 1991, la spesa di lire 970.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle espropriazioni legate alle opere di sistemazione degli stagni (cap. 05078/08).


Art.11
Patrimonio edilizio pubblico
1. E’ autorizzata la spesa di lire 12.000.000.000 per il 1991 e di lire 13.000.000.000 per il 1992 per la realizzazione di interventi nel patrimonio edilizio pubblico di particolare pregio storico - architettonico, nonché di particolare importanza urbanistica nelle città capoluogo di Provincia che dovranno essere programmati di concerto con l’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport (cap. 03035).
2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.07/I del programma di intervento 1988, 1989, 1990, di cui alla predetta legge, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.


Art.12
Impianti di depurazione
1. E’ autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 per il 1991, di lire 10.000.000.000 per il 1992 e di lire 15.000.000.000 per il 1993 per la realizzazione di interventi relativi agli impianti di depurazione (cap. 05013/10).
2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.06/I del programma di intervento 1988, 1989, 1990, di cui alla predetta legge, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.


Art.13
Verifica dell’esecuzione di lavori di sistemazione idraulico - forestale e dei cantieri di lavoro per scavi archeologici
1. Il certificato di collaudo dei lavori di sistemazione idraulico - forestale, di importo non superiore ad un miliardo, finanziati dall’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente con fondi del bilancio regionale o provenienti da altre fonti, realizzati a cura degli Ispettori dipartimentali delle foreste o dell’Azienda foreste demaniali della Regione, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione secondo i criteri previsti dall’articolo 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
2. L’importo di cui all’ultimo comma dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n. 111, relativo ai cantieri per scavi archeologici, è elevato a lire 200.000.000; qualora il direttore dei lavori sia architetto od ingegnere, l’importo anzidetto è elevato a lire 500.000.000.


Art.14
Programma regionale di sviluppo ex legge 64/1986
1. A valere sulla quota spettante alla Regione dello stanziamento complessivo destinato dall’aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92, approvato con deliberazione del CIPE del 29 marzo 1990, è autorizzata l’attuazione del programma regionale di sviluppo comprendente i seguenti interventi:
a) infrastrutture nell’area di Macchiareddu per la movimentazione e l’immediato impiego dei fluidi gassosi e liquidi consumati dalle principali imprese chimiche dell’area del porto di Cagliari: lire 30.000.000.000 (cap. 09051/01);
b) infrastrutture nell’agglomerato industriale di Truncu Reale situato nel Comune di Sassari: lire 18.000.000.000 (cap. 09051/02);
c) opere di viabilità di interesse regionale: lire 80.000.000.000 (cap. 08061/02);
d) centri intermodali: lire 24.000.000.000 (cap. 08209);
e) programmi di ricerca scientifica e parco tecnologico: lire 20.000.000.000 (cap. 03036).
2. Fanno carico alle risorse di cui al primo comma, per l’importo complessivo di lire 150 miliardi, anche le opere di captazione, accumulo, trasporto e distribuzione delle risorse idriche di cui alla legge regionale 25 luglio 1990, n. 33, come previsto dal relativo articolo 2, primo comma (cap. 08035/17).
3. Con l’utilizzazione dell’assegnazione di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la costituzione di un fondo di riserva dell’importo di lire 36.400.000.000 (cap. 03014/01) per le spese che si rendessero necessarie per il completamento delle opere contrattuali; all’utilizzazione di detto fondo di riserva si provvede con le modalità previste dall’articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.
4. Gli stanziamenti di cui al primo comma, nonché le eventuali integrazioni con a carico al fondo di riserva, sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, del programma di intervento per il triennio 1988-1989-1990 per essere attribuiti, rispettivamente, ai titoli di spesa 11.2.04/I (cap. 09051/01, 09051/02), 11.3.05/I (cap. 08061/02), 11.3.08/I (cap. 08209), 11.3.10/I (cap. 03036).
5. Lo stanziamento complessivamente attribuito al titolo di spesa 11.3.05/I, del programma d’intervento di cui al precedente comma, compresa la dotazione finanziaria trasferita, di cui alla lettera c) del primo comma, è destinato alla realizzazione di interventi per la razionalizzazione della viabilità di interesse regionale e di raccordo alla viabilità di interesse regionale e di raccordo alla viabilità statale per il cofinanziamento delle opere di grande viabilità sulla base di apposito protocollo d’intesa Regione - Anas.
6. Il programma relativo agli interventi di cui al precedente comma, per la realizzazione del quale è autorizzato l’ulteriore stanziamento di lire 5.000.000.000 iscritto al capitolo 08061/03 del bilancio per l’anno 1991, è approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, su proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici.
7. Il programma degli interventi di cui al precedente primo comma, lettera d), comprensivo dello stanziamento disponibile sul titolo di spesa 11.3.08/I, è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, su proposta degli Assessori dei lavori pubblici e dei trasporti.


Art.15
Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Triennio 1988-90
1. Le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono confermate per l’anno 1991 (cap. 08090 e 12172/01).

Art.16
Applicazione del capo IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45
1. Per la concessione dei contributo di esercizio di cui all’articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono autorizzate, nell’anno 1991, le seguenti spese:
- ire 1.260.000.000 per i servizi acquedottistici per gli impianti di sollevamento acque di potabilizzazione (cap. 08030);
- ire 4.200.000.000 per i servizi di fognature e per gli impianti di depurazione (cap. 05014/06);
- ire 4.400.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cap. 05014/07).
2. Possono beneficiare dei suddetti contributi con una maggiorazione del 10 per cento rispetto alla media, i consorzi di Comuni e, in termini ordinari, anche i Comuni singoli o in compartecipazione con altri enti.
3. Le domande per i contributi di cui sopra devono essere inoltrate:
- ll’Assessorato regionale dei lavori pubblici per quanto concerne la gestione di servizi acquedottistici ed impianti di potabilizzazione. Le domande dovranno pervenire entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- ll’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente per quanto concerne la gestione dei servizi di fognature e degli impianti di depurazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata improrogabilmente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione. Per la loro ammissibilità farà fede la data del timbro postale.
4. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base della totalità delle domande pervenute nei termini agli Assessorati regionali di competenza. I criteri di assegnazione dei contributi sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici e dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente. Tali criteri dovranno tener conto degli oneri a carico degli enti gestori eccedenti le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe stabilite dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319, 24 dicembre 1979, n. 650, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché dalle indicazioni e direttive del "Piano regionale di risanamento delle acque" e del "Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi".
5. Alla concessione dei contributi si provvede con decreto degli Assessori regionali competenti per materia. E', altresì, disposta una anticipazione massima fino al 50 per cento del contributo concesso.
6. Per l’anno 1991 è sospesa l’esecutività dell’articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.


Art.17
Contributi integrativi di cui alla legge regionale n. 33 del 1986
1. In deroga all’articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33, i contributi integrativi di cui all’articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 16, limitatamente ai mutui contratti negli anni 1987-1988-1989-1990, devono essere richiesti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna della presente legge finanziaria (cap. 08056).

Art.18
Crisi idrica Studi e analisi di fattibilità
1. Per le finalità di cui all’articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 (cap. 08035/12).
2. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, è autorizzato, per l’anno finanziario 1991, l’ulteriore stanziamento di lire 13.000.000.000 (cap. 08035/13).


Art.19
Infrastrutture nelle ZIR e nei PIP.
1. E’ autorizzata, nell’anno 1991, la spesa di lire 25.000.000.000 (cap. 09052) per la concessione delle seguenti provvidenze:
a) inanziamenti di opere pubbliche nelle zone industriali ai termini delle leggi regionali 18 novembre 1968, n. 47 e 7 luglio 1978, n. 43;
b) inanziamenti previsti dal paragrafo 2.3., lett. b) del programma d’intervento per l’anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, da erogare agli enti locali per il reperimento e l’attrezzatura di aree da destinare all’insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non dovranno essere ricompresse in agglomerati delle aree di sviluppo industriale dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale.
2. Lo stanziamento di cui al primo comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 10-03.3/I del programma di interventi per gli anni 1986 e 1987 di detta legge, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.


Art.20
Edifici di culto
1. E’ autorizzata l’esecuzione di un programma concernente gli edifici di culto per una spesa complessiva di lire 35.000.000.000 così suddivisa:
- ire 14.000.000.000 (cap. 11112), in ragione di lire 4.000.000.000 per l’anno 1991 e lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da destinare al restauro ed al consolidamento delle chiese di particolare interesse storico ed artistico vincolante ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089;
- ire 21.000.000.000 (cap. 08033/01), in ragione di lire 6.000.000.000 per l’anno 1991, lire 7.000.000.000 per l’anno 1992 e lire 8.000.000.000 per l’anno 1993, per la costruzione di nuovi edifici di culto, con priorità per i completamenti.
2. Il Comitato, di cui all’articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 38, quando è chiamato a deliberare su edifici di culto di particolare interesse storico - artistico - monumentale, è integrato dall’Assessore regionale competente in materia di beni culturali o da un suo delegato.


Art.21
Nuove autorizzazioni di spesa in materia di opere pubbliche
1. Per far fronte alle spese di progettazione del programma straordinario di opere acquedottistiche previsto dall’articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, è autorizzata, per l’anno finanziario 1991, la spesa di lire 4.000.000.000 (cap. 08035/03).
2. Per il pagamento a saldo degli oneri espropriativi di opere pubbliche di competenza dell’Assessorato regionale ai lavori pubblici, ivi compresi quelli inerenti alle funzioni esercitate nelle materie trasferite o delegate dallo Stato alla Regione ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, è autorizzata, per l’anno finanziario 1991, la spesa di lire 4.700.000.000 (cap. 08261).
3. E’ autorizzata, nel triennio 1991, 1992 e 1993 la spesa complessiva di lire 10.000.000.000 per la realizzazione di interventi nei porti di competenza regionale (cap. 08182) così ripartita:
- anno finanziario 1991 L. 4.000.000.000
- anno finanziario 1992 L. 4.000.000.000
- anno finanziario 1993 L. 2.000.000.000
4. Per la completa attuazione del progetto relativo alla realizzazione del complesso integrato di opere nella zona termale di Fordongianus è autorizzata, per l’anno finanziario 1991, a valere sullo stanziamento del capitolo 08031, la spesa di lire 60.000.000.
5. L’amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 a favore del Comune di Buddusò per il ripristino delle strutture e degli arredi della sede comunale frazione di Padru (cap. 04175/01).
6. Lo stanziamento di lire 10.500.000.000 di cui al capitolo 05012/01 del bilancio regionale 1991 è utilizzato sulla base del programma di spesa approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 463 del 18 ottobre 1988, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, e dell’articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 6 dicembre 1988, per le stesse opere e per gli importi già approvati con le precedenti assegnazioni.


