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Legge Regionale 6 settembre 1996, n. 36

Finanziamenti delle campagne antincendi ai Comuni e agli enti locali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Gli enti locali possono assumere impegni e adottare pagamenti fino al 31 dicembre 1996 sui fondi, ad essi accreditati, a carico del capitolo 05043-02 - Stato di previsione della spesa dell' Assessorato della difesa dell' ambiente - del bilancio della Regione per il 1995.
2. Sono fatti salvi gli impegni assunti, negli anni successivi a quello di accreditamento, dagli enti locali sui fondi ad essi accreditati, fino al 1994, a carico del capitolo 05041 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell' ambiente - dei bilanci della Regione. I fondi devono essere stati utilizzati per l'attuazione delle campagne antincendi ai sensi della legge regionale 18 maggio 1982, n. 11.
3. E' fatto salvo l' utilizzo dei fondi indicati nel comma 2 mediante l' accreditamento a favore delle compagnie barracellari, delle associazioni di volontariato e delle Comunità Montane a condizione che:
a) tali fondi siano stati utilizzati esclusivamente per l' attuazione delle campagne antincendio;
b) l' utilizzo di tali fondi sia rendicontato da parte delle compagnie barracellari, delle associazioni di volontariato e delle Comunità Montane;
c) esistessero motivazioni che non consentivano agli enti locali di provvedere direttamente all'attuazione delle campagne antincendio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 6 settembre 1996

Palomba