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Legge Regionale 31 luglio 1996, n. 32

Accelerazione delle procedure per l' esecuzione di opere pubbliche
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Agli atti comunali di approvazione dei progetti di opere pubbliche si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, con esclusione dei commi 5 e 6.
2. I progetti di opere pubbliche approvati dal Consiglio comunale, qualora costituiscano variante allo strumento urbanistico, seguono lo schema procedimentale stabilito dall' articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, con riduzione dei termini ivi indicati rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 30 a 15 giorni.
3. Il Comune, con le modalità indicate nei commi precedenti, approva i progetti di opere pubbliche degli enti indicati dall' articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, con esclusivo riferimento ai contenuti urbanistici dei medesimi.
4. Nel comma 2 dell' articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, sono aggiunte in fine le parole << eccezion fatta per le varianti degli strumenti urbanistici necessarie per l' esecuzionedi opere pubbliche. >>.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 31 luglio 1996

Palomba