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Legge Regionale 5 settembre 2000, n. 17

Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Fondo nuovi oneri legislativi
1. Nella tabella A, allegata alla Legge regionale 20 aprile 2000, n.4, sono istituite le seguenti riserve con lo stanziamento accanto alle stesse indicato (cap. 03016):
7) Provvedimenti urgenti in materia di opere idriche pubbliche,
2000 lire 3.000.000.000
8) Norme di sostegno alla famiglia, alle casalinghe, ai lavoratori
2000 lire 1.000.000.000
2001 lire 2.000.000.000
2002 lire 2.000.000.000
9) Norme a sostegno dell'imprenditoria femminile
2001 lire 1.000.000.000
2002 lire 1.000.000.000
10) Disposizioni urgenti in materia di pianificazione paesistica
2000 lire 1.100.000.000
2001 lire 1.100.000.000
2002 lire 1.300.000.000
11) Interventi vari
2001 lire 12.860.000.000
2002 lire 9.650.000.000
2. Nella tabella B allegata alla legge regionale n. 4 del 2000 la riserva di cui alla voce 3 è rideterminata in lire 41.300.000.000 e la riserva di cui alla voce 7 è soppressa (cap. 03017).


Art.2
Riutilizzo disponibilità contabilità speciali
1. Una quota pari a lire 85.700.000.000 dello stanziamento di cui al titolo di spesa 11.5.02 e lo stanziamento di lire 2.000.000.000 dì cui al titolo di spesa 12.05.01 del programma d’intervento per gli anni 1998/1999 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402 sono destinati al titolo di spesa 12.4.0 per il finanziamento degli interventi a favore del lavoro
2. L'intervento previsto nel surrichiamato titolo di spesa 12.5.02 è garantito dall'Amministrazione regionale con fondi propri nell'anno 2001; a tal fine è iscritta la somma di lire 85.700.000.000 sul capitolo 03034/01 per essere trasferita alla contabilità speciale di cui al comma 1 ed essere attribuita allo stesso titolo di spesa 12.5.02.
3. Lo stanziamento di lire 5.000.000.000 del titolo di spesa 12.3.02 b) del programma di interventi 1998/1999 di cui alla Legge n. 402 dei 1994, finalizzato alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca è destinato ad integrare lo stanziamento di lire 30.000.000.000, previsto dal titolo di spesa 12.3.01 dello stesso programma d'interventi, per i Consorzi di garanzia fidi.
4. E' autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 3.000.000.000 per il finanziamento dei Consorzi di garanzia fidi operanti nel settore industriale (cap. 09041/01); a tal fine detto stanziamento è iscritto sul capitolo 09041/01 per essere trasferito alla contabilità speciale di cui al comma 3 per essere attribuito allo stesso titolo di spesa 12.3.01.
5. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle variazioni di cui ai commi 1 e 3 nell'ambito della relativa contabilità speciale.
6. Nell'articolo 1, comma 2, lett. b), punto 2), della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 6, l'espressione "riproduzione delle somme disimpegnate sulle contabilità speciali di cui al comma 1," è sostituita dalla seguente: "attribuzione dì somme".


Art.3
Finanziamenti per la contrattazione programmata
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento totale o parziale degli interventi cofinanziati dallo Stato e/o dall'Unione Europea tramite gli strumenti della programmazione negoziata.
2. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito, e assetto dei territorio, ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati, per l'anno 2000, in lire 30.000.000.000 (cap.03059/02).


Art.4
Provvedimenti per la catalogazione dei beni librari e documentari
1. L'Amministrazione regionale concorre alla realizzazione dei Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), promuovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative o società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi dell’articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, Azione 7.
2. Le spese per l'applicazione dei presente articolo sono quantificate in lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 (cap. 11097/01).


Art.5
Pubblicità istituzionale
1. L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali. informazione, spettacolo e sport è autorizzato ad attuare iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario, compresa la partecipazione a mostre espositive in Italia e all'estero, con le modalità previste dal capo IV della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22.
2. A tal fine è integrata la tabella H di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, relativa ad attività di promozione e tutela con l'inserimento della voce “Pubblica Istruzione".
3. Le relative spese gravano sulle disponibilità sussistenti in conto del capitolo 01090.