Art.22
Edilizia abitativa
1. L’agevolazione per l’acquisto, la costruzione ed il recupero della prima abitazione prevista dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni, è estesa ai mutui a tasso variabile ed in tal caso il contributo regionale è calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 3 secondo comma, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, fermo restando che il tasso agevolato deve essere applicato nei limiti indicati dall’articolo 2, terzo comma, della stessa legge.
2. I tassi agevolati di cui al precedente comma sono determinati in via definitiva all’atto dell’erogazione a saldo dei mutui e le quote di contributo attualizzato, divenute eccedenti rispetto all’agevolazione in diminuzione del tasso semestrale, sono versate semestralmente dagli istituti di credito nel conto delle entrate del bilancio regionale.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione regionale provvede all’aggiornamento della convenzione stipulata con gli istituti di credito ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32.
4. Per l’attuazione e l’eventuale aggiornamento del bando permanente di cui all’articolo 27 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, per la concessione dei mutui agevolati previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000.000.000 (cap. 08112) in ragione di lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni 1991-1992-1993.
5. Il terzo comma dell’articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 29, come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, è sostituito dal seguente:
"3. Il reddito complessivo di riferimento è dato da quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi".
6. L’incremento del massimale del mutuo per gli interventi di edilizia agevolata disposto dall’articolo 5, primo comma, della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, è assicurato sia agli interventi per i quali alla data del 1° gennaio 1989 non sia stato emesso il decreto di concessione del contributo regionale sugli interessi, sia a quelli i cui lavori non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6.
7. Al fine di incrementare il numero dei mutui concedibili alle cooperative edilizie ammesse in graduatoria nel progetto biennale di edilizia agevolata per gli anni 1988-1989 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il limite di impegno autorizzato dall’articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni, è incrementato di lire 5.000.000.000 dal 1992 al 2008 e di ulteriori lire 5.000.000.000 dal 1993 al 2009 (cap. 08109).
8. Al fine di attuare il programma di concessione di contributi a favore delle cooperative edilizie per gli interventi di sperimentazione di cui all’articolo 30 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, modificato dall’articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, è autorizzato l’ulteriore stanziamento di lire 10.000.000.000 (cap. 08112/01) di cui lire 5.000.000.000 nell’anno 1992 e lire 5.000.000.000 nell’anno 1993.
9. In deroga a quanto disposto dal quinto programma esecutivo del piano di rinascita economica sociale della Sardegna, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, il finanziamento già erogato all’istituto autonomo per le case popolari di Nuoro con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2/1941/890 del 10 giugno 1975, è utilizzato per la realizzazione di un programma costruttivo di alloggi da assegnare ad equo canone.


Art.23
Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria
1. Per le medesime finalità di cui all’articolo 32 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è autorizzata per l’anno finanziario 1991 la spesa complessiva di lire 15.000.000.000 (cap. 08093/01), di cui lire 10.000.000.000 destinate ad assicurare la completa attuazione del programma d’intervento approvato ai sensi dell’articolo 18, quinto comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 e corrispondente alla disponibilità di pari importo già autorizzata, per l’anno finanziario 1990, dall’articolo 28 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e, successivamente, sospesa ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

CAPO III
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA)
Art.24
Interventi programmati in agricoltura
1. Per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura, sono autorizzate, nell’anno finanziario 1991, le seguenti spese:
a) ontributo per le attività istituzionali del consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06022): L. 200.000.00;
b) ontributo per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli in applicazione della legge regionale 12 novembre 1982, n. 41 (cap. 06023): L. 340.000.000;
c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1959, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni (cap. 06025): L. 9.700.000.000;
d) esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnica e delle attività connesse, in applicazione dell’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42 (cap. 06026): L. 12.000.000.000;
e) esecuzione di opere di miglioramento fondiario relative all’acquacoltura aziendale agricola in applicazione dell’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42, dell’articolo 45 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 e dell’articolo 52 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (cap. 06026/04): L. 6.000.000.000;
f) contributi per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole e per la costruzione, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture per la protezione delle colture, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni (cap. 06051/01): L. 12.000.000.000;
g) contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione agraria costruite o ripristinate col contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato e di quelle vicinali aperte al pubblico transito (LR 29 novembre 1961, n. 14, art-39 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44) (cap. 06080): L. 9.000.000.000;
h) contributi per le strade vicinali ed interpoderali e per gli acquedotti rurali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (art. 35 della L.R. 7 maggio 1981, n. 14; art. 9 della L.R. 12 novembre 1982, n. 38; art. 39 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44 e art. 28 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 6) (cap. 06086/01): L. 16.000.000.000;
i) concorso nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario, in applicazione dell’articolo 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9 e successive modificazioni (cap. 06095): L. 30.000.000.000;
l) iniziative dirette dell’Amministrazione regionale per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150/01): L. 4.800.000.000;
m) promozione dell’incremento e del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151): L. 2.000.000.000;
n) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell’articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163/01): L. 18.500.000.000;
o) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi ed industrie agro - alimentari di contributi fino all’80 per cento della spesa ammessa per l’acquisto di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici, secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 e successive modificazioni, dall’articolo 60, secondo comma, della legge regionale 24 maggio 1984, n. 24 e dell’articolo 54 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (cap. 06222/01): L. 1.000.000.000;
p) realizzazione e acquisto di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell’articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06234): L. 19.000.000.000;
q) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261/01): L. 8.500.000.000;
r) riduzione dei costi di gestione dell’irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262): L. 2.000.000.000;
s) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263): L. 3.500.000.000.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell’anno 1991 la somma di lire 2.150.000.000 in favore del Consorzio SAR. SARDEGNA per la prosecuzione della propria attività inerente il servizio agro – meteorologico regionale (cap. 06339); il finanziamento è concesso dietro presentazione di un programma tecnico - finanziario da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale ai termini dell’articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata, nell’anno 1991, a concorrere al "Progetto di stimolazione delle piogge nel Mezzogiorno", promosso dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste, attraverso l’accollo di una quota di spesa non superiore a lire 1.200.000.000 (cap. 06301).
4. Le provvidenze di cui alla legge regionale 2 giugno 1983, n. 15, modificata dall’articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, sono estese alle associazioni dei produttori riconosciute ai sensi dei regolamenti della Comunità europea n. 159/66 e n. 1035/72 e della legge 27 luglio 1967, n. 622 (capp. 06319 e 06320).
5. Al fine di anticipare ed integrare gli interventi che lo stato disporrà in favore della Sardegna a valere sulla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, e sugli altri eventuali provvedimenti di legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata nell’anno 1991:
- di crementare di lire 10.000.000.000 le disponibilità del fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06120);
- di istituire i seguenti limiti di impegno:
lire 20.000.000.000 dal 1991 al 1995;
lire 20.000.000.000 dal 1992 al 1996,
per la concessione di prestiti quinquennali con o senza abbuono parziale del capitale mutuato. Le relative annualità sono iscritte nei corrispondenti bilanci della Regione (cap. 06121/01).
6. Una quota degli stanziamenti iscritti ai capitoli 06025 e 06051/01, rispettivamente di lire 6.000.000.000 e di lire 5.000.000.000, è trasferito dal bilancio della Regione per l’anno 1991 alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuita per quanto a lire 6.000.000.000 al titolo di spesa 8.1.5./I, lettera c) e per quanto a lire 5.000.000.000 al titolo di spesa 8.1.6./I del programma di intervento per gli anni 1982-1984 della predetta legge n. 268/1974.


Art.25
Mutui per opere di miglioramento fondiario
1. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, sono disposti i seguenti limiti di impegno (cap. 06060):
- lire 5.000.000.000 dal 1991 al 2007;
- lire 5.000.000.000 dal 1992 al 2008;
- lire 5.000.000.000 dal 1993 al 2009.


Art.26
Formazione proprietà coltivatrice
1. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e relativi all’acquisto di fondi rustici, sono autorizzati i seguenti militi d’impegno:
- lire 1.000.000.000 dall’anno 1991 all’anno 2011;
- lire 1.000.000.000 dall’anno 1992 all’anno 2012;
- lire 1.000.000.000 dall’anno 1993 all’anno 2013.
2. Le relative annualità sono iscritte nei corrispondenti bilanci della Regione (cap. 06220).


Art.27
Piano zone interne
1. E’ autorizzata, nell’anno 1991, la spesa di lire 14.500.000.000 per incrementare il fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285).
Tale somma è destinata:
- uanto a lire 14.000.000.000 per integrare le disponibilità del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli);
- uanto a lire 500.000.000 per integrare le disponibilità del titolo di spesa P/1.10 per le iniziative previste dal paragrafo 10.1, al fine del miglioramento qualitativo dei formaggi ovini.
2. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale, ai termini dell’articolo 153 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.


Art.28
Fondo di solidarietà in agricoltura a favore delle aziende agricole danneggiate
1. I mutui di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 luglio 1987, n. 31, sono contratti entro il 31 dicembre 1991 ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione (capitoli 03120, 03121 e 03122); le maggiori spese, derivanti dall’applicazione del presente comma, sono valutate in lire 2.000.000.000 nell’anno 1991 ed in lire 1.873.000.000 negli anni dal 1992 al 2001.
2. Nelle more della contrattazione di cui al primo comma può procedersi al versamento dello stanziamento di lire 100.000.000.000 autorizzato dalla legge regionale 17 luglio 1987, n. 31 in relazione alle accertate esigenze del pagamento da disporsi a carico del fondo di solidarietà regionale (cap. 06120).


Art.29
Elettrificazione rurale
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell’anno 1991, sino alla concorrenza complessiva di lire 2.700.000.000, finanziamenti per la realizzazione di opere di elettrificazione rurale ai Comuni gestori di aziende elettriche (cap. 06087/03).

Art.30
Provvidenze per il trasporto di latte ovino
1. Le provvidenze previste dall’articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, e successive modificazioni sono estese, a favore delle cooperative al trasporto di latte ovino dai luoghi di produzione ai centri di raccolta o lavorazione; in tal caso la misura del contributo è elevata fino all’80 per cento.
2. La relativa spesa è valutate in annue lire 5.000.000.0000 (cap. 06205).


Art.31
Finanziamento ed attuazione dei piani di valorizzazione dell’assetto agro - pastorale
1. L’articolo 20 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, è sostituito dal seguente:
"1. Al finanziamento dei piani di valorizzazione delle zone di sviluppo agro - pastorale l’Amministrazione regionale provvede con le disponibilità recate da appositi titoli di spesa, istituiti sulle contabilità speciali del Piano zone interne, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e del titolo II della legge 24 giugno 1974, n. 268, riguardanti, rispettivamente, le infrastrutture e carattere generale e le opere di trasformazione di competenza privata.
2. L’approvazione dei piani di valorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale non comporta l’assegnazione pluriennale di fondi per il finanziamento dei piani stessi.
3. Sui titoli di spesa di cui al primo comma gli impegni vengono assunti sulla base del finanziamento dei progetti esecutivi, approvati secondo la normativa vigente, nei limiti delle previsioni finanziarie dei piani di valorizzazione approvati.
4. I piani possono essere, altresì, finanziati con disponibilità proprie degli organismi comprensoriali, o ad essi attribuite dai programmi regionali di sviluppo.
5. I piani sono attuati dagli organismi comprensoriali o tramite enti da essi designati o da cooperative di allevatori, coltivatori diretti e braccianti agricoli. I piani possono altresì essere attuati dall’ERSTAT, su richiesta degli organismi comprensoriali o delle cooperative".


