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Legge Regionale 17 dicembre 1999, n. 26

Interventi urgenti conseguenti all'alluvione del novembre 1999.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Interventi urgenti e autorizzazioni di spesa
l. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali del mese di novembre 1999 nei comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato, ad integrazione dei finanziamenti statali, lo stanziamento di lire 265.000.000.000.

Art.2
Finalità degli interventi
1. Le disponibilità di cui all'articolo 1 sono destinate alle seguenti tipologie di intervento:
a) lire 130.000.000.000 per la concessione di contributi a favore delle aziende agricole danneggiate;
b) lire 40.000.000.000 per la concessione di finanziamenti ai comuni e alle province per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico sanitarie o comunque destinate a pubblici servizi e per la concessione di contributi ai privati per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate e dei beni mobili danneggiati;
e) lire 40.000.000.000 per la realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nelle aree colpite dagli eventi alluvionali;
d) lire 5,000.000.000 per la concessione di finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;
e) lire 50.000.000.000 per favorire la ripresa delle attività produttive delle piccole e medie imprese non agricole.


Art.3
Interventi a favore delle aziende agricole
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), è disposto il versamento, dal fondo di solidarietà in agricoltura al bilancio regionale, della somma di lire 92.120.000.000 (cap. 36103).
2. Lo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), è destinato a sostenere, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla Legge 26 febbraio 1996, n, 74, gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali e individuati dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo l.


Art.4
Danni alle colture
1. Per quanto si riferisce ai danni subiti dalle colture annuali in atto delle aziende agricole danneggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), gli indennizzi sono erogati direttamente dai comuni interessati ai quali gli operatori devono presentare apposita domanda corredata da un'autocertificazione che specifichi gli estremi catastali dell'azienda, il titolo di relazione (proprietà, affitto, ecc.), il piano colturale in atto, la coltura danneggiata, la sua estensione e la percentuale del danno subito rispetto alla produzione aziendale.
2. I comuni competenti, accertata la sussistenza dei requisiti per l'erogazione dell'indennizzo, provvedono alla liquidazione dello stesso nei termini e con le modalità stabiliti con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale emesso nel rispetto del regime d'aiuto consentito dall'Unione Europea.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede al versamento delle somme necessarie su appositi conti correnti aperti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
4. In caso di ritardato o mancato adempimento da parte dei comuni provvede sostitutivamente l'Amministrazione regionale direttamente o tramite enti, organismi o singoli funzionari all'uopo delegati.


Art.5
Finanziamenti ai comuni per gli eventi alluvionali
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), è utilizzato in analogia con quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge n. 560 del 1995, convertito dalla Legge n. 74 del 1996, secondo quanto indicato ai commi 2 e 3.
2. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati e individuati ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate o condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo, perduto, fino al settanta per cento della spesa per il ripristino.
3. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse, da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati e individuati ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate ovvero legalizzate o condonabili e sanabili ai sensi delle Leggi vigenti non comprese nelle provvidenze di cui all'articolo 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al cinquanta per cento della spesa per il ripristino.


Art.6
Operazione di sistemazione idrogeologica
1. Alla individuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), si provvede con deliberazione della Giunta regionale nel contesto di un piano predisposto in coordinamento con i programmi di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, sulla base degli accertamenti dei servizi tecnici dell'Amministrazione regionale.

Art.7
Ripresa delle attività produttive
l. Alla individuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), nonché alla determinazione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi si provvede con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con gli Assessori competenti Per materia, a' termini dell'articolo 4, lett. D, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, sentito il parere della Commissione consiliare programmazione e bilancio.

Art.8
Verifica degli interventi
1. Il Presidente della Giunta regionale verifica lo stato di attuazione degli interventi e la congruità degli stanziamenti.
2. Nel caso di accertata carenza e di contestuale eccedenza di disponibilità finanziarie, relativamente agli interventi autorizzati dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, provvede alle necessarie variazioni compensative tra gli stanziamenti e dei relativi capitoli di spesa.