Art.6
Modifiche alla L.R. n. 26 del 1997. Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda
1. L’articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Finanziamenti dei corsi universitari)
1. Per l'espletamento dei corsi universitari nelle aree disciplinari di cui all'articolo 17, comma 2, è autorizzato il. finanziamento annuo di lire 2.000.000.000, da ripartirsi in uguale misura tra l'Università degli studi di Cagliari e di Sassari.".
2. La disposizione prevista dal comma 1 entra in vigore a decorrere dall'anno. finanziario 2001 (cap. 11061/05)


Art.7
Interventi nel settore dei beni culturali e ambientali. Contributi agli enti locali per i servizi di gestione dei beni culturali. Completamento annualità 1999
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Al fine di completare le azioni di cui al comma 1, in essere alla data del 31 dicembre 1999, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 8.500.000.000 (cap. 11129).”.


Art.8
Informatizzazione e alfabetizzazione informatica

Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie.
Il Consiglio regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Fondo nuovi oneri legislativi
1. Nella tabella A, allegata alla Legge regionale 20 aprile 2000, n.4, sono istituite le seguenti riserve con lo stanziamento accanto alle stesse indicato (cap. 03016):
7) Provvedimenti urgenti in materia di opere idriche pubbliche,
2000 lire 3.000.000.000
8) Norme di sostegno alla famiglia, alle casalinghe, ai lavoratori
2000 lire 1.000.000.000
2001 lire 2.000.000.000
2002 lire 2.000.000.000
9) Norme a sostegno dell'imprenditoria femminile
2001 lire 1.000.000.000
2002 lire 1.000.000.000
10) Disposizioni urgenti in materia di pianificazione paesistica
2000 lire 1.100.000.000
2001 lire 1.100.000.000
2002 lire 1.300.000.000
11) Interventi vari
2001 lire 12.860.000.000
2002 lire 9.650.000.000
2. Nella tabella B allegata alla legge regionale n. 4 del 2000 la riserva di cui alla voce 3 è rideterminata in lire 41.300.000.000 e la riserva di cui alla voce 7 è soppressa (cap. 03017).
Art. 2
Riutilizzo disponibilità contabilità speciali
1. Una quota pari a lire 85.700.000.000 dello stanziamento di cui al titolo di spesa 11.5.02 e lo stanziamento di lire 2.000.000.000 dì cui al titolo di spesa 12.05.01 del programma d’intervento per gli anni 1998/1999 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402 sono destinati al titolo di spesa 12.4.0 per il finanziamento degli interventi a favore del lavoro
2. L'intervento previsto nel surrichiamato titolo di spesa 12.5.02 è garantito dall'Amministrazione regionale con fondi propri nell'anno 2001; a tal fine è iscritta la somma di lire 85.700.000.000 sul capitolo 03034/01 per essere trasferita alla contabilità speciale di cui al comma 1 ed essere attribuita allo stesso titolo di spesa 12.5.02.
3. Lo stanziamento di lire 5.000.000.000 del titolo di spesa 12.3.02 b) del programma di interventi 1998/1999 di cui alla Legge n. 402 dei 1994, finalizzato alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca è destinato ad integrare lo stanziamento di lire 30.000.000.000, previsto dal titolo di spesa 12.3.01 dello stesso programma d'interventi, per i Consorzi di garanzia fidi.
4. E' autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 3.000.000.000 per il finanziamento dei Consorzi di garanzia fidi operanti nel settore industriale (cap. 09041/01); a tal fine detto stanziamento è iscritto sul capitolo 09041/01 per essere trasferito alla contabilità speciale di cui al comma 3 per essere attribuito allo stesso titolo di spesa 12.3.01.
5. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle variazioni di cui ai commi 1 e 3 nell'ambito della relativa contabilità speciale.
6. Nell'articolo 1, comma 2, lett. b), punto 2), della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 6, l'espressione "riproduzione delle somme disimpegnate sulle contabilità speciali di cui al comma 1," è sostituita dalla seguente: "attribuzione dì somme".
Art. 3
Finanziamenti per la contrattazione programmata
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento totale o parziale degli interventi cofinanziati dallo Stato e/o dall'Unione Europea tramite gli strumenti della programmazione negoziata.
2. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito, e assetto dei territorio, ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati, per l'anno 2000, in lire 30.000.000.000 (cap.03059/02).
Art. 4
Provvedimenti per la catalogazione dei beni librari e documentari
1. L'Amministrazione regionale concorre alla realizzazione dei Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), promuovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative o società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi dell’articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, Azione 7.
2. Le spese per l'applicazione dei presente articolo sono quantificate in lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 (cap. 11097/01).
Art. 5
Pubblicità istituzionale
1. L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali. informazione, spettacolo e sport è autorizzato ad attuare iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario, compresa la partecipazione a mostre espositive in Italia e all'estero, con le modalità previste dal capo IV della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22.
2. A tal fine è integrata la tabella H di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, relativa ad attività di promozione e tutela con l'inserimento della voce “Pubblica Istruzione".
3. Le relative spese gravano sulle disponibilità sussistenti in conto del capitolo 01090.
Art. 6
Modifiche alla L.R. n. 26 del 1997.
Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda
1. L’articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Finanziamenti dei corsi universitari)
1. Per l'espletamento dei corsi universitari nelle aree disciplinari di cui all'articolo 17, comma 2, è autorizzato il. finanziamento annuo di lire 2.000.000.000, da ripartirsi in uguale misura tra l'Università degli studi di Cagliari e di Sassari.".
2. La disposizione prevista dal comma 1 entra in vigore a decorrere dall'anno. finanziario 2001 (cap. 11061/05)
Art. 7
Interventi nel settore dei beni culturali e ambientali.
Contributi agli enti locali per i servizi di gestione dei beni culturali.
Completamento annualità 1999
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Al fine di completare le azioni di cui al comma 1, in essere alla data del 31 dicembre 1999, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 8.500.000.000 (cap. 11129).”.
Art. 8
Informatizzazione e alfabetizzazione informatica
1. Nell'articolo 34 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli aiuti sono erogati dai Comuni anche per la frequenza di attività formative finalizzate all'ottenimento di qualifiche professionali connesse con l'informatizzazione";
b) nel comma 6, dopo la parola "integrazioni" è aggiunta la seguente espressione: " e comunque in modo tale da garantire a ciascun comune un contributo pieno";
c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6 bis. Nel caso in cui la disponibilità iscritta nei conti correnti di cui al comma 6 risulti eccedente rispetto alle richieste, le stesse possono essere utilizzate ad integrazione dei rispettivi interventi dell'anno 2001.
6 ter. Nel caso in cui a completamento del secondo programma d'intervento risultassero ulteriori eccedenze, queste possono essere stornate a favore dei Comuni con richieste inevase secondo un programma che tenga conto proporzionalmente delle domande inevase.
6 quater. Al fine di amplificare l'efficacia degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzato nell'anno 2000 lo stanziamento di lire 500.000.000 per azioni di promozione e, pubblicità (cap. 03070/04)".
2. All'attribuzione delle risorse destinate all'alfabetizzazione informatica di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 4 del 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni.