Art.32
Programmi di intervento per l’agriturismo
1. L’ultimo comma dell’articolo 14 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, è sostituito dai seguenti:
"3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro - pastorale, à termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, approva i programmi annuali o pluriennali di promozione dell’agriturismo.
4. Le relative deliberazioni sono comunicate entro i successivi trenta giorni alla competente Commissione consiliare à termini dell’articolo 74 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1" (cap. 06229/06).


Art.33
Provvidenze per la distillazione agevolata
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l’anno 1991, un finanziamento complessivo di lire 2.000.000.000 per realizzare l’intervento di cui all’articolo 28, commi primo e secondo, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (cap. 06229/03).

Art.34
Prestiti alle cooperative lattiero – casearie ed alle associazioni dei produttori agricoli
1. Il primo comma dell’articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, è sostituito dal seguente:
"1. I prestiti di esercizio previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, sono destinati alle latterie sociali, alle cooperative lattiero - casearie, loro consorzi ed alle associazioni dei produttori agricoli operanti nel medesimo settore".


Art.35
Anticipazione dei contributi CEE per l’imboschimento dei terreni seminativi
1. Per agevolare l’imboschimento dei terreni a seminativi, ritirati dalla produzione ai sensi dei Regolamenti CEE n. 1094 del 25 aprile 1988 e n. 1609 del 29 maggio 1989 recepiti dal decreto del Ministero dell’agricoltura e delle foreste n. 63 del 19 febbraio 1991, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a titolo di anticipazione del contributo comunitario, nella misura prevista dall’articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, prestiti a tasso agevolato per il miglioramento agrario, da rimborsare con l’erogazione del contributo anzidetto e, comunque, non oltre il terzo anno dalla concessione.
2. Per la concessione dei prestiti di cui al comma precedente è istituito apposito fondo di rotazione, la cui dotazione iniziale per l’anno 1991 è determinata in lire 3.000.000.000 (cap. 06062).
3. Il fondo è costituito presso uno o più istituti abilitati all’esercizio del credito agrario. I rapporti relativi alla gestione del "Fondo" sono disciplinati da convenzione da stipularsi a cura dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con quello dell’agricoltura e assetto agro - pastorale.


CAPO IV
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E TURISMO)
Art.36
Fondo garanzia delle obbligazioni emesse da imprese industriali e da società finanziarie
a prevalente partecipazione regionale
1. Nella legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, è introdotto il seguente articolo 6 bis:
"1. Con l’osservanza dei principi di cui ai precedenti articoli 5 e 6, l’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per il rimborso del capitale nominale investito in obbligazioni, anche convertibili, emesse da società per azioni che risultino in possesso dei requisiti necessari per beneficiare delle provvidenze per l’industrializzazione della Sardegna, ai sensi della legislazione nazionale e regionale e da società finanziarie a prevalente partecipazione regionale.
2. Per la concessione della garanzia di cui al precedente comma è costituito apposito fondo speciale la cui amministrazione è affidata alla SFIRS, mediante convenzione da stipularsi, con la medesima, a cura dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio di concerto con l’Assessore regionale dell’industria.
3. Le deliberazioni concernenti il rilascio e l’eventuale adempimento delle garanzie, previste dal presente articolo e dagli altri articoli della stessa legge, sono adottate dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’industria.
4. L’attività preparatoria, esecutiva e di gestione è delegata alla SFIRS il cui Presidente è investito del potere di rappresentanza, anche in giudizio, senza limitazione alcuna e con la presunzione che gli atti compiuti siano conformi alle deliberazioni della Giunta regionale".
2. Al fine dell’attuazione del presente articolo è autorizzata, nell’anno 1991, la spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 09040/01).


Art.37
Aumento capitale sociale S.F.I.R.S.
1. E’ autorizzata, nell’anno 1991, la spesa di lire 20.000.000.000 (cap. 09040) per l’aumento del capitale sociale della Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS).
Non meno della metà di tale stanziamento dovrà essere destinata dalla SFIRS all’attuazione di un programma di promozione di iniziative industriali in comparti considerati prioritari nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale.
3. Per l’accreditamento alla SFIRS delle somme occorrenti per l’attuazione di tale programma è subordinata all’approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4 lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e sentita la competente Commissione consiliare, delle specifiche iniziative promozionali proposte dalla SFIRS.
4. E’ altresì autorizzato lo stanziamento sul bilancio di lire 10.000.000.000, di lire 15.000.000.000 e di lire 20.000.000.000, rispettivamente, per gli anni 1991, 1992, 1993 (cap. 09040) per l’ulteriore aumento di capitale della SFIRS, che la società finanziaria è tenuta ad utilizzare, in conformità a specifiche direttive impartite dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, per la realizzazione di interventi di servizi reali e di assistenza finanziaria in favore di imprese, aventi sede in Sardegna ed operanti nel territorio isolano, che intendano fare ammettere i propri titoli alla quotazione di borsa o alla negoziazione nel mercato ristretto.


Art.38
Contributo per l’abbattimento del tasso d’interesse sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con contributi in conto interessi, le anticipazioni concesse da istituti di credito per la realizzazione di iniziative industriali, alle quali spettino le incentivazioni di cui alla legge 1o marzo 1986, n. 64, o quelle previste dalla normativa CEE in materia.
2. A favore delle imprese titolari delle iniziative di cui al precedente comma primo, è concesso, in rapporto alle anticipazioni ottenute per dette iniziative dagli istituti anzidetti e fino all’incasso delle agevolazioni dovute, il contributo per l’abbattimento dei relativi interessi passivi, calcolato in misura non superiore alla differenza tra il tasso dovuto e quello previsto dall’articolo 7, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44; l’ammontare di detto contributo, comunque, non può da solo o unitamente ad altri benedici nazionali e comunitari eventualmente spettanti all’impresa, essere superiore al massimale CEE di aiuto, calcolato in equivalente sovvenzione - netto.
3. AI fini della concessione del concorso di cui al comma secondo è autorizzato, nel bilancio dell’anno 1991, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (cap. 09040-01) per la costituzione di un apposito fondo affidato in gestione speciale alla SFIRS S.p.A., con la quale viene stipulata la relativa convenzione.
4. Gli oneri relativi alla concessione dei benefici di cui al comma secondo, possono, altresì, far carico sulle disponibilità del Fondo istituito presso il CIS, ai termini dell’articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44.
5. Le istanze, concernenti i benefici di cui al presente articolo, sono inoltrate agli enti gestori, di cui ai precedenti commi terzo e quarto, e per conoscenza all’Assessorato competente in materia di industria, per il tramite dell’istituto di credito che ha disposto l’anticipazione con allegata idonea certificazione probatoria delle richieste di incentivazione in corso, nonché dell’importo degli anticipi accordati e relativi interessi passivi.
6. Il concorso sugli interessi è concesso, con provvedimento del presidente della SFIRS S.p.A. o del CIS, su relazione e proposta della rispettiva direzione, previo nulla - osta dell’Assessorato anzidetto.
7. L’assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con l’Assessore regionale dell’industria, è autorizzato a stipulare con gli enti delegati alla gestione dei fondi di cui ai precedenti commi, apposite convenzioni che stabiliscono anche il compenso spettante per il servizio, il cui onere resta a carico dei fondi stessi.
8. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di industria adotta, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, gli indirizzi e le modalità di applicazione del presente articolo.


Art.39
Limite dimensionale delle piccole e medie imprese industriali sarde
1. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla legislazione regionale in materia, si considera piccola e media impresa industriale quella avente non più di 300 dipendenti e 25 miliardi di capitale investito, calcolato al netto di ammortamenti e rivalutazione monetaria, e che non si configuri, per collegamenti di carattere tecnico, finanziario od organizzativo, appartenente ad un gruppo imprenditoriale maggiore delle anzidette dimensioni.


Art.40
Fondo livelli produttivi ed occupativi
1. Le disponibilità del fondo di rotazione istituito con la legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, modificata ed integrata dall’articolo 13 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, della legge regionale 27 luglio 1981, n. 22 e dall’articolo 50 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, sono riunite con quelle rinvenienti dai fondi istituiti dall’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, e dalla legge regionale 23 dicembre 1986, n. 17; le disponibilità anzidette restano destinate e sono utilizzate per le finalità e con le modalità stabilite dalle predetti leggi.
2. Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, è sostituito dal seguente:
"1. Le deliberazioni concernenti le operazioni previste nel precedente articolo 2 sono adottate dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’industria".
3. E’ disposto il versamento al bilancio regionale della somma di lire 65.000.000.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (cap. E 36113).


Art.41
Operatività dell’articolo 40 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40
1. Per attuazione degli interventi previsti dall’articolo 40 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire appositi fondi, in gestione speciale presso gli istituti e le aziende di credito, convenzionati per la gestione degli altri fondi di rotazione costituiti ai sensi della predetta legge.
2. Sulle domande di agevolazione di cui alla norma richiamata al primo comma, delibera un Comitato istituito presso ciascun istituto di credito e composto:
- al presidente dell’istituto medesimo o da un suo delegato;
- al direttore generale dell’istituto di credito o da un suo delegato;
- a tre rappresentanti delle confederazioni dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle medesime organizzazioni, secondo i criteri di rappresentatività indicati dall’articolo 83 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.
3. Il Comitato è inoltre integrato da tre funzionari dell’Amministrazione regionale, designati ai sensi dell’articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.


Art.42
Interventi per l’artigianato e modifiche alle leggi regionali 27 aprile 1984, n. 14, 23 gennaio 1986, n. 19 e 23 gennaio 1986, n. 20
1. L’ultimo comma dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 14, è sostituito dal seguente:
"5. AI componenti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo competono i compensi e rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27".
2. Il secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 14, introdotto dall’articolo 113 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è abrogato.
3. Nella legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19 è introdotto il seguente articolo 1 bis:
"1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi alle Confederazioni delle imprese artigiane già ammesse ai benefici della presente legge, per favorire le imprese artigiane singole ed associate nell’innovazione di prodotti, la progettazione computerizzata, il controllo di qualità del prodotto, l’efficiente organizzazione amministrativa ed il controllo di gestione. Ai contributi sono ammessi altresì i consorzi e le società consortili costituite ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Gli aventi titolo alle provvidenze di cui al presente articolo avanzano, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente norma, domanda di contributo all’Assessorato regionale competente in materia, corredata dei "Progetti sperimentali per la diffusione dell’informatica nelle imprese" con i relativi piani finanziari.
3. Entro il mese di marzo dell’anno successivo alla concessione dei contributi, i beneficiari dei medesimi presentano relazione analitica delle sperimentazioni in corso con i risultati conseguiti in ordine agli obiettivi e finalità del presente articolo".
4. La spesa relativa all’attuazione del precedente terzo comma è determinata in annue lire 1.000.000.000 (cap. 07039-04).
5. Per il perseguimento degli obiettivi e delle politiche del Piano generale di sviluppo, la Regione favorisce la costituzione dell'"Osservatorio regionale dell’artigianato", in forma di società consortile tra l’ISOLA, le Confederazioni regionali dell’artigianato ammesse ai benefici della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19 ed altri imprenditori artigiani, avente lo scopo sociale della ricerca e studio per la conoscenza dei problemi del comparto.
6. Per l’attuazione del precedente quinto comma, la Regione è autorizzata ad erogare alla società anzidetta il contributo di lire 1.000.000.000 nell’anno 1991, previa approvazione, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, del relativo piano tecnico e finanziario di spesa (cap. 07039-03).
7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare, per il 1991 e per gli anni successivi, le provvidenze previste dall’articolo 3, lett. b), della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20.
8. Le spese derivanti dall’attuazione del precedente comma sono determinate in annue lire 600.000.000 e gravano rispettivamente per lire 300.000.000 su ognuno dei capitoli 07069 e 07069/01.
9. E’ autorizzato, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap. 07029) per la concessione alle cooperative artigiane di garanzia dei contributi una tantum disposto dall’articolo 86 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e con le modalità ivi previste.
10. Per le finalità previste dal secondo comma dell’articolo 33 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è autorizzato a favore delle Confederazioni regionali dell’artigianato un ulteriore contributo straordinario di lire 800.000.000 (cap. 07067/02) in ragione di lire 250.000.000 per l’anno 1991, lire 250.000.000 per l’anno 1992 e lire 300.000.000 per l’anno 1993.
11. All’articolo 89 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
"5. A parziale deroga di quanto stabilito dall’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, i pagamenti a carico dei conti aperti ai sensi e per le finalità di cui al comma che precede possono essere effettuati anche a mezzo di bonifico bancario a favore dell’impresa".


