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Legge Regionale 30 agosto 1991, n. 31

Interventi per la tutela e l’educazione sanitaria delle attività sportive.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Oggetto
1. La Regione autonoma della Sardegna, in armonia con gli articoli 2 lettera e), 14 lettera g) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con l’articolo 3 lettera h) della legge regionale 16 marzo 1981, nº 13, al fine di garantire l’equilibrato sviluppo psicofisico del cittadino, il miglioramento dello stato di salute e la prevenzione di situazioni patologiche, promuove interventi per l’educazione, l’igiene e la tutela sanitaria delle attività sportive.

Art.2
Destinatari
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:
a) a tutti i cittadini per la promozione dell’educazione sanitaria relativa all’attività motoria e sportiva;
b) agli alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva in ambito scolastico;
c) a coloro i quali praticano o intendono praticare, anche in forma organizzata, attività a carattere motorio - formativo o attività con prevalente carattere sportivo, ricreativo e di tempo libero;
d) a coloro i quali praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in regime dilettantistico, semiprofessionistico, professionistico ed ai partecipanti ai Giochi della gioventù ;
e) ai disabili i quali praticano o intendono praticare le attività di cui alle lettere precedenti.


Art.3
Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo e controllo sulle attività connesse con la tutela sanitaria delle attività sportive, da esercitarsi secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.
2. Ai sensi degli articoli 41 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione esercita le funzioni di vigilanza sulle strutture sanitarie private operanti in materia di medicina sportiva e rilascia le relative autorizzazioni.


Art.4
Funzioni delle Unità sanitaria locali
1. Spettano alle Unità sanitarie locali:
a) la promozione dell’educazione sanitaria sportiva;
b) l’accertamento e la certificazione dell’idoneità generica alla pratica sportiva non agonistica secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983, e dell’idoneità specifica all’esercizio di attività agonistiche secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 1992;
c) l’effettuazione e la certificazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente;
d) l’organizzazione di pronto soccorso, assistenza e controllo medico in occasione di competizioni sportive secondo la normativa vigente;
e) la gestione delle attività di prelievo e di accertamento antidoping secondo quanto previsto dalla legge 26 ottobre 1971, n. 1099;
f) la riabilitazione funzionale degli atleti, nonché l’accertamento e la certificazione della reintegrazione dell’atleta nell’attività sportiva, ai sensi della vigente legislazione.
2. Per l’attività sportiva non agonistica le funzioni sono esercitate dai servizi sanitari di base, a livello di distretto sanitario, ove esistente.
3. Per l’attività sportiva agonistica le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dai servizi specialistici poliambulatoriali, dal servizio previsto dall’articolo 25 lettera a) della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, dai presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34 e dai competenti servizi delle Università della Sardegna.
4. Nell’ambito dell’Unità sanitaria locale le prestazioni mediche sono assicurate dai medici specialisti in medicina dello sport in possesso dell’attestato previsto dall’articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, nonché dai medici generici e pediatrici convenzionati ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. Gli accertamenti diagnostici di cui al precedente primo comma lettera b) ed e) sono effettuati in strutture sanitarie gestite direttamente dall’Unità sanitaria locale.
6. In relazione a comprovate necessità le Unità sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione dei centri di medicina dello sport della Federazione medico sportiva italiana del CONI, con i quali abbiano concluso un’apposita convenzione secondo uno schema - tipo approvato dalla Giunta regionale.


Art.5
Funzioni dei presidi multizonali
1. I presidi multizonali previsti dalla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34:
a) collaborano con le Unità sanitarie locali per attività integrative e di supporto;
b) collaborano con la Commissione speciale di revisione di cui al successivo articolo 12;
c) provvedono su richiesta delle Federazioni sportive nazionali ai controlli antidoping;
d) svolgono attività di collaborazione per attività formative per medici e massaggiatori sportivi;
e) svolgono attività informative, didattiche, di consulenza e di ricerca in materia di tutela sanitaria delle attività sportive.


Art.6
Compiti dei medici generici, dei pediatri convenzionati e dei medici scolastici
1. I medici generici e i pediatri di base convenzionati ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, effettuano nei confronti dei propri assistiti:
a) interventi di educazione sanitaria riferita alle attività motorie e sportive, nonché di educazione alimentare ed ecologica;
b) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica alle attività fisico sportive, comunque attuate, svolte in ambito scolastico;
c) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità per i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio - formativo o attività fisico - ricreativa;
d) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive non agonistiche( D.M. 28 febbraio 1983);
e) le vaccinazioni antitetaniche e le certificazioni obbligatorie per lo svolgimento di attività sportive.
2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) ed e) del primo comma del presente articolo sono effettuati altresì dai medici scolastici.


Art.7
Compiti dei servizi specialistici delle Unità sanitarie locali
1. I servizi specialistici delle Unità sanitarie locali provvedono:
a) agli interventi e alla promozione di iniziativa di educazione sanitarie relative alla pratica sportiva;
b) al coordinamento degli interventi dei medici e delle strutture di base in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;
c) agli interventi tecnici di consulenza nonché agli accertamenti sanitari richiesti dagli operatori indicati nel precedente articolo 6;
d) agli accertamenti e alle certificazioni di idoneità specifica per soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche;
e) all’effettuazione di accertamenti psico – diagnostici e psico - terapeutici in relazione ai problemi derivanti dalla pratica delle attività sportive;
f) ai servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico per le competizioni sportive;
g) ai prelievi e agli altri adempimenti relativi al controllo antidoping richiesti dai presidi o servizi multizonali.