Art.9
Ricerca scientifica
1. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 8.440.000.000 da destinare alle finalità previste dal titolo di spesa 11.3.10/1 del Programma d'intervento per gli anni. 1988 - 1989 - 1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 199 1, di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 (cap. 03034/01).


Art.10
Campionati studenteschi di calcio
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare. nell’anno 2000, al Comitato organizzatore dei campionati studenteschi di calcio un contributo straordinario di lire 350.000.000 per l'organizzazione in Sardegna della stessa iniziativa e delle relative manifestazioni collaterali (cap. 11135/01).


Art.11
P.I.A.
1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 192.250.000.600, nell'anno 2002, per la realizzazione degli interventi relativi a programmi integrati d'area di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Cap. 03056).

Art.12
Interventi in materia di lavori pubblici
1. Per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 7. aprile 1995, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 13.360.000.000 nell'anno 2000 e di lire. 4.140.000.000 nell'anno 2001 (cap. 08029/05).
2. Per la realizzazione di opere acquedottistiche e fognarie di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 nell'anno 2000 e di lire 6.950.000.000 nell'anno 2001 (cap. 08035/03).
3. Per l'adeguamento degli edifici alle prescrizioni tecniche di cui al decreto dei Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 239 è autorizzata, nell'anno 2000, l'ulteriore spesa di lire 2.340.000.000 (cap. 08059/03).
4. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato nell'anno 2000 in lire 5.800.000.000 (cap. 08109).
5. E' autorizzata nell'anno 2000 l'ulteriore spesa di lire 2.200.000.000 per la realizzazione di opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 08115/04).
6. Ad incremento dei fondi FERST della misura 1.1. infrastrutture viarie e portuali - Azione 1.1.2 - Porto di Portotorres, è autorizzato, per la realizzazione della stazione marittima passeggeri, l'ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000 nell'anno 2000 (cap. 08183).


Art.13
Aziende agri - turistico - venatorie
1. All'articolo 96 della legge regionale. 29 luglio 1998, n. 23, cosi come modificato dall'articolo 55, comma 5, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è aggiunto in fine il seguente comma:
"3 bis. L'Amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico - venatorio, può autorizzare, con le modalità previste dagli articoli 31 e 34 della presente legge, l'istituzione di aziende - agri - turistico - venatorie. La superficie delle aziende agri - turistico - venatorie istituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico - venatorio non può essere superiore al 5 per cento del territorio agro - silvo - pastorale.".