Art.43
Integrazione all’articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, relativamente al contributo per l’occupazione in imprese del settore commerciale, del turismo e servizi
1. Nella legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, dopo l’articolo 18 bis, introdotto dall’articolo 87, comma quarto, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è introdotto il seguente articolo 18 ter:
"1. Per la concessione ed erogazione dei contributi, dovuti ai termini del precedente articolo per il periodo fino al 31 dicembre 1990, sono costituito, presso Istituti ed aziende di credito all’uopo convenzionati, appositi fondi a valere sulle relative disponibilità iscritte nel bilancio regionale.
2. Sulle domande delibera un Comitato, costituito presso ciascuno degli istituti di credito anzidetti, in conformità all’articolo 56, secondo comma, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, ed integrato ai termini dell’articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.
3. AI fondi restano addebitate anche le relative spese di funzionamento e gestione" (cap. 07037).


Art.44
Concorso interessi su prestiti delle imprese cooperative operanti in tutti i settori produttivi
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nella misura di cui all’articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1989 n. 5, il concorso per l’abbattimento dei tassi di interesse applicati sui prestiti concessi da istituti o aziende di credito, alle imprese cooperative operanti in tutti i comparti produttivi quando tali prestiti siano garantiti da un consorzio di garanzia fidi intersettoriali fra imprese cooperative.
2. Il concorso di cui al comma precedente viene erogato tramite gli istituti e aziende di credito concedenti, con i quali l’Amministrazione regionale stipula apposita convenzione.
3. Sulle domande rivolte all’ottenimento del beneficio di cui al presente articolo decide un comitato, istituito a ciascun istituto di credito con cui l’Amministrazione regionale avrà stipulato la convenzione di cui al comma precedente, presieduto dal presidente dell’Istituto medesimo o da un suo delegato e composto dal direttore generale dell’istituto di credito o da un suo delegato, di un rappresentante della Presidenza della Giunta regionale, da un rappresentante dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da un rappresentante dell’Assessorato regionale dell’industria e da un rappresentante dell’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.
4. La maggiore spesa derivante dal presente articolo, è valutata in lire 200.000.000 (cap. 09042/01).


Art.45
Consorzi di garanzia fidi intersettoriali costituiti fra imprese cooperative
1. I benefici previsti dall’articolo 62 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, si applicano con le stesse modalità anche ai consorzi di garanzia fidi intersettoriali costituiti tra imprese cooperative operanti in tutti i comparti produttivi o di servizi.
2. La Giunta regionale approva il piano di assegnazione dei contributi su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, di concerto con l’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio.
3. L’erogazione del contributo è disposta con decreto dell’Assessore regionale dell’industria, di concerto con l’Assessore regionale dei turismo, artigianato e commercio. 4. La maggiore spesa derivante dal presente articolo è valutato in annue lire 100.000.000 (cap. 09041).


Art.46
Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese (Consorzio Ventuno)
Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese (Consorzio Ventuno)
1. Il secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 è così modificato:
"2. Il Consorzio è autorizzato a:
- romuovere e partecipare a società costituite ai sensi dell’articolo 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240, con la partecipazione delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 8 della legge 24 giugno 1974, n. 268, nonché a consorzi e società consortili di ricerca;
- avorire la formazione e la gestione di consorzi e società consortili costituiti in prevalenza da piccole e medie imprese aventi i medesimi requisiti di cui all’alinea precedente, nonché delle imprese artigiane singole, associate o nella forme mista di cui all’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- romuovere, gestire e sviluppare il parco scientifico e tecnologico della Sardegna".
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo al Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese costituito con legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 per il finanziamento e l’attività istituzionale; la relative spesa è valutata in annue lire 500.000.000 (cap. 03069).


Art.47
Modifiche agli articoli 67 e 68 della LR 4 giugno 1988, n. 11: estensione delle provvidenze alle imprese societarie e consortili
1. Per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dagli articoli 67 e 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, come integrati dall’articolo 8 della legge regionale, 26 gennaio 1989, n. 5, è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali presso gli istituti e le aziende di credito operanti in Sardegna appositamente convenzionati, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. Sulle domande per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al precedente primo comma, delibera un comitato, istituito in ciascun istituto di credito, presieduto dal Presidente dell’istituto medesimo o da un suo delegato e composto:
- al Direttore generale dell’Istituto di credito o da un suo delegato;
- a tre rappresentanti delle confederazioni dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale designate dalle medesime organizzazioni secondo i criteri di rappresentatività indicati nell’articolo 83 della legge regionale 4 giugno 1968, n. 11.
3. Il comitato è inoltre integrato da tre funzionari dell’Amministrazione regionale designati ai sensi dell’articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.
4. Ai fondi sono addebitate le spese per il relativo funzionamento (cap. 07064).


Art.48
Interventi a favore delle cooperative di trasformazione nel comparto petrolchimico
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziarie interventi, di cui all’articolo 65 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, a favore di cooperative di trasformazione dei derivati petrolchimici, mediante l’erogazione di contributi, fino all’importo complessivo di lire 600.000.000 nell’anno 1991 (cap. 09045/01).
2. Per gli interventi, di cui al comma precedente è predisposto apposito programma, sottoposto all’approvazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’industria ai sensi dell’articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.


Art.49
Mutui per l’industria alberghiera e turistica
1. E’ autorizzati, per l’anno 1992, lo stanziamento di lire 40.000.000.000 da destinare alla concessione dei mutui diretti a promuovere l’industria alberghiera e turistica in Sardegna di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni (cap. 07017).
2. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, le relative concessioni possono essere disposte nell’anno 1991; nello stesso anno 1991 eventuali acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori possono essere disposti con carico alle giacenze presenti nel fondo istituito dal citato articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8.


CAPO V
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE)
Art.50
Aziende di trasporto
1. E’ autorizzato, nell’anno 1991, lo stanziamento di lire 126.000.000.000 (cap. 13002/01) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche e private, dei contributi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 per il ripiano dei disavanzi di esercizio.
2. E’ autorizzato, nell’anno 1991, lo stanziamento di lire 26.000.000.000 (cap. 13026) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche e private, di contributi per investimenti previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 e dalla legge regionale 27 agosto 1981, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La dotazione del fondo regionale compensativo delle minori entrate per tariffe agevolate di cui all’articolo 57 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è determinata, per l’anno finanziario 1991, in lire 400.000.000 (cap. 13043).
4. Al primo comma dell’articolo 40 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 è apportata la seguente modificazione:
- e parole "la relativa entità è determinata sulla base di criteri previsti dalla legge 1221 del 1952" sono sostituite da "la relativa entità e le modalità di erogazione sono determinate sulla base dei criteri previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16".


Art.51
Cooperative di produzione e lavoro
1. Le provvidenze di cui all’articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 modificato dall’articolo 2 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 28, sono estese alle imprese cooperative di produzione e lavoro ed ai loro consorzi.
2. Alle stesse provvidenze si fa fronte con le disponibilità del fondo previsto dall’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 (cap. 10128) a favore del quale è autorizzato, nell’anno 1991, lo stanziamento di lire 17.000.000.000.
3. Il primo comma dell’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, è così modificato:
"1. I prestiti agevolati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo sono concessi a condizione che l’iniziativa sia ritenuta economicamente valida, fino ad un massimo dell’85 per cento della spesa ammissibile nel limite di lire 1.500.000.000 per singole cooperative e lire 2.000.000.000 per loro consorzi".


Art.52
Attuazione programmi cofinanziati dalla CEE
1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 90/2989 del 20 dicembre 1990, concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il finanziamento di un programma operativo riguardante la Regione Sardegna, obiettivo n. 1, sono approvati i relativi piani finanziari e sono autorizzati i relativi interventi.
2. Le spese derivanti dall’attuazione del programma di cui al precedente comma sono quantificate in complessive lire 45.476.000.000 per l’anno finanziario 1991, in lire 94.456.000.000 per l’anno finanziario 1992, ed il 46.470.000.000 per l’anno finanziario 1993 e fanno carico ai competenti capitoli dei bilanci per gli stessi anni, come indicato nella tabella F) allegata alla presente legge, nonché alle disponibilità di cui al successivo comma.
3. Le quote di finanziamento regionale relative alla quota 1991 concernenti il sottoprogramma n. 3: infrastrutture di supporto, misura n. 2: opere di risanamento ambientale, fanno carico alle disponibilità recate dal titolo di spesa 11.3.06/I del Programma di intervento 1988-1989-1990 della legge 24 giugno 1974, n. 268.
4. Ad integrazione dello stanziamento disposto dall’articolo 27 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è autorizzata, nell’anno 1991, l’ulteriore spesa di lire 3.434.000.000 per l’attuazione della misura "Centri innovazione imprese (BIC)" inclusa nel Programma integrato mediterraneo per la Regione Sardegna, approvato dalla Commissione delle Comunità europee n. 463/88 del 20 luglio 1988 (cap. 03202).
5. Alle quote di propria competenza per l’anno 1991 del "Programma nazionale di interesse comunitario in Italia - Regione Sardegna (PNIC), di cui all’articolo 26, primo comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, la Regione fa fronte con gli stanziamenti già disposti a precedenti norme di legge, come indicato nella tabella E) allegata alla presente legge, nonché con le seguenti "Nuove spese" iscritte nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1991:
Capitolo 07016
Contributi per opere, impianti ed attrezzature turistico - alberghiere
lire 6.000.000.000

Capitolo 08215-05
itinerari pilota turistico - culturali
lire 5.000.000.000

Capitolo 05080-03
Valorizzazione zone umide della fascia costiera lire 1.000.000.000
per un totale di lire 12.000.000.000

6. La Regione è autorizzata a concedere contributi per il cofinanziamento, fino all’importo del costo totale previsto dai singoli progetti ammessi al contributo comunitario stabilito dal Regolamento CEE 3301/86 - Progetto "Valorem" Sardegna.
7. Atteso che la realizzazione dei progetti di cui al precedente comma è finanziabile ai sensi della legge 29 maggio 1982 n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, all’onere finanziario residuo a carico della Regione si fa fronte per lire 13.260.000.000 (cap. 03061/02) pari al trenta per cento del costo complessivo, con quota dei fondi assegnati alla Regione con deliberazione del CIPE in data 26 luglio 1990 e per la restante parte, pari a lire 14.436.000.000, con fondi propri della Regione (cap. 03061/01).
8. I contributi di cui al precedente sesto comma vengono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio e liquidati agli enti beneficiari secondo procedure stabilite da apposite convenzioni stipulata tra i medesimi e la Regione.


