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Legge Regionale 13 dicembre 1993, n. 53

Norme sull'organizzazione degli uffici e sul personale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione autonoma della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Numero dei coordinatori generali
1. Il numero dei coordinatori generali dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione è fissato in 18 unità, ivi compreso il coordinatore generale preposto al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Art.2
Coordinamento del Corpo forestale e dei vigilanza ambientale
1. E’ istituita la funzione di coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. L'incarico è conferito, nell'ambito della dotazione organica vigente, ad un dirigente del ruolo unico regionale appartenente al Corpo, che abbia almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa, secondo le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41.
2. Il coordinatore generale di cui al comma 1, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, svolge le funzioni previste dall'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, assicurando il coordinamento organizzativo e funzionale tra le strutture in cui si articola il Corpo nonché le funzioni ispettive sulle strutture stesse e sul personale.
3. Alla struttura centrale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, avente competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi, sono attribuite le competenze in materia di acquisizione di beni e di economato.


Art.3
Ufficio di amministrazione di Oristano dell'Azienda delle foreste demaniali
1. E’ istituito l' della Regione autonoma della Sardegna.
2. A tal fine il numero massimo delle strutture organizzative dell'Azienda delle foreste demaniali, previsto dall'articolo 32 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, è rideterminato in 5 servizi e 14 settori.


Art.4
Adeguamento alla legge 23 ottobre 1992, n. 421
1. La Giunta regionale, in armonia con i principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è tenuta a presentare, entro il 31 dicembre 1993, uno o più disegni di legge diretti alla realizzazione dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda delle foreste demaniali della regione e degli enti pubblici strumentali appartenenti al comparto di contrattazione.
2. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della dotazione organica complessiva, entro il 31 dicembre 1993 provvede, con le procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, alla ricognizione dei servizi e dei settori ed alla rilevazione di tutto il personale distinto per ambito territoriale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e per profili professionali, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, in comando, in distacco e con contratto a tempo determinato.
3. Sono estese all'Azienda delle foreste demaniali della regione le procedure previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 51 del 1978 per la individuazione dei servizi e dei settori, ancorché istituiti o previsti da disposizioni di legge, nonché quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, per la individuazione delle sedi e degli ambiti territoriali delle strutture organizzative periferiche.


Art.5
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 4.000.000 per l'anno 1993 ed in lire 50.000.000 per gli anni successivi, e gravano sui capitoli 02016 e 02023 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio pluriennale della regione per gli anni finanziari 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della L.R. 20 aprile 1993, n. 17)
1993 lire 4.000.000
1994 lire 50.000.000
1995 lire 50.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 9 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1993

In aumento
02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale
1993 lire 3.600.000
1994 lire 45.000.000
1995 lire 45.000.000

Cap. 02023 - Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del
personale (spesa obbligatoria)
1993 lire 400.000
1994 lire 5.000.000
1995 lire 5.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 13 dicembre 1993

Cabras