Art.8
Disposizioni in materia di controllo antidoping
1. I prelievi antidoping sono effettuati dai medici specialistici in medicina dello sport dipendenti dalle Unità sanitarie locali competenti per territorio, secondo le indicazioni di cui all’articolo 5 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, su richiesta delle federazioni o di enti organizzati.
2. L’esame e l’analisi del campione sono effettuati presso i presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34.


Art.9
Oneri delle prestazioni
1. Le visite mediche di idoneità e gli accertamenti sanitari previsti dalla presente legge sono gratuiti nei limiti riconosciuti dall’articolo 5, ultimo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per tutti i cittadini residenti in Sardegna, fatta eccezione per gli atleti professionisti.
2. Le spese per gli esami e le analisi relative ai controlli antidoping, di cui al precedente articolo 8, sono a carico dell’ente organizzatore della competizione sportiva.


Art.10
Partecipazione degli utenti
1. L’Unità sanitaria locale, nel rispetto delle finalità e delle norme relative alla partecipazione delle utenti del servizio sanitario e delle formazioni sociali esistenti nel territorio, determina le forme e le modalità atte ad assicurare la partecipazione delle società e delle associazioni sportive alla promozione di interventi di educazione sanitaria, diretta a diffondere l’attività sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento, miglioramento e recupero della salute fisica e psichica.

Art.11
Doveri dell’associazionismo sportivo
1. Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare sia il tesseramento di coloro che intendono fare attività sportiva, sia la partecipazione ad attività agonistiche, agli accertamenti e certificazioni di idoneità previsti dalla vigente legislazione, conservando ai propri atti la relativa documentazione per un periodo non inferiore ai 5 anni.
2. Le società e le associazioni sportive sono tenute a presentare ai rispettivi comitati competente delle federazioni del CONI e degli enti di promozione, all’atto del tesseramento dell’atleta, il certificato di idoneità .
3. I programmi delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività sportivo - ricreative organizzate devono essere preventivamente comunicati al servizio di igiene pubblica della corrispondente Unità sanitaria locale, per gli adempimenti di cui al precedente articolo 4, lettera d).


Art.12
Commissione regionale di revisione
1. La Commissione regionale prevista dall’articolo 6 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della sanità , entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Funge da segretario un funzionario dell’Assessorato regionale della sanità .
3. La Commissione dura in carica per il periodo di vigenza del Piano sanitario regionale.
4. Ai componenti la Commissione spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni.
5. Per l’esercizio delle funzioni la Commissione può chiedere alle strutture sanitarie pubbliche l’esecuzione degli accertamenti specialistici occorrenti nel caso specifico.


Art.13
Commissione regionali per la tutela sanitaria dello sport
1. presso l’Assessorato regionale della sanità è istituita la Commissione regionale per la tutela sanitaria dello sport, con funzioni consultive e di proposta in ordine ai problemi normativi, tecnico - organizzativi e scientifici relativi alla tutela ed all’educazione sanitaria delle attività sportive.
2. La Commissione è composta da:
- l’Assessore regionale della Sanità , o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- l’Assessore regionale competente in materia di sport, o un suo delegato;
- il delegato regionale del CONI;
- il sovrintendente scolastico;
- un rappresentante delle federazioni sportive nazionali, designato dal comitato regionale del CONI;
- un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi in ambito regionale;
- un rappresentante della FMSI;
- un rappresentante della federazione regionale dell’ordine dei medici;
- un rappresentante della FISA.
3. Funge da Segretario un funzionario dell’Assessorato regionale della sanità .
4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della sanità , sentita la competente Commissione consiliare, e dura in carica quanto il Consiglio regionale.
5. Ai componenti la Commissione spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni.


Art.14
Aggiornamento e qualificazione professionale
1. La Regione sarda, sulla base di intese con l’Università e con la Federazione medica sportiva italiana, promuove - sentita la Commissione di cui al precedente articolo 13 - periodici corsi di aggiornamento e qualificazione del personale medico e tecnico - sanitario operante nel settore sportivo.
2. La Regione promuove altresì , nell’ambito dei piani per la formazione professionale, sentita la Commissione regionale tecnico - consultiva di cui all’articolo 12, corsi di formazione per massaggiatori sportivi.


Art.15
Norma finanziaria
1. Alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge, valutata in lire 350.000.000 annue si fa fronte:
- quanto a lire 300.000.000 con l’utilizzo di una parte della quota assegnata alla Regione dal fondo sanitario nazionale;
- quanto a lire 50.000.000 con lo storno di pari importo dal capitolo 03016 dello stato della spesa dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1991 mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
2. Nello stesso bilancio di previsione per l’anno 1991, il capitolo 02102 relativo alle spese per il funzionamento delle commissioni dello stato della spesa dell’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione è incrementato di lire 50.000.000.
3. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sul capitolo 12133 relativo al fondo sanitario nazionale e sul capitolo 02102 del bilancio della regione per l’anno 1991 e sui corrispondenti capitoli di bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, 30 agosto 1991

Floris