Art.53
Partecipazione della Regione ad enti, consorzi e società
1. E’ autorizzata, nell’anno finanziario 1991, la spesa di lire 500.000.000 per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (cap. 03065).

Art.54
Presidenza del Comitato tecnico per la pesca e interventi a favore della pesca
1. Il terzo comma dell’articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 è così modificato: "3. Il Comitato è presieduto dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente o da un suo delegato".
2. AL fine di favorire la ripresa dell’attività peschereccia negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi della Sardegna, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per complessive lire 700.000.000 a favore delle cooperative di pescatori e delle società con sede in Sardegna che esercitino nell’anno 1991 la pesca del tonno (cap. 05098); detto contributo sarà destinato all’attivazione della campagna di pesca per l’anno 1991 ed ai conseguenti oneri di gestione ivi compresa la manutenzione di imbarcazioni, l’acquisto, la preparazione e la manutenzione di attrezzature e reti e le retribuzioni per il personale impegnato nella campagna di pesca.
3. Per le finalità previste dall’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1980, n. 25, concernente gli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi è autorizzata, nell’anno finanziario 1991 per la spesa di lire 500.000.000 (cap. 05081/02).


Art.55
Programma 1985 - Legge 268/1974
1. Per l’attuazione degli interventi di cui al paragrafo 4.2 del Programma di intervento per il 1985 della legge 24 giugno 1974, n. 268, è autorizzata, nell’anno 1991, l’ulteriore spesa di lire 1.520.000.000.
2. Il relativo stanziamento (cap. 03037), è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 9.4.2/I del Programma di cui al precedente comma.


CAPO VI
(DISPOSIZIONI DIVERSE)
Art.56
Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979
1. L’Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni della Sardegna in base al decreto del Presidente delle Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 - escluse quelle relative all’assistenza pubblica - è autorizzata ad erogare agli stessi, per l’anno finanziario 1991, la somma complessiva di lire 12.072.000.000 quale quota dello stanziamento corrisposto dallo Stato ai sensi del ventisettesimo comma dell’articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, così come modificato dal ventiduesimo comma dell’articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
2. Detto stanziamento è così suddiviso:
- lire 11.732.000.000 (cap. 04162) da ripartire tra i Comuni della Sardegna:
a) per lire 5.866.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo i dati ISTAT;
b) per lire 5.866.000.000 in misura uguale fra tutti i Comuni, fermo restando che con le somme assegnate ciascun Comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari; le rimanenti somme potranno essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese connesse all’ampliamento delle piante organiche conseguente all’esercizio delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;
- lire 340.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all’anno scolastico 1991-1992.
3. E’ autorizzata, per gli interventi di cui al precedente comma e relativi ai posti gratuiti di studio, l’ulteriore spesa di lire 90.000.000 da sostenersi con mezzi propri della Regione (cap. 11032/01).


Art.57
Statuti comunali e provinciali
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a pubblicare gratuitamente, nel bollettino ufficiale della Regione, gli statuti dei Comuni e delle Province, di cui all’articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La spesa per la stampa di cui al precedente comma, valutata in lire 1.000.000.000, grava sul capitolo 01015 del bilancio della Regione per l’anno 1991.


Art.58
Studi di fattibilità per piani regolatori degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici della pubblica amministrazione
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti ai Comuni per la predisposizione di studi di fattibilità di piano regolatori degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche previsti dal terzo comma dell’articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I finanziamenti sono erogati sulla base delle richieste presentate, per l’anno 1991 ai soli Comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti, per gli anni 1992 e 1993 ai Comuni che ne facciano richiesta, prescindendo dal numero degli abitanti.
3. All’erogazione dei finanziamenti si provvede mediante programma da approvarsi ai sensi dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
4. La spesa per l’attuazione del presente articolo è valutata in lire 1.500.000.000 in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 (cap. 04179-03).


Art.59
Contributi per la redazione degli studi di disciplina delle zone F turistiche, per i piani degli accessi pubblici al mare e dei piani del traffico urbano
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla concorrenza del 90 per cento delle spese effettivamente sostenute dai Comuni per la redazione degli studi di disciplina delle zone F turistiche, il cui iter procedurale di formazione non si è completato alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e per la predisposizione del piano degli accessi pubblici al mare previsti dall’articolo 29 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23; la relativa spesa è valutata, per l’anno 1991, in lire 500.000.000 (cap. 04160).
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai Comuni situati nelle isole minori ed ai Comuni i cui nuclei abitati non distino più di due chilometri dalla costa, contributi per lo studio e la redazione di piani di razionalizzazione del traffico urbano, ai termini dell’articolo 29 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17; la relativa spesa è valutata, per l’anno 1991, in lire 500.000.000 (cap. 04159/01).


Art.60
Misura dell’indennità e dei gettoni di presenza del Presidente, Vice Presidente e componenti degli organi di controllo
1. AI sensi dell’ultimo comma dell’articolo 3 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 27, per il biennio 1991-1992 la misura dell’indennità e dei gettoni di presenza è aggiornata rispettivamente in lire 2.400.000 per il Presidente, in lire 1.650.000 per il Vice Presidente, e in lire 120.000 per i gettoni di presenza.
2. L’indennità di trasferita di cui al primo comma dell’articolo 4 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 27, è aumentata rispettivamente a lire 30.000 e a lire 40.000.
3. Le misure delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al primo comma del presente articolo sono aumentate di un terzo per i componenti del Comitato regionale di controllo.
4. Tutte le misure delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo devono intendersi al lordo delle ritenute erariali.
5. L’onere derivanti dall’attuazione del presente articolo è determinato in annue lire 500.000.000 (cap. 04001).


Art.61
Programma di formazione professionale
1. E’ sospesa, nell’anno finanziario 1991, l’applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall’articolo 31 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.
2. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1991 è determinata in lire 85.000.000.000 (cap. 10001).
3. La spesa di cui all’articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 100.000.000.000 (capitoli 10001/parte, 10002 e 10003).
4. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall’articolo 9, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è determinato in lire 80.000 orarie.


Art.62
Contributi per la formazione dei nuovi quadri dirigenti e di nuovi imprenditori
1. Il quarto comma dell’articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1989, n, 44 è sostituito dal seguente:
"4. I contributi vengono corrisposti alle aziende richiedenti, secondo le modalità stabilite dai criteri direttivi di cui al successivo articolo 17° (cap. 10013).


Art.63
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni
1. L’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 31, modificato dall’articolo 109 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 è sostituito dal seguente:
"La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata all’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, corredata del programma di attività e iniziative che le organizzazioni confederali regionali intendono svolgere ai fini di cui all’articolo 1, nonché da una relazione concernente l’attività svolta agli stessi fini nell’anno precedente" (cap. 10028).


Art.64
Agenzia del lavoro Modifiche alla LR n. 33/1988
1. Il secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, è sostituito dai seguenti:
"2. Il piano elaborato dall’agenzia di cui al successivo articolo 25, è approvato dalla Giunta regionale contestualmente al disegno di legge di bilancio ed al disegno di legge finanziaria.
2 bis. Il piano approvato è invitato alle commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di programmazione economica che devono esprimere il loro parere, in seduta congiunta, durante il periodo di tempo destinato all’esame delle leggi di cui al precedente comma; decorso tale termine il piano stesso viene avviato all’attuazione.
2 ter. In caso di osservazioni formulate nel termine anzidetto, il piano, in relazione ad esse, è nuovamente sottoposto all’esame della Giunta regionale per le definitive determinazioni".
2. L’articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, istituito con l’articolo 58 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 ha vigore sino al 31 dicembre 1991; successivamente, le provvidenze ivi previste possono essere concesse à termini dell’articolo 18 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33.
3. Nell’articolo 29 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, la lettera 1) è soppressa.
4. Il primo comma, lettera c) dell’articolo 43 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, è sostituito dal seguente:
"c) di consulenze ed incarichi professionali affidati, anche mediante convenzioni, ad enti pubblici e privati, a cooperative ed a singoli esperti".
5. L’articolo 44 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta regionale comunica, entro 15 giorni, alla competente Commissione consiliare, le deliberazioni della Giunta medesima relative alle assunzioni, consulenze ed incarichi professionali di cui all’articolo 43".
6. L’importo della voce 1.2 delle entrate del quadro finanziario riepilogativo del piano stralcio 1990 degli interventi dell’Agenzia regionale del lavoro, allegato alla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 5, è rettificato in Lire 26.910.000.000.
7. Nel Piano stralcio 1990 degli interventi dell’Agenzia regionale del lavoro, allegato alla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 5, nel paragrafo
"Gli incentivi all’assunzione", alla lettera A, il secondo capoverso del punto 1 è sostituito dal seguente:
"L’incentivo non è cumulabile con analoghi contributi derivanti da altra normativa regionale, nazionale o comunitaria".
8. Nel piano di cui al precedente comma del presente articolo, il punto 5 dell’anzidetto paragrafo è sostituito dal seguente:
"Per l’assunzione di soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate - quali detenuti ed ex detenuti, tossicodipendenti, alcoolisti - e per l’assunzione di lavoratori portatori di "handicaps" fisici o psichici 70 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria" (10144 e 10145).


Art.65
Integrazione fondo sanitario nazionale
1. E’ autorizzato, nell’anno 1991, lo stanziamento complessivo di lire 115.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capitoli 12104/01, 12133/02, 12139/02 e 12162/01).
2. A valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 12133/02 l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle Unità sanitarie locali, nel corso dell’anno 1991, la somma di lire 5.000.000.000 per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l’assistenza psichiatrica.


Art.66
Progetto pilota di monitoraggio della spesa sanitaria
1. Al fine di garantire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa sanitaria ed in previsione della progressiva estensione alle altre strutture sanitarie, è autorizzata la concessione, alla Unità sanitaria locale n. 21, di un finanziamento pari a lire 4.100.000.000 destinato alla realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio della gestione dell’Ospedale "Brotzu" di Cagliari tendente ad ottimizzare l’efficacia dei servizi e l’efficienza nell’impiego delle risorse; la relativa spesa è iscritta per lire 2.100.000.000 nell’anno 1991 e per lire 2.000.000.000 nell’anno 1992 (cap. 12062).