Art.9
Norma finanziaria
1. Nel bilancio della Regione per l'anno, 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
in aumento:
Cap. 36103
Recuperi di somme assegnate ad istituti di credito su fondi di rotazione e' simili (art. 6, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 3 della presente legge)
1999 lire 92.120.000.000
SPESA
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap, 03120
Spese per l'ottenimento dei mutui e il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui (L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 9, L.R. 21 giugno 1995, n. 16, art. 9, comma 5, L R. 8 marzo 1997, n, 8 e art. 1, comma 8, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) (spesa obbligatoria)
1999 lire l.400.000.000
Cap. 03146
Quote interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R, 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 34, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 e art. 1, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) (spesa obbligatoria)
1999 lire 61.000.000
Cap. 03147
Quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R-.9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) (spesa obbligatoria)
1999 lire 59.700.000.000
Cap. 03147-02 Quota interessi delle rate di ammortamento di prestiti obbligazionari (art. 37, L.R. 5 maggio 1983. n. 11, art. 35, L. 23 dicembre 1994, n, 724, art. 1, commi Il e 15, L-R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 1, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) (spesa obbligatoria)
1999 lire 10.000.000.000
Cap. 03148-01
Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (D.L. 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, D.L. 18 gennaio 19.93, n. 9, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 63, L.R. 15 febbraio 1996. n. 9 e art. 1, comma 7, L.R. 18 gennaio 1999, n, 1) (spesa obbligatoria)
1999 lire 5.800.000.000
Cap. 03148-02
Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (D.L. 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, D.L. 18 gennaio 1993, n, 9, convertito con modificazioni, nella Legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 1, comma 7, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) (spesa obbligatoria)
1999 lire 5.200.000.000
Cap. 03149-02
Quota interessi delle rate di preammortamento e ammortamento dei mutui contratti per interventi nel settore idrico (art. 1, L.R. 2 aprile 1997, n. 12) (spesa obbligatoria)
1999 lire 2.000.000.000
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06011-03
Rimborsi al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale delle spese sostenute per il personale distaccato presso l'ufficio speciale di cui all'articolo 2 della L.R. 7 giugno 1984, n. 29, nonché per i maggiori oneri relativi ai compensi erogati al personale a suo tempo addetto all'assistenza tecnica; rimborsi al Consorzio di bonifica della Sardegna centrale per maggiori oneri relativi ai compensi erogati al personale transitato all'ERSAT (art. 57, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 63, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 20, comma 1, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)
1999 lire 130.000.000
Cap. 06027
Contributi per la forestazione produttiva, l'arboricoltura da legno e per l'incoraggiamento della silvicoltura, al sensi dei R.D, 30 dicembre 1923, n. 3267, della Legge 25 luglio 1952, n. 991, degli artt. 6 e 7 della Legge 13 giugno 1959, n. 13, dell'art. 41 della L.R., 31 maggio 1984, n. 26 e dell'articolo 39 della L.R 30 maggio 1989, n, 18 (art. 38, L.R. 18 gennaio 1999, n. 2)
1999 lire 1.000.000.000
Cap. 06031
Aiuti sotto forma di concorso sugli interessi per l'acquisto di scorte vive e morte (art. 22, L.R. 11 marzo 1998 e art. 4, comma 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)
1999 lire 3.000.000.000
Cap. 06086-02
Contributi e sussidi per la costruzione ed il riattamento di strade interpoderali (art. 17, L. 27 ottobre 1966, n. 910, L. 2 marzo 1974, n. 78, art. 9 L.R. 12 novembre 1982, n. 38 e art. 20, comma 6, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)
1999 lire 8.150.000.000
Cap. 06097
Incremento del fondo di rotazione per la cooperazione agricola (L.R. 17 dicembre 1973, n. 40, art. 1, L.R, 27 agosto 1992, n. 17, art. 35, comma 3, lett. b), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32)
1999 lire 3.000.000.000
Cap. 06121
Concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (artt. 6 e 26, L.R. 10 giugno 1974, n, 12, L.R. 10 aprile 1978, n. 28, L.R. 28 febbraio 1981, n. 12, L.R. 29 settembre 1982, n. 24, art. 18, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, L.R. 17 luglio 1987, n. 31 e art. 23, L.R. 20 aprile 1993, n. 17)