Art.14
Emergenza idrica
1. Per la realizzazione di interventi di immediata operatività volti a fronteggiare situazioni di grave carenza idrica è autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 15.000.000.000 da riversare alla contabilità speciale di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza, del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995 (cap. 01100).


Art.15
Approvvigionamento idrico - Consorzio Cixerri
1. E' autorizzata, nell'anno 2000, la concessione di un contributo straordinario di lire 1.300.000.000 al Consorzio di Bonifica del Cixerri per assicurare l'approvvigionamento idrico urgente delle zone irrigue gestite dallo stesso Consorzio (cap. 06252).
2. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, rideterminata dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è ulteriormente rideterminata per l'anno 2000 in lire 18.700.000.000. (cap. 06081).


Art.16
Concessioni idriche
1. Le concessioni di derivazione idrica in essere, comprese quelle di grande derivazione idroelettrica, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano operanti da più di trent'anni, comunque sia stata definita o ridefinita la scadenza originaria, possono essere esercitate fino alla data di un anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e rideterminate sola in seguito alla verifica, da parte dell'autorità concedente, dei bilancio e della priorità degli utilizzi idrici.

Art.17
Valutazione di impatto ambientale. Modifiche all'articolo 31 della L.R. n. 1 del 1999
1. La lett. a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è sostituita dalla seguente:
“a) sono assoggettati alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale i progetti di cui all'allegato A del predetto decreto presidenziale e i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. Nelle aree delimitate ai sensi della legge regionale n. 31 del 1989, si applicano le disposizioni di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.".


Art.18
Contributi ad organismi operanti nel settore della sicurezza sociale
1. La lettera d) dei comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale - 8 marzo 1997, n. 8, è sostituita dalla seguente:
"d) Associazione "Gesù Nazareno" di Sassari - Ente costituito senza scopo di lucro (cap. 10037/1996)".
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le somme stanziate anteriormente all'esercizio finanziario 2000.


Art.19
Ripiano dei disavanzo dell'ente morale «San Giovanni Battista" di Ploaghe
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 2000, un contributo straordinario di lire 500.000.000 all'ente morale «San Giovanni Battista" di Ploaghe per il ripiano dei disavanzi di esercizio (cap. 12001/18).

Art.20
Contributo all'associazione Cooperazione e confronto" di Serdiana
1. E' autorizzata la concessione di un contributo complessivo di lire 650.000.000, in ragione di ire 150.000.000 per l'anno 2000 e di lire 250.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dell'associazione "Cooperazione e confronto" di Serdiana per l'avvio delle attività d'istituto (cap. 12001/19)

Art.21
Eradicazione della peste suina africana
1. Ad integrazione dei fondi comunitari e statali disposti a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per l'eradicazione della peste suina africana è autorizzata, per l'anno 2000, quale quota di cofinanziamento regionale, la spesa di lire 300.000.000 da erogare a favore dello stesso istituto per le medesime finalità (cap. 12160/02).

Art.22
Ospedale di Bosa - Pronto soccorso
1. Il contributo di cui all'articolo 70 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è attribuito all'Azienda USL. n. .3 di Nuoro, per essere destinato al potenziamento del. pronto soccorso dell'Ospedale di Bosa, in ragione di lire 500.000.000 per le necessarie opere di edilizia e di lire 500.000.000 per le relative attrezzature.

Art.23
Progetti speciali per l'occupazione ex art. 18 della L.R. n. 37 dei 1998
1. In deroga a quanto disposto per l'anno 2000 dall'articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 dei 1998, la misura dell'aiuto regionale per le finalità previste dal comma 1 del predetto articolo è determinata nel 100 per cento; la relativa spesa è incrementata, per l'anno 2000, di lire 1.000.000.000 (cap. 01080).
2. 1 finanziamenti di cui all'articolo 18, comma 4 e seguenti, della legge regionale n. 37 del 1998, sono erogati, a favore di ciascun soggetto esecutore per il triennio incentivato, nella misura massima complessiva di lire 3.000.000.000.
3. Le istanze di finanziamento istruite con esito favorevole dall'Ufficio speciale per l'occupazione sono inoltrate al Comitato del lavoro per il parere di competenza, ai fini del l'approvazione da parte della Giunta regionale.
4. Qualora le istanze accolte non esauriscano le disponibilità assegnate a ciascun programma d'intervento di cui, al comma 2, i soggetti esecutori non ammessi a finanziamento, purché in possesso del requisito relativo alla regolare realizzazione del progetto già assegnato ai sensi delle leggi regionali 4 giugno 1988, n. 11 e 30 giugno 1993, n. 27, possono rimodulare le rispettive proposte progettuali in conformità alle osservazioni formulate in sede istruttoria.
5. Le predette proposte progettuali sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato del lavoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate al programma, sulla base della graduatoria di merito formata dall'Ufficio speciale per l'occupazione al termine di apposito supplemento istruttorio.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al programma di cui all'avviso pubblicato nel BURAS n. 25 dei 19 agosto 1999.