Art.67
Modalità di pagamento delle spese di assistenza agli Enti convenzionati
1. Per consentire il regolare pagamento degli stipendi ai dipendenti, le Unità sanitarie locali sono tenute ad erogare agli Enti convenzionati ai sensi dell’articolo 26, primo comma, secondo capoverso, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un acconto pari all’80 per cento sulle competenze maturate, rendicontate e certificate nel trimestre precedente.
2. Tali acconti devono essere erogati entro il 31 gennaio, 20 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, mentre il saldo della contabilità trimestrale dovrà essere effettuato, dopo il controllo, unitamente alla successiva anticipazione.


Art.68
Compensi ai componenti le Commissioni e Sottocommissioni esaminatrici dei concorsi per l’assunzione del personale delle Unità sanitarie locali
1. Fino all’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 6, ultimo comma, del decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982, ai componenti ed ai segretari delle Commissioni esaminatrici di concorso per l’assunzione del personale delle Unità sanitarie locali, espletati successivamente all’entrata in vigore della presente legge, sono dovuti i seguenti compensi al lordo delle ritenute di legge:
a) lire seicentomila per i concorsi a posti di personale laureato di posizione funzionale apicale;
b) lire cinquecentomila per i concorsi a posti di personale laureato nelle rimanenti posizioni funzionali;
c) lire trecentomila per i concorsi a posti di personale non laureato, esclusi quelli di cui al successivo punto d);
d) lire duecentomila per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.
2. Quando i candidati presenti alla prima prova d’esame siano in numero superiore a 100 ma inferiore a 200, i compensi di cui al precedente comma sono elevati di ulteriori lire centomila; quando siano superiori a 200 ma inferiori a 300, l’elevazione è di lire duecentomila; quando superino comunque le 300 unità l’elevazione è di lire trecentomila.
3. Qualora vengano istituite le sottocommissioni previste dall’articolo 6, comma settimo, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, la determinazione del numero dei candidati ai fini delle elevazioni di cui al precedente comma è operata con riferimento al numero dei candidati assegnati alla sottocommissione.
4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi, viene corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.
5. Il compenso previsto dal primo comma, punto a), del presente articolo viene corrisposto anche ai componenti ed al segretario della Commissione prevista dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
6. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nel presente articolo spetta altresì, se ed in quanto dovuto, il totale rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.
7. Su richiesta dell’interessato le Unità sanitarie locali provvedono direttamente all’anticipazione delle spese di viaggio e di pernottamento connesse alle singole operazioni concorsuali.
8. Ai membri delle Commissioni di concorso è data facoltà di fruire del servizio di mensa eventualmente previsto dalla Unità sanitaria locale sede delle operazioni concorsuali per i propri dipendenti, con le stesse modalità e costi stabiliti dall’articolo 33, secondo e quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
9. Le norme del presente articolo si applicano alle Commissioni dei concorsi indetti sia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 che della legge 20 maggio 1985, n. 207, come prorogata dall’articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
10. Gli oneri relativi sono comunque sostenuti dalle Unità sanitarie locali presso cui vengono conferiti i posti messi a concorso.
11. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo le Unità sanitarie locali fanno fronte mediante l’utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati sul fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 12133).


Art.69
Ricoveri fuori dalla Regione Legge regionale n. 14 del 1986
1. Per l’anno 1991 vengono confermate le misure delle indennità giornaliere per le spese di soggiorno per il trasferimento in presidi sanitari fuori dalla Regione stabilite dal secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14.
2. In conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 1989, a partire dalla data di cui al primo comma dell’articolo 11 del medesimo decreto, le spese relative all’erogazione degli interventi previsti dalla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14, fanno carico ai bilanci delle Unità sanitarie locali, che vi provvedono con i mezzi derivanti dal Fondo sanitario nazionale, nei limiti fissati dal citato decreto ministeriale. Le spese relative all’erogazione dei predetti interventi, non finanziabili dalla Unità sanitarie locali ai sensi del medesimo decreto ministeriale, fanno carico al bilancio della Regione, che vi provvede con messi propri, ai sensi dell’articolo 3, comma settimo, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
3. Gli oneri derivanti alla Regione dall’attuazione dei commi precedenti gravano sullo stanziamento previsto dal capitolo 12088 del bilancio regionale.
4. Le domande tendenti ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14, regolarmente presentate e non ancora definite, relative a prestazioni sanitarie fruite nel periodo compreso tra il 1o marzo 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono definite ai sensi della medesima legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14, anche in assenza di preventiva autorizzazione, purché sussistano i requisiti per il rilascio della stessa. I relativi oneri sono a totale carico della Regione e gravano sul capitolo di cui al comma precedente.


Art.70
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio - assistenziali"
1. Il primo comma dell’articolo 11, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è così modificato:
"1. All’interno di ciascuno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del precedente articolo 10, le funzioni socio - assistenziali sono esercitate dai Comuni singoli, dai Consorzi volontari e dalle Associazioni di Comuni finalizzate all’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e dalle Unità sanitarie locali, nelle ipotesi e con i limiti indicati al successivo articolo 14, e dalle Amministrazioni provinciali, ove queste non si avvalgono di quanto disposto nel successivo articolo 17".
2. Il terzo comma dell’articolo 19, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è così modificato:
"3. I Comuni, i Consorzi volontari e le Associazioni di Comuni finalizzate all’attuazione degli interventi della presente legge formulano i programmi annuali d’intervento sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale socio - assistenziale".
3. Il primo comma dell’articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è così modificato;
"1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni, i Consorzi volontari e le Associazioni di Comuni finalizzate alla attuazione degli interventi della presente legge predispongono programmi annuali di intervento in conformità agli indirizzi ed alle direttive del Piano regionale socio - assistenziale".
4. All’articolo 24 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, come modificato dalla legge regionale 25 luglio 1990, n. 32, l’undicesimo comma è sostituito dai seguenti:
"11. Le norme regolamentari che disciplinano la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera h) e alla lettera i) del precedente quinto comma entrano in vigore dal 1o gennaio 1992.
11 bis. Fino a tale data la nomina dei rappresentanti è effettuata dall’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale con distinto decreto per ciascuna delle due categorie, sulla base delle domande presentate - alla data di entrata in vigore della presente legge - da istituzioni, enti ed organismi privati, di iscrizione nel Registro regionale di cui all’articolo 42 e da Associazioni di volontariato per l’inserimento nell’Albo di cui al successivo articolo 44, tenuto conto della maggior rappresentatività su scala regionale."
5. Le convenzioni con operatori sociali di cui all’articolo 55, primo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, possono essere stipulate dai Comuni anche con società cooperative dotate delle necessarie figure professionali ed anche per periodi inferiore ad un anno, sulla base dell’apposito contributo regionale finalizzato, che viene aumentato del 7 per cento ed è da considerare non integrabile con fondi comunali nella sua specifica utilizzazione; per l’anno 1991 non si applica il terzo comma dell’articolo 55 della stessa legge.
6. E’ prorogata al 31 dicembre 1991 la facoltà di cui all’articolo 90 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, concernente l’impiego da parte dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e sicurezza sociale delle quote di stanziamenti pregressi per interventi socio - assistenziali ad esaurimento.
7. Per l’anno 1991, in deroga a quanto disposto dall’articolo 42, secondo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le convenzioni possono essere stipulate anche con le fondazioni, le associazioni e le cooperative per le quali non sia ancora perfezionato il procedimento di iscrizione all’albo regionale, purché esse dimostrino l’avvenuta presentazione della domanda e siano in possesso dei requisiti di legge attestati in via provvisoria dal Sindaco o dal competente Assessorato.
8. Al fine di assicurare la continuità dei servizi per l’anno 1991, possono essere prorogate le convenzioni in corso di esecuzione con società che dimostrino di aver avviato il procedimento di trasformazione in società cooperative e comunque già titolari di convenzione al 31 dicembre 1990
9. Per lo stesso anno 1991 si deroga all’autorizzazione al funzionamento per le strutture residenziali e semiresidenziali, prevista dall’articolo 41 della sopra citata legge regionale.
10. Le associazioni di volontariato che abbiano richiesto l’inserimento nell’Albo regionale del volontariato organizzato, previsto dal secondo comma dell’articolo 44 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, possono, per l’anno 1991, stipulare rapporti di collaborazione con gli enti locali, anche se non hanno ottenuto l’inserimento nel predetto Albo.


Art.71
Norma integrativa della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4
1. All’articolo 49 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"2. bis. AI fini previsti dal primo comma può essere altresì destinato personale di ruolo, anche speciale ad esaurimento, dell’Amministrazione regionale, da distaccarsi, sentito il dipendente, presso gli enti interessati ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51".


Art.72
Finanziamenti ad enti operanti nella sicurezza sociale
1. E’ istituito nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1991 ed in quelli successivi il cap. 10025 denominato: "Finanziamenti a sostegno dell’attività istituzionale di enti ed organismi operanti nel settore della sicurezza sociale" e con lo stanziamento di lire 1.000.000.000.
2. Per l’erogazione dei finanziamenti, fatta salva la proroga al 31 dicembre 1991 dei termini per l’iscrizione all’apposito Albo o registro regionale in quanto dovuta, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all’articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.
3. Dalle provvidenze previste dai precedenti commi sono escluse le associazioni e gli enti titolari di convenzioni in atto con l’Amministrazione regionale e con le Unità sanitarie locali.


Art.73
Contributi alle Associazioni del volontariato
1. I contributi di cui all’articolo 118 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, vengono concessi ad associazioni di volontariato che, gratuitamente e senza scopo di lucro, svolgono pubblico servizio o soccorso nel settore socio - sanitario e/o socio - assistenziale, a prescindere dalla loro iscrizione all’Albo istituito presso la Presidenza della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (cap. 12011).

Art.74
Spese per studi, ricerche, seminari e conferenze in materia di competenza dell’Assessorato dell’igiene, sanità e assistenza sociale
1. All’articolo 62 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sostitutivo dell’articolo 129 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
"2. Gli interventi di cui, alle lettere a), b) e c) del precedente comma, che riguardino materie di competenze dell’Assessorato dell’igiene e sanità e assistenza sociale gravano, altresì, rispettivamente per le spese e per i contributi sui capitolo 12060 e 12061".


Art.75
Tutela dell’etnia e della cultura dei nomadi L.R. n. 9/1988 - Modifica competenze
1. Nella legge regionale 9 marzo 1988, n. 9, sono introdotte le seguenti modifiche:
- nel terzo comma dell’articolo 13 l’espressione: "dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione" è sostituita dalla seguente: "dell’Assessore competente in materia di assistenza sociale";
- nel secondo comma dell’articolo 14, l’espressione "dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione", è sostituita dalla seguente: "dell’Assessorato competente in materia di assistenza sociale".
2. Le disponibilità sussistenti nel conto dei residui dei capitoli 02176 e 02177 alla data della entrata in vigore della presente legge, sono attribuite, con decreto dell’Assessore della programmazione, del bilancio e assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti, rispettivamente ai capitoli 12001/10 e 12001/11 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1991.


