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Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 35

Rifinanziamento delle leggi regionali n. 28 del 1984 e n. 33 del 1988.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Autorizzazione di spesa
1. Sono autorizzati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998, i seguenti ulteriori stanziamenti in conto dei sottoelencati capitoli di spesa nella misura accanto a ciascuno indicata:
cap. 10137 - Contributi a cooperative e società giovanili nel settore dei beni e servizi - art. 10, L.R. 28/1984
lire 17.000.000.000
cap. 10143 - Concorso interessi su mutui a cooperative e società giovani - art. IO, L.R. 28/1984
lire 7.000.000.000
cap. 10145 - Interventi dell'Agenzia regionale del lavoro - L.R. 33/1984
lire30.000.000.000
cap. 10146-01 - Concorso interessi per anticipazioni IVA - art. 10, L.R. 28/1984
lire 9.900.000.000
cap. 11129 - Contributi agli enti locali per l'affidamento a cooperative e società giovanili nel settore dei beni ambientali e culturali - art. 10 bis, L.R. 28/1984
lire l.000.000.000


Art.2
Conservazione a residui
1. Le somme stanziate per l'acquisizione di beni e servizi, nonché quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998, sono mantenute in bilancio quali residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio stesso.
2. Le somme stanziate in conto competenza, nonché quelle disponibili in conto residui, per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
3. L'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 40 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 può essere effettuata anche direttamente dall'Amministrazione regionale; le somme stanziate nell'anno 1998 per le suddette finalità, qualora non impegnate, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
4. Le somme stanziate nell'esercizio 1998 per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle stanziate dalla presente legge, qualora non impegnate, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
5. Le somme stanziate nell'esercizio 1998 in conto del capitolo 08173 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.


Art.3
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire
64.900.000 per l'anno 1998; agli stessi oneri si fa fronte, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante l'utilizzo della riserva di cui alla voce 2 della tabella B allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento:
l0 - LAVORO
Cap. 10137/01 -
Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, con esclusione del settore agricolo, dell'acquacoltura e del turismo; contributi agli stessi organismi in conto giovani soci effettivamente impiegati nell'attività lavorativa (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 26, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
lire 17.000.000.000
Cap. 10143 -
Concorso negli interessi sui muti concessi alle cooperative e società giovanili che intraprendono o svolgono attività finalizzate alla produzione di beni e servizi (art. 10, primo comma , L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 89, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 26, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
lire 7.000.000.000
Cap. 10145 -
Somme da versare al fondo per l'attuazione degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro (art. 46, L.R. 24 ottobre 1988,n. 33 e art. 82, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)
lire 30.000.000.000
Cap. 10146/01 -
Contributi in conto interessi per anticipazioni relative ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 1, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 20, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6) e contributi per le spese effettivamente sostenute relative agli acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per le spese relative a prestazione di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri finanziari da erogare a cooperative e società di cui all'articolo 1 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28 (art. 3, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 26, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
lire 9.900.000.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11129-
Contributi ai comuni, singoli od associati, alle province ed alle comunità montane per la realizzazione, mediante affidamento alle cooperative e società giovanili, di attività nel settore della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali (art. 11, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 4, L.R. 29 dicembre 1988;n. 47 e art. 26, comma 3, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
lire 1.000.000.000


Art.4
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 24 dicembre 1998

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