Art.24
Modifiche alla L.R. n. 37 dei 1998
1. L'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1998, n..37 è così sostituito:
"Art. 2 -.Fondo di garanzia a favore delle cooperative sociali e culturali.
1. Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative sociali e culturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso ì Consorzi fidi delle centrali cooperative uno o più fondi finalizzati alla concessione di adeguate garanzie sussidiarie per l'accesso ai prestiti concessi dagli Istituti di credito alle predette Cooperative.
2. La gestione dei fondi di cui sopra è definita con apposita convenzione da stipularsi di concerto con l'Assessorato competente in materia di credito".
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato l'utilizzo delle somme sussistenti nel conto dei residui e lo stanziamento disponibile nel cap. 10139 del bilancio della Regione per l'anno 2000 e successivi.


Art.25
Lavori socialmente utili. Piani di stabilizzazione occupazionale
1. Ai fini del reinserimento occupazionale dei lavoratori socialmente utili, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato del lavoro, cooperazione e sicurezza sociale e sentita la, Commissione competente per materia, approva il relativo Piano regionale per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale, avuto riguardo agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 e alle normative nazionali vigenti in materia. Nella predisposizione ed attuazione del predetto piano la Giunta regionale potrà avvalersi dei soggetti operanti nel territorio regionale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1997.
2. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto, avuto particolare riguardo ai singoli “Piani di stabilizzazione occupazionale” presentati dagli enti locali, - in qualità di soggetti utilizzatori di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. 1 Piani di stabilizzazione occupazionale devono contenere:
a) l'indicazione del numero complessivo dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 8 del 2000 in carico ad ogni soggetto utilizzatore;
b) l'indicazione delle risorse finanziarie allo scopo stanziate dal soggetto utilizzatore, comprese quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti normative regionali e nazionali in materia e quelle ulteriormente occorrenti ai fini della completa attuazione del piano presentato;.
c) c) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare le proroghe, di cui all'articolo 4 del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000, nelle more dell'attuazione del piano locale presentato;
d) l'indicazione dei lavoratori per i quali eventualmente non risulti possibile il reinserimento nell'ambito del Piano presentato, anche ai fini dell'attivazione del comma 2 dell'articolo 8, del decreto legislativo n. 81 del 2000.
4. Il Piano regionale di stabilizzazione occupazionale dovrà contenere:
a) la ripartizione, per enti utilizzatori, delle risorse finanziarie regionali relative all'attivazione delle vigenti disposizioni normative di reinserimento occupazionale dei lavoratori socialmente utili;
b) la ripartizione, per enti utilizzatori, delle risorse finanziarie regionali relative all'applicazione del comma 6 di cui al presente articolo;
c) le disposizioni necessarie all'attivazione nel territorio regionale di tutte le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 per il reinserimento occupazionale;.
d) ogni altra misura di politica attiva del lavoro utile al raggiungimento dell'obiettivo.
5. Qualora i Piani di cui al comma 3 del presente articolo e l'attivazione di tutte le risorse disponibili ai fini della loro attuazione, risultino insufficienti alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, la Giunta regionale deve individuare nel Piano regionale di cui al comma 1 del presente articolo i necessari interventi ed accordi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000.
6. Ai fini della più efficace applicazione nel territorio regionale delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 81 del 2000, limitatamente ai progetti promossi dall'Amministrazione regionale, dai suoi enti strumentali e dagli enti locali, è autorizzata la spesa, secondo le procedure previste dalla normativa in materia, di lire 8.000.000.000 per l'anno 2000 a valere sul capitolo 10136/04.


Art.26
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1997 sui lavori socialmente utili
1. Nella lettera a) del comma 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 7, così come modificata dall'articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2000, sono apportate le seguenti modifiche:
a) è soppressa la parola "limitatamente",
b) alla fine sono aggiunte le parole: 'Tale integrazione, nel suo ammontare complessivo, è contenuta nel limite della retribuzione corrisposta al dipendente di pari livello dell'ente utilizzatore."