Art.76
Deroghe per l’istituzione di nuovi posti nelle piante organiche delle Unità sanitarie locali
1. Tutte le deroghe per l’istituzione di nuovi posti derivanti dall’istituzione di nuovi servizi nelle piante organiche delle Unità sanitarie locali, non previsti dal Piano sanitario regionale vigente, che comportano maggiori spese, sono autorizzate dalla Giunta regionale sentite le Commissioni competenti in materia sanitaria e in materia di bilancio.

Art.77
Integrazione della struttura organizzativa dell’Assessorato competente in materia di assistenza sociale
1. Nell’ambito dell’Assessorato competente in materia di assistenza sociale è istituito, in deroga al limite numerico previsto dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni, il "Servizio dell’assistenza sociale".
2. Il Servizio, di cui al comma precedente, svolge le funzioni relative al coordinamento, impulso, programmazione, finanziamento e controllo, assegnate all’Assessorato di cui al primo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.
3. Il Servizio di assistenza sociale si articola nei seguenti settori:
- settore studi, ricerche e programmazione:
- settore finanziamenti e controlli;
- settori degli organismi privati e del volontariato;
- settore degli affari generali e della consulenza decentrata dagli enti locali.
4. Le spese derivanti dall’applicazione del presente articolo sono valutate in annue lire 60.000.000 (cap. 02016).


Art.78
Pubblica istruzione
1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell’anno scolastico 1990-1991 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, per l’importo di lire 1.000.000.000 per ciascuno anno (cap. 11026), contributi straordinari ai Comuni sedi di scuole secondarie superiori ed alle Province per la costruzione o il completamento e l’arredamento di case dello studente o di strutture da destinare a servizi di mensa e/o di accoglienza per gli alunni pendolari delle scuole secondarie superiori; detti contributi possono essere concessi alle stesse amministrazioni e con le stesse modalità anche per l’acquisto parziale o totale di strutture da destinare alle stesse finalità; la programmazione della spesa è effettuata secondo le modalità previste dall’articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31; per dette finalità possono essere utilizzate anche le somme disponibili, quali residui di stanziamento, sullo stesso capitolo 11026.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni ed agli organismi preposti all’attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi d’intervento della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, contributi per complessive lire 760.000.000 (cap. 11027); nella ripartizione valgono i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l’attuazione del programma cui gli interventi si riferiscono.
4. E’ autorizzata nell’anno 1991 la spesa complessiva di lire 8.500.000.000 (cap. 11068) per la concessione di contributi straordinari di:
- lire 5.000.000.000 all’Università degli studi di Cagliari per l’acquisto, costruzione e riattamento di immobili da destinare alle attività didattiche delle facoltà giuridico - economiche;
- lire 3.500.000.000 all’Università degli studi di Sassari in ragione di lire 2.000.000.000 per il completamento della facoltà di magistero e di lire 1.500.000.000 per l’acquisizione, realizzazione e riattamento di strutture didattiche delle facoltà economico - giuridiche.
5. Nell’articolo 15 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 sul diritto allo studio, è introdotto il seguente comma 3 bis:
"3. bis. La gestione in forma associata o consortile tra i Comuni del servizio di trasporto degli alunni dà titolo alla maggiorazione del contributo, ai medesimi spettante per l’acquisto degli scuolabus e la loro gestione, nella misura del 10 per cento rispetto a quella stabilita per gli altri enti beneficiari".


Art.79
Contributo all’Istituto dei ciechi di Cagliari
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1991, all’istituto dei ciechi di Cagliari un contributo di lire 500.000.000 per spese di gestione* (cap. 11073). *(ERRATA CORRIGE B.U. n 20/91)

Art.80
Interventi culturali
1. Nel contesto degli interventi a sostegno delle attività editoriali di interesse regionale di cui alla legge regionale 24 ottobre 1952, n. 35, è autorizzata in ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 la spesa di lire 150.000.000 (11090/01) per la partecipazione della Regione alle fiere annuali del libro ed alle diverse manifestazioni culturali e divulgative sul tema specifico.
2. Nel contesto dei compiti attribuiti alla Regione con l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, sullo stanziamento di cui al capitolo 11105/01 del bilancio per l’anno 1991 e di quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi possono essere disposte spese per interventi finalizzati alla regolare gestione ed alla funzione delle raccolte librarie pubbliche e private e del patrimonio bibliografico delle biblioteche degli enti locali esistenti in Sardegna, ivi compresi gli oneri derivanti dall’utilizzo di nuove tecnologie (Servizio bibliotecario nazionale e catalogazione automatizzate), con riferimento anche alle realtà documentarie estensive del bene librario (microforme, audiovisivi, letteratura grigia e simili).
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, la somma complessiva di lire 100.000.000 alle Università di Cagliari e Sassari, ad integrazione dei contributi concessi dalla CEE per la realizzazione del progetto "Erasmus" (cap. 11071); le Università presentano i programmi di attività e di scambi da realizzare nell’ambito del progetto suindicato, corredato dalle relative previsioni finanziarie. I contributi sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
4. I contributi di cui all’articolo 57 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, possono essere concessi anche ai Consorzi di enti locali che svolgano le attività indicate nello stesso articolo (cap. 11088/01).
5. Le possibilità di intervento autorizzate dall’articolo 129 della legge regionale 4 maggio 1988, n. 11, trovano applicazione anche agli specifici fini di informazione, documentari e divulgativi, perseguiti dalla legge regionale 7 maggio 1953, n. 11 e possono estensivamente riguardare, quando richiesto da particolari esigenze di presenza nel contesto di importanti circuiti culturali esterni alla Regione, anche iniziative e manifestazioni propagandistiche fuori del territorio regionale; la relative spesa è valutata in lire 600.000.000 per l’anno 1991 e fa carico alle risorse destinate dal bilancio per lo stesso anno per l’attuazione della precitata legge regionale 7 maggio 1953, n. 11 (cap. 11096).
6. L’Amministrazione regionale, a integrazione degli interventi in materia di beni librari di cui all’articolo 3, lett. a) dello Statuto e al decreto del Presidente della Repubblica, n. 480 del 1975, articoli 11 e 12, è autorizzata a coordinare, organizzare e sostenere, a valere sul capitolo 11108, interventi di tutela, valorizzazione e sviluppo delle raccolte librarie e documentarie pubbliche e private, aperte all’uso ed al controllo pubblico, degli enti locali, il loro reciproco rapporto con le altre istituzioni culturali operanti sul territorio regionale e nazionale, nonché ogni altra manifestazione culturale e divulgativa a tali fini organizzata.


Art.81
Finanziamenti per l’attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socio - culturali
1. Lo stanziamento del capitolo 11099, istituito dall’articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, per il finanziamento dell’attività degli enti e delle iniziative previste dalla stessa norma, è determinato, per ciascuno degli anni 1991-1992-1993, in lire 6.874.000.000 (cap. 11099).
2. Sulla dotazione di detto capitolo è disposta la concessione di contributi e finanziamenti in favore degli enti ed organismi di cui all’articolo 60, comma secondo, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, nella misura per essi stabilita dall’articolo 89, comma primo, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, incrementata dal 15 per cento.
3. A carico della stessa dotazione è autorizzata, a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale la concessione di un contributo ordinario annuo di lire 500.000.000.
4. Gli stanziamenti previsti dall’articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, impegnati formalmente nel corso del 1990, possono essere utilizzati dai beneficiari anche nel corso del 1991.
5. Per l’anno 1991, in deroga a quanto previsto dal sesto comma dell’articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Il contributo da concedere alle associazioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 1987, n. 57, è elevato, negli anni 1991, 1992 e 1993, da lire 50.000.000 a lire 200.000.000 (cap. 11083/02).


Art.82
Rimborso delle spese sostenute per corsi di formazione musicale
1. Agli organismi firmatari delle convenzioni stipulate con la Regione nel dicembre 1989 per l’organizzazione dei corsi di formazione musicale di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, che abbiano svolto e completato i corsi medesimi in conformità dei concordati programmi didattici, è riconosciuto il rimborso delle ammissibili spese sostenute per l’effettuazione di detti corsi, sino alla concorrenza del 75 per cento di tali spese e per un importo comunque non eccedente, per ciascun organismo interessato, la somma di lire 9.803.921; a tal fine è autorizzata, nell’anno finanziario 1991, la complessiva spesa di lire 500.000.000 (cap. 11083/04).

Art.83
Interventi per attività teatrali e musicali
1. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è autorizzata, nell’anno finanziario 1991, la spesa di lire 6.400.000.000 (cap. 11102/03).
2. A valere sullo stanziamento di cui sopra, una quota pari a lire 1.500.000.000 è destinata alla concessione di contributo a fondo perduto per i Comuni capoluogo di Provincia, in cui abbiano sedi enti musicali non sorretti da specifica legislazione regionale, per la programmazione, da parte dei Comuni sopra indicati in proporzione della popolazione in essi residente alla data del 31 dicembre 1990.


Art.84
Interventi per il turismo
1. Tra i soggetti beneficiari delle provvidenze di cui alle leggi regionali 21 aprile 1955, n. 7, e 21 marzo 1957, n. 7, concernenti le manifestazioni, la propaganda e le opere turistiche, sono inclusi i consorzi tra enti locali, altri enti, associazioni e società.
2. Una quota pari a lire 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 07001/03 è destinata, per lire 700.000.000 alla concessione di un contributo straordinario alla società organizzatrice del giro ciclistico d’Italia dell’anno 1991 per l’effettuazione di alcune tappe in Sardegna, e per lire 300.000.000 alla concessione di contributi a favore dei promotori delle manifestazioni collaterali, secondo un programma approvato dalla Giunta regionale ai termini dell’articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
3. Possono essere sussidiate con lo stanziamento iscritto al capitolo 07001/03 le iniziative realizzate dal 1° gennaio 1991.