1999 lire 1.000.000.000
Cap. 06154
Contributi e indennità agli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali sono colpite da "agalassia contagiosa" (art. 1, lett. d), art. 2, lett. a) e b), art. 4, L.R. 30 ottobre 1986, n. 57, art. 21, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e art. 11, L,R. 5 dicembre 1995, n, 33)
1999 lire 1.000.000.000
Cap, 06181-00
Contributi alle cooperative di contadini per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli (art. 1, L.R. 9 novembre 1950, n. 47 e L. 25 luglio 1952, n. 949)
1999 lire 5.000.000.000
Cap. 06202
Contributi al serricoltori per la riduzione! dei costi differenziali tra il gasolio agricolo e il gas propano sostenuti per il riscaldamento delle serre (art. 21, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44 e art. 43, L.R. 29 aprile 1994, n. 18)
1999 lire 2.500.000.000
Cap. 06204
Contributi a consorzi di cooperative ortofrutticole e a singole cooperative per l'affidamento della loro direzione tecnica e amministrativa a tecnici qualificati e a ragionieri, per il funzionamento dell'ufficio commerciale, per la vendita dei prodotti nei mercati della penisola ed esteri, nonché per campagne pubblicitarie; contributi a consorzi, cooperative ed associazioni di produttori operanti in altri settori per l'affidamento della loro direzione tecnica e amministrativa a tecnici qualificati e ragionieri (art. 1, lett. a) e c), 3 e 5, L.R. 21 maggio 1971, n. 7, art. 10, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 56, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 11, comma 4, lettera h), L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art. 43, L.R. 29 aprile 1994, n. 18)
1999 lire 500.000.000
Cap. 06228-01
Contributi per favorire la lotta biologica integrata (art. 16, L.R, 13 dicembre 1988, n. 44)
1999 lire 500.000.000
Cap. 06262-02
Contributi per la riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi od altri invasi privati (L.R. 14 maggio 1984, n. 21, art. 9, L.R. 17 luglio 1987, n. 31 e art. 4, L.R, 20 marzo 1989, n. 11)
1999 lire 2.000.000.000
In aumento:
04 - ENTI LOCALI
Cap. 04018-07 - N.I.) - 2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02)
Finanziamenti ai comuni e alle province per interventi urgenti conseguenti all'alluvione del novembre 1999 e per la concessione di contributi per il ripristino di abitazioni danneggiate (art. 2, comma 1, lett. b) della presente legge)
1999 lire 40.000.000.000
Cap. 04018-08 - (N.I.) - 2.1.1.5,2.2.08.29 ( 08.02)
Finanziamenti per l'erogazione di contributi per la ripresa delle attività produttive delle piccole e medie imprese non agricole (art. 2, comma I, lett. e della presente legge)
1999 lire 50.000.000
05 - DIFESA AMBIENTE
Cap. 05111-15
Anticipazioni e contributi ai Comuni, Province e Comunità montane per interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche; rimborso agli stessi enti delle spese anticipate per interventi svolti su richiesta della Regione; rimborsi ai Comuni delle spese anticipate a gruppi di volontari in occasione di eventi calamitosi; contributi a Comuni e Province per l'utilizzazione di attrezzature e mezzi regionali per sopperire a necessità dovute a situazioni d'emergenza (L.R. 21 novembre 1985, n. 28, art. 14, comma 3, art. 18, L.R. 17 gennaio 1989, n. 3, art. 9, comma 6, L.R, 21 settembre 1993, n. 46 e art. 2, comma 1, lett. e) della presente legge)
1999 lire 5.000.000.000
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06124 - (N.I.) - 2.l.l.6.3.2.10.10 (02.01)
Contributi alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione del novembre 1999 (art. 2, comma 1, lett. a), della presente legge)
1999 lire 130.000.000.000
08 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08151
Spese per opere di prevenzione e soccorso, relative a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi (art. 2, commi 1 e 2, D,P,R. 22 maggio 1975, n. 480 e art. 2, comma 1, lett. b), della presente legge)
1999 lire 40.000.000.000
2. All'utilizzo della quota parte di lire 92.120.000.000 dello stanziamento recato dal capitolo 06124 si provvede previo accertamento dell'entrata di cui al capitolo 36103.
3. Le somme stanziate con la presente legge non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1999 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.


Art.10
Deroghe
1. Per quanto non previsto dalla presente legge e In quanto applicabili, relativamente all'affidamento delle progettazioni e dei lavori, valgono le deroghe previste dall'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza dei Ministro dell'interno 30 novembre 1999, n. 3024.

Art.11
Urgenza
l. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 17 dicembre 1999

Floris