Art.27
Consorzi fidi in artigianato. Modifica della legge regionale n. 51 dei 1993
1. Nell'articolo 12 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, come modificato dalla legge regionale n. 5 del 1997, dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:
"3 bis I. I fondi di garanzia costituiti dai consorzi fidi di garanzia di II grado promossi tra cooperative artigiane di garanzia e consorzi fidi di cui al comma 1 sono integrati, a domanda. con contributi concessi dall'Amministrazione regionale. L'ammontare. dei contributi è ripartito sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato.".
2. Le spese relative all'attuazione del presente articolo sono determinate, per l'anno 2000, in lire 1.000.000.000 (cap. 07026/01).
3 I contributi relativi al comma 1 sono concessi nei limiti della regola «de minimis" prevista dalla Comunicazione della Commissione Europea pubblica in G.U.C.E. C 68/9 del 6 marzo 1996.


Art.28
Servizio Agrometeorologico Regionale
1. L'articolo 56 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 56. - Servizio Agrometeorologico Regionale.
1. E' autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 3.000.000.000 da ripartirsi, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, tra gli enti ed organismi pubblici soci dei Consorzio SAR (cap. 06339)"


Art.29
Imprenditoria giovanile in agricoltura
1. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 11.000.000.000 quale finanziamento integrativo al titolo di spesa 11.1.03/I del Programma d'intervento per gli anni 1988 - 1989 - 1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 (cap. 06215).

Art.30
Interventi a favore degli allevatori
1. Ai fini dell'utilizzazione dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 06172 del bilancio per l'anno 2000, è autorizzata la spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 33 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33.
2. Al fine di integrare i contributi concessi nell'anno 1999 a favore dell'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna e delle Associazioni Provinciali degli Allevatori, è autorizzata nell'anno 2000, rispettivamente, l'ulteriore spesa di lire 546.000.000 (cap. 06151) e di lire 542.000.000 (cap. 06171).


Art.31
Depurazione reflui industrie olearie e casearie
1. E' autorizzata, nell'anno 2000 l'ulteriore spesa di lire 1.652.000.000 destinata alla SIPAS S.p.A. per il rimborso dei maggiori oneri di IVA e di spese connesse al reperimento delle materie necessarie al collaudo funzionale degli impianti di cui all'articolo 46 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 09036/01).

Art.32
Promozione dei porto canale
1. La realizzazione del programma di promozione previsto dall'articolo 38 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, la cui durata è stata estesa con la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è prorogata a tutto il 2002.

Art.33
Imprenditoria femminile
1. Nelle more di una legge organica in materia, ai fini dell'attivazione degli interventi regionali relativi alle azioni positive per l'imprenditoria femminile, previste dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 215, in armonia con la normativa regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, approva, ai sensi dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977 il Programma di attuazione di competenza a' termini del regolamento attuativo della medesima Legge n. 215 del 1992; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2000, quale quota di cofinanziamento, la spesa di lire 1.250.000.000 (capp. 10207 - 10208)


Art.34
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66
1. Alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge regionale n. 66 dei 1976, le parole "comunque non inferiore al cinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con adeguamento automatico alle previsioni della Carta degli aiuti a finalità regionale".

Art.35
Contributi alle Macro Organizzazioni Commerciali
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Macro Organizzazioni Commerciali (MOC) operanti in Sardegna un contributo finalizzato a:
a) acquisto di aziende o strutture;
b) acquisizione di società, o quote di esse, operanti nel settore specifico;
c) potenziamento della fase di commercializzazione delle produzioni degli associati.
2. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti degli aiuti di stato ammessi dall'Unione Europea, con riferimento ai singoli settori di intervento.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 4.000.000.000 nell'anno 2000 (cap. 07053/01).
4. Il programma relativo negli interventi è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lett. 1) della legge regionale n. 1 del 1977.


Art.36
Coordinatori P.I.A.
1. Nell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Qualora i Coordinatori come sopra nominati cessino dal servizio presso l’Amministrazione di appartenenza a seguito di andata in quiescenza non decadono dall'incarico".
2. Ai coordinatori dei Programmi Integrati d'Area di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica in materia di scadenza la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11; tale disciplina si applica ai coordinatori dei P.I.A. entro il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Il compenso mensile spettante ai coordinatori di cui al presente articolo è erogato in misura pari al 50 per cento dell'indennità di coordinamento di servizio prevista per il personale dell'Amministrazione regionale, dall'accordo contrattuale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 1995, n. 385; il restante complessivo 50 per cento è erogato successivamente alla dichiarazione di raggiungimento dell'obiettivo finale e/o possibile da parte dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.


