Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
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Legge Regionale 1 giugno 1999, n. 19

Norme autorizzative alla partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla missione umanitaria nei paesi balcanici.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
l. La Regione autonoma della Sardegna partecipa all'azione umanitaria posta in essere dallo Stato nella grave emergenza in atto nei paesi balcanici, in raccordo con le altre Regioni italiane e le Province autonome, secondo le disposizioni e i piani d'intervento dallo stesso Stato emanati anche per operatività in territorio estero.

Art.2
1. La partecipazione della Regione alle azioni di cui all'articolo 1 è espletata mediante l'organizzazione ed il coordinamento di un modulo assistenziale logistico - sanitario, costituito da mezzi, attrezzature, materiali, personale volontario dell'amministrazione regionale e personale volontario delle associazioni iscritte nella sezione Protezione Civile del Registro Generale del Volontariato, nonché tramite interventi sussidiari, in armonia con le azioni umanitarie proposte dallo Stato italiano. Gli enti, le aziende regionali e l'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna in deroga alle loro disposizioni statutarie e normative vigenti, possono prendere parte al modulo con mezzi, attrezzature, materiale e personale volontario proprio, sotto il coordinamento della Regione, attraverso il competente Assessorato della difesa dell'ambiente, servizio regionale della Protezione Civile. Possono prendere parte altresì al modulo gli enti locali, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende ospedaliere e gli organismi sanitari pubblici in genere.
2. A tali fini l'Assessorato della difesa dell'ambiente, attraverso il citato servizio, predispone ed attua i programmi operativi nei quali sono specificate, fra l'altro, l'entità del personale, dei mezzi e delle attrezzature, i turni di attività, le necessità relative a sussistenza, mantenimento, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripristini, funzionamento, logistica, movimentazione, assicurazioni, misure profilattiche e preventive, e quant'altro occorra per rendere efficaci le azioni di soccorso. L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato, anche tramite la nomina di funzionari delegati, all'acquisizione ed alla gestione dei beni e servizi necessari sia a garantire l'autosufficienza di detto modulo che alla organizzazione delle azioni di sostegno destinate alle popolazioni profughe, comprese eventualmente anche le spese afferenti alla mobilitazione di uomini, beni e servizi relativi agli enti ed alle aziende regionali.
3. Per le esigenze della presente legge la Regione, nelle sue varie articolazioni, ivi compresi gli enti strumentali, le aziende regionali, l'Azienda Foreste Demaniali e gli enti coinvolti, è autorizzata ad utilizzare le proprie risorse disponibili sulla base delle indicazioni contenute nell'apposito programma predisposto dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
4. La Giunta regionale approva i programmi operativi e finanziari d'intervento predisposti dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.


Art.3
l. Al personale di ruolo dell'Amministrazione regionale, degli enti, delle Aziende regionali. nonché dell'Azienda Foreste Demaniali che partecipi alla missione umanitaria prevista dalla presente legge il compenso per prestazioni di lavoro straordinario viene sostituito con la fruizione di una giornata di riposo compensativo oltre al recupero dei giorni settimanali non lavorativi ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 1995, n. 385. Al personale dell'Amministrazione regionale impegnato presso il Servizio regionale della Protezione Civile dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per la definizione dei programmi previsti nella presente legge e per tutta l'attività di supporto al fine di rendere efficaci le azioni di soccorso ed assistenza è consentito il pagamento del compenso del lavoro straordinario espletato per tale attività oltre i limiti individuali mensili ed annuali previsti dalla normativa vigente.

Art.4
l. L'Amministrazione regionale provvede a stipulare apposite assicurazioni contro i rischi di malattia, invalidità temporanea e permanente nonché per il caso di morte a favore di tutte le persone, non altrimenti assicurate, che partecipano alle operazioni di assistenza di cui alla presente legge.
2. Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali e dell'Azienda Foreste Demaniali ai quali, a causa dello svolgimento delle attività promosse con la presente legge, derivi una invalidità permanente della integrità fisica, compete l'equo indennizzo nella misura prevista dalla vigente normativa.
3. Dall'equo indennizzo va dedotto quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtù dell'assicurazione prevista dal presente articolo.


Art.5
1 Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 1.700.000.000 per l'anno 1999 e fanno carico al sottocitato capitolo del bilancio della Regione per lo stesso anno.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
01 - PRESIDENZA
Cap. 01090 - 00
Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell'immagine della Sardegna (art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, artt. 59 e 65, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, artt. 28 e 29 della L.R. 3 luglio 1998, n. 22 e art. 24, comma 4, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1)
lire 700.000.000
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03146
Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, e art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1) (spesa obbligatoria)
lire 1.000.000.000
In aumento
01 - PRESIDENZA
Cap. 01010
Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per spese relative ad avvenimenti eccezionali e spese varie
lire 700.000.000
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02050
Compensi per lavoro straordinario al personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale o comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, L.R. 27 agosto 1982, n. 22, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, art. 2, L.R. 5 agosto 1985, n. 17 e L.R. 5 novembre 1985, n. 26)
lire 100.000.000
04 - ENTI LOCALI
Cap. 04172 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.08.07 (05.01)
Spese per la fornitura di dotazioni e per i servizi necessari all'organizzazione del modulo assistenziale logistico - sanitario all'azione umanitarie nei paesi balcanici, comprese le assicurazioni (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1, della presente legge)
lire 250.000.000
05 - DIFESA DELL'AMBIENTE
Cap. 05111/01 - (NA.) 1.1.1.4.1.2.08.07(05.01)
Spese per la partecipazione alla missione umanitaria nei paesi balcanici ivi comprese le spese di mobilitazione di uomini, beni e servizi relativi ad enti ed aziende regionali che partecipano al modulo assistenziale logistico - sanitario (art. 2, comma 2, della presente legge)
lire 650.000.000


Art.6
l. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 1 giugno 1999

Palomba