Art.85
Contributi ai Comuni per l’attività sportiva
1. AI sensi del disposto di cui all’articolo 22, secondo comma, della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, il parametro per abitante fissato dal medesimo articolo 22, primo comma; è incrementato del 5 per cento annuo del triennio 1991-1993.
2. L’incremento di spesa, conseguente all’applicazione del precedente comma, è determinato in lire 160.000.000 per l’anno 1991, in lire 327.000.000 per l’anno 1991 ed in lire 503.000.000 per l’anno 1993 (cap. 11124/10).
3. E’ autorizzata, nell’anno 1991, la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 11124/18) per la concessione di contributi a favore di società sportive ed enti di promozione sportiva per la gestione delle loro sedi ed impianti esistenti su superfici demaniali; tali contributi sono commisurati all’80 per cento delle spese ammesse e sono indicati in un programma da approvarsi à termini dell’articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
4. Per la concessione dei contributi regionali in conto interessi previsti dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, sono autorizzati seguenti limiti di impegno da iscriversi nei bilanci per gli anni dal 1991 al 2002 (cap. 11124/19);
- lire 900.000.000 dal 1991 al 2000
- lire 600.000.000 dal 1992 al 2001
- lire 600.000.000 dal 1993 al 2002.
5. Le spese derivanti dall’applicazione del precedente comma sono quantificate in lire 900.000.000 nel 1991, in lire 1.500.000.000 nel 1992, in lire 2.100.000.000 dal 1993 al 2000, in lire 1.200.000.000 nel 2001 e in lire 600.000.000 nel 2002.
6. Nell’articolo 22 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, è aggiunto il seguente comma 2 bis: "2 bis. Il contributo di cui al comma primo è incrementato dell’importo di lire 4.000.000 per ciascun Comune".
7. La maggiore spesa per l’attuazione del precedente sesto comma è valutata in annue lire 1.500.000.000 (cap. 11124/10).
8. Modifica di quanto disposto dall’articolo 22, quinto comma, della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, i contributi previsti da detto articolo sono concessi d’ufficio, indipendentemente dalla presentazione di formale domanda da parte dei Comuni interessati.
9. Rimane invece fermo per detti Comuni, ai fini del pagamento dei contributi concessi, l’obbligo di presentazione di una circostanziata relazione consuntiva in ordine alla concreta spendita dei contributi riscossi nell’esercizio precedente, e preventiva circa la programmazione di utilizzo dei fondi percipiendi per l’esercizio di competenza.
10. Oltre a quanto già previsto dal sesto comma del succitato articolo 22, l’Assessore regionale competente in materia di sport ha la facoltà di impartire, previa deliberazione della Giunta regionale - sentito il Comitato regionale per lo sport - direttive generali di coordinamento per il programmato utilizzo da parte dei Comuni delle somme loro concesse in applicazione dello stesso articolo 22.
11. Nell’articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, il comma terzo è così modificato: "3. La Commissione ha funzione consultiva e si esprime con la presenza di almeno metà dei suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio comunale e comunque sino al rinnovo di quest’ultimo, rimanendo inteso che i membri che non partecipino a tre riunioni consecutive, decadono d’ufficio e sono sostituiti nelle forme precedentemente previste".
12. Nello stesso articolo 5 è aggiunto il seguente comma quarto: "4. Nel caso in cui le segnalazioni di competenza dei diversi organismi non pervengano entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio comunale procede in piena autonomia alla regolare nomina dei previsti rappresentanti".


Art.86
Fondo di opere di ripristino ambientale
1. Nelle more dell’adozione del regolamento del fondo per il ripristino ambientale, di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente è autorizzato ad utilizzare le disponibilità a tal fine destinate dagli stanziamenti del bilancio per gli esercizi 1989 e 1990 (cap. 05001), per il finanziamento degli interventi a termini dell’articolo 35 della legge medesima.

Art.87
Proroga del termine di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1989
1. Il termine di cui al quarto comma dell’articolo 19 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, per coloro che esercitano l’attività di coltivazione in regime transitorio ai sensi dell’articolo 42 della legge medesima, è prorogato di un anno.

Art.88
Divulgazione delle problematiche relative alla protezione dell’acqua e dell’ambiente
1. All’articolo 9 della legge regionale 1o agosto 1973 n. 16, dopo il quarto comma è inserito il seguente comma 4 bis:
"4. bis. L’Amministrazione regionale, ai fini di promozione, sensibilizzazione e divulgazione in materia di protezione delle acque e dell’ambiente naturale in genere, è autorizzato a realizzare iniziative in tal senso anche mediante l’acquisto di pubblicazioni, audiovisivi ed altri strumenti idonei. Per le stesse finalità l’Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali".
2. La spesa conseguente all’applicazione del presente articolo è valutata in annue lire 300.000.000 e grava per lire 150.000.000 sul capitolo 05004 e per lire 150.000.000 sul capitolo 05006.


Art.89
Accatastamento degli immobili di proprietà regionale
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con liberi professionisti singoli od associati per il perfezionamento ed il completamento degli accatastamenti degli immobili di proprietà della Regione al fine di ottemperare al disposto dell’articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. La relativa spesa fa carico al capitolo 04112/01 per il quale è autorizzato, nell’anno 1991, lo stanziamento di lire 1.000.000.000.


Art.90
Attività di ricerca in materia di controllo e lotta agli inetti nocivi
1. L’articolo 5, comma quarto, della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, è così modificato:
"4. Per particolari attività di ricerca, analisi e sperimentazione, l’Assessorato della difesa dell’ambiente può altresì stipulare apposite convenzioni con Istituti Universitari e di ricerca, con enti e organismi, anche privati, ed esperti operanti nel settore".


Art.91
Contributo straordinario all’Ente Autonomo del Flumendosa
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno finanziario 1991, all’Ente autonomo del Flumendosa, un contributo straordinario di lire 5.500.000.000, di cui lire 3.500.000.000 per l’abbattimento dei prezzi di cessione dell’acqua alle utenze e lire 2.000.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idro - elettrico (cap. 08226).

Art.92
Contributo straordinario per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi acquedottistici
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, sino alla concorrenza della complessiva spesa di lire 2.000.000.000 (cap. 08169), gli oneri gravanti sui Comuni facenti parte dei consorzi acquedottistici per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi medesimi, quali risultano dai bilanci consortili, per gli esercizi finanziari 1989 e 1990.

Art.93
Struttura organizzativa delle materie delle entrate del credito e risparmio e del recupero crediti
1. Nell’ambito dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio è istituito il "Servizio delle entrate e tributi regionali, del credito e risparmio, del recupero crediti", in deroga al limite numerico previsto dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni.
2. Il Servizio di cui al precedente comma è competente in materia di entrate tributarie edextratributarie della Regione, di tributi regionali, di credito e risparmio, di recupero crediti.
3. Il Servizio è articolato nel "Settore delle entrate e tributi" e nel "Settore del credito, risparmio e recupero crediti".
4. Le spese derivanti all’applicazione del presente articolo sono valutate in annue lire 30.000.000 (cap. 02016).


Art.94
Fondo integrativo del trattamento di quiescenza del personale dell’Amministrazione regionale
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 15.000.000.000 nell’anno 1991 (cap. 02100).

Art.95
Fondo accordi sindacali
1. Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all’articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, relativo agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali (cap. 03014), relativamente al triennio 1991-1993, sono determinati in lire 31.425.000.000 per l’anno 1991, in lire 64.405.000.000 per l’anno 1992 ed in lire 99.035.000.000 per l’anno 1993.

Art.96
Fondo per il finanziamento dei compensi incentivanti la produttività
1. In attuazione del disposto dell’articolo 19, quinto comma, del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116 - concernente l’emanazione delle norme risultanti dall’accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 - il fondo per il finanziamento dei compensi incentivanti la produttività è stabilito in una quota pari al 3 per cento del monte salati relativo alla regione ed a ciascun ente dell’area contrattuale regionale.
2. La maggiore spesa derivante dall’attuazione del presente articolo è quantificata in lire 4.050.000.000 per l’anno 1991, in lire 4.600.000.000 per l’anno 1992, ed in lire 4.820.000.000 per l’anno 1993 (cap. 02017).


Art.97
Soppressione parziale dell’art. 16 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 16
1. All’articolo 16 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6, è soppresso il primo comma.

Art.98
Commutazione in assegni dei titoli non pagati
1. L’articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è sostituito dal seguente:
"1. I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruolo di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali, pervenuti alla tesoreria regionale e detenuti ancora impagati dagli stabilimenti degli istituti tesorieri al termine dell’esercizio finanziario e quelli pagabili per contanti che non vengono riscossi entro il termine di nove giorni lavorativi dalla ricezione degli stessi da parte degli istituti tesorieri, sono commutati d’ufficio in assegni circolari ovvero bancari non trasferibili degli istituti medesimi intestati ai creditori ovvero in assegni postali localizzati e non trasferibili intestati.
2. La disposizione di cui sopra non si applica:
a) quando il competente stabilimento dell’istituto tesoriere ritenga che nell’emissione del titolo di spesa sia incorso errore;
b) quando il creditore risulti di fatto, sconosciuto;
c) quando allo stabilimento consti che per morte del creditore o per qualsiasi altra causa il titolo di spesa non possa o no debba più essere pagato;
d) quando il creditore abbia richiesto l’estinzione del titolo in una delle forme previste dal quarto comma dell’articolo 52, ovvero mediante accreditamento in conto corrente postale.
3. I titoli estinti ai sensi del primo comma si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.
4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, sono regolati i rapporti con gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria in relazione agli ulteriori limiti ed alle modalità della commutazione, nonché all’accertamento dell’effettivo pagamento degli assegni di cui al primo comma".


Art.99
Convenzioni con gli istituti di credito
1. Le convenzioni concernenti la concessione di provvidenze creditizie e contributive a valere su fondi costituiti con risorse finanziarie provenienti dal bilancio regionale, devono essere rinnovate alla data del 31 dicembre 1991.
2. Nella fase di novazione delle convenzioni l’Amministrazione regionale cura che le stesse contengano norme uniformi per ciò che riguarda la remunerazione delle disponibilità finanziarie ed il costo dei servizi.
3. Alla stipula delle convenzioni provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con l’Assessore regionale competente nella materia a cui il fondo afferisce, sentita la Commissione competente in materia di finanze del Consiglio regionale.


Art.100
Apertura di conti presso la Tesoreria regionale
1. Il terzo comma dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, modificato dal terzo comma dell’articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è così ulteriormente modificato.
"3. I conti di cui trattasi devono essere aperti presso la sede o la filiale di uno degli istituti incaricati del servizio di tesoreria della Regione; all’apertura dei conti si provvede nel rispetto degli accordi previsti dall’articolo 1 del capitolo speciale per l’ordinazione del servizio di tesoreria di cui alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27".


Art.101
Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2
1. La misura dell’indennità prevista dal terzo comma dell’articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, è rideterminata in lire 2.000.000.
2. La maggiore spesa per l’attuazione del presente articolo è valutata in annue lire 240.000.000 annue (cap. 02001).


Art.102
Integrazione all’articolo 62 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1
1. L’articolo 62 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, dopo la lettera c), è integrato come segue:
"d) a svolgere, nelle materie afferenti alla riforma della Regione, attività di documentazione, informazione e pubblicazione, direttamente o, mediante la stipulazione di formali convenzioni, con ricorso a soggetti od organismi esterni, pubblici o privati".


Art.103
Disposizioni varie
1. E’ confermata, per l’anno 1991, la validità delle disposizioni di cui all’articolo 73, decimo e undicesimo comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, concernenti la competenza all’assunzione degli impegni sui capitoli e titoli di spesa gestiti dall’Assessorato della Programmazione, bilancio ed assetto del territorio.
2. Nel terzo comma dell’articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi), modificato dall’articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 13, l’espressione "di superfici ricomprese al di fuori dell’allegato A" è sostituita con la seguente: "di superfici ricomprese anche al di fuori dell’allegato A".


Art.104
Copertura finanziaria
1. Alle nuove e maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge per il triennio 1991-1992-1993 si fa fronte con le risorse proprie della Regione e con le Assegnazioni dello Stato e della CEE, come previsto nel bilancio pluriennale per lo stesso periodo.

Art.105
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 30 aprile 1991

Floris