Art.37
Direzioni dei Centro regionale di programmazione e della Agenzia. regionale dei lavoro
l. Dopo il comma 1 dell'articolo 46 bis della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, introdotto dall'articolo 23 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Al direttore del Centro Regionale di Programmazione si applicano le disposizioni in materia di conferma o revoca dell'incarico previste per i direttori generali dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche".
2. Il direttore dell'Agenzia dei lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, adotta l'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti su capitoli attribuiti alla competenza dell'Agenzia medesima.
3. In sede di prima applicazione le disposizioni in materia di conferma o revoca dall'incarico di cui al presente articolo trovano applicazione entro il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.


Art.38
Modifiche della legge regionale n. 25 dei 1993. Incentivazioni della gestione associata di servizi e funzioni comunali
l. Il comma l dell'articolo 7 bis della legge regionale l giugno 1993, n. 25, introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, è sostituito dal seguente:
“1. La Regione eroga annualmente un contributo, a fronte delle spese sostenute, per la gestione associata dei servizi e l'esercizio di funzioni comunali, dai consorzi costituiti fra Comuni, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, esclusi i Consorzi obbligatori, e dalle unioni dei Comuni di cui all'articolo 26 della medesima legge. Il contributo non può eccedere l'importo di lire 20.000 per abitante per il primo servizio e di lire 10.000 per abitante per gli ulteriori servizi. Sono ammessi a contributo i seguenti servizi:
a) adduzione e distribuzione di acque pubbliche;
b) raccolta, allontanamento e depurazione di acque reflue;
c) raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata;
d) distribuzione di gas;
e) farmacie;
f) case di riposo e di ricovero;
g) asili nido;
h) impianti sportivi;
i) mattatoi pubblici;
l) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
m) consorzi turistici;
n) funzioni comunali.".


Art.39
Modifica alla legge regionale n. 37 del 1995
l. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37, concernente «Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari”, è soppresso.

Art.40
Modifica alla legge regionale n. 7 dei 2000 concernente i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Il comma l dell'articolo 7 della legge regionale 5 luglio 2000, n. 7 è sostituito dal seguente:
" l. Agli assegnatari che versano in condizione di morosità pregresse o ai quali sia stato applicato un canone sanzione per non aver presentato la documentazione reddituale o averla presentata incompleta, il canone di locazione va rideterminato per ciascun periodo reddituale di riferimento, con la collocazione nelle rispettive fasce di appartenenza e con la normativa vigente negli stessi periodi.".


Art.41
Contributo straordinario per la liquidazione dei Consorzio fra IACP
l. Al fine della estinzione dei debiti del Consorzio fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), il cui scioglimento è disposto dall'articolo 12 della legge regionale 5 luglio 2000, n. 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alla spesa relativa alla sua liquidazione attraverso l'erogazione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 (cap. 08108).

Art.42
International Formula 18 Trophy 1998
1. E' autorizzata, nell'anno 2000, a valere sullo stanziamento recato dal capitolo 07001/03 l'erogazione di un contributo di lire 315.000.000 a favore dei Comune di Villasimius per la manifestazione “International Formula 18 Trophy 1998” tenutasi dal 14 al 18 aprile 1998.

Art.43
Aziende trasporto
1. L'autorizzazione di spese di cui all'articolo 50, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2000, deve intendersi pari a lire 14.000.000.000 e non a lire 10.000.000.000 (cap. 13026).

Art.44
Modifica della legge regionale n. 2 del 1994
1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è aggiunta, in fine, la seguente espressione:
"Nel caso in cui le società siano a partecipazione pubblica non prevalente, i contributi di cui sopra potranno essere erogati per la realizzazione e il completamento di infrastrutture ricadenti sul pubblico demanio.".


Art.45
Maggiori autorizzazioni e riduzioni di spesa
1. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2000 dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati sono incrementate, per lo stesso anno, delle seguenti misure:
a) L.R. n. 25 del 1991, artt. 1, 2 e 3 e L.R. n. 4 dei 2000, art. 4, comma 3 - fermo biologico (cap 05085)
lire 5.000.000.000;
b) L.R. n. 11 del 1998, art. 28, comma 2 e L.R. n. 4 del 2000, art. 4, comma 3 - consolidamento finanziario piccole e medie imprese (cap. 09045/08)
lire 500.000.000;
2. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2000 dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati sono ridotte, per lo stesso anno, delle seguenti misure:
a) L.R. n. 6 del 1992, art. 52 e L.R. n. 4 dei 2000, art. 4, comma 2, finanziamenti ed integrazioni della L.R. n. 21 del 1985 - assistenza alle piccole e medie imprese (cap. 03065)
lire 114.000.000;
b) L.R. n. 40 del 1993 e L.R. n. 4 del 2000, art. 4, comma, 1 - interventi creditizi per l'industria alberghiera (cap. 07021)
lire 6.000.000.000.


Art.46
Recupero somme da fondi di rotazione
1. E’ disposto nell'anno 2000 il versamento in conto entrate del bilancio regionale (cap. 36103) della somma di lire 4.618.000.000 proveniente dai sottoelencati fondi di rotazione:
a) lire 2.618.000.000 dal fondo per la concessione di mutui a favore dei consorzi industriali (ZIR) di cui alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
b) lire 2.000.000.000 dal fondo per la concessione di mutui alla industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8, costituito presso la Banca Nazionale del Lavoro.
2. Al recupero dei fondi di cui al comma 1 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto dei territorio.


Art.47
Variazioni al bilancio regionale
1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Cap. 11606
(D.V.)
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 3, punto 20, Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e L.R. 12 agosto 1997, n.21)
2000 lire 7.000.000.000
2001 lire 7.000.000.000
2002 lire 7.000.000.000
Cap. 12106
Imposta sul reddito. delle persone fisiche, comprese le ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art 1, lett. a) e d), della Legge 13 aprile 1983, n. 12.2)
2000 lire 59.180.000.000
2001 lire 28.010.000.000
Cap. 12107
Imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n.3, sostituito dall'art. 1, lett. a), della Legge 13 aprile 1983, n. 122)
2000 lire 46.000.000.000
2001 lire 46.000.000.000
Cap. 12201
Imposta di bollo e tassa di bollo sui documenti di trasporto (ali. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122)
2000 lire 5.000.000.000
2001 lire 5.000.000.000
2002 lire 4.950.000.000
Cap. 12203
Imposta ipotecaria (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122)
2000 lire 6.635.000.000
Cap.12205
Imposta di registro (art. 8, Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122)
2000 lire 23.500.000.000
2001 lire 18.390.000.000
SPESA
In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE
Cap.03066
Rimborsi ai titolari. di autorizzazioni o concessioni di coltivazione di cave dei contributi versati in applicazione dell'articolo 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (art. 2, L.R. 21 maggio 1998, n. 15)
2000 lire 50.000.000
2001 lire 60.000.000
2002 lire 50.000.000
Cap. 03147/02
Quota interessi delle rate di ammortamento di prestiti obbligazionari (art. 37, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 5, legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 1, commi 11 e 15, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
2000 lire 10.450.000.000
Cap. 03148/01
Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (D.L. 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3, comma 9, L.R 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
2000 lire 305.000.000

04 - ENTI LOCALI
Cap. 04018/02
Contributi ai consorzi per la gestione associata di servizi e l'esercizio di funzioni comunali (art. 20, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37)
2000 lire 1.000.000.000

05 - AMBIENTE
Cap. 05097
Contributi per la realizzazione di interventi nel settore della pesca e dell’ acquacoltura (art. 4, L.R. 23 giugno, 1998, n. 19)
2000 lire 1.000.000.000
Cap. 05102
Risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, e zootecniche (art. 59, L.R. 29 luglio 1998, n. 23)
2000 lire 450.000.000

07 - TURISMO
Cap.07061
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
2000 lire 12.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11061/01
Spese per l'istituzione del Catalogo generale della cultura sarda e per l'effettuazione del censimento del repertorio linguistico dei Sardi; per progetti finalizzati alla valorizzazione e alla diffusione della cultura e lingua sarda nell'ambito della formazione scolastica degli allievi e per l'aggiornamento del personale docente e direttivo e per la realizzazione nella scuola di progetti regionali e locali e integrativi degli interventi statali finalizzati alla tutela e alla valorizzazione della cultura e della lingua sarda (artt. 9, 10, 17 e 18, L.R. 15 ottobre 1997, n. 26)
2000 lire 300.000.000
In aumento

01 - PRESIDENZA
Cap. 01073
Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei Collegio Mediterraneo Universitario (C.M.U.) (art. 10, L.R. 11 aprile 1996, n. 19)
2000 lire 60.000.000

02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02053/01
(D. V.)
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale del ruolo unico dell’Amministrazione regionale o comunque in servizio presso l’Amministrazione regionale per missioni in territorio nazionale ed estero (R.D. 3 giugno 1926, n. 941, D.L. 21 agosto 1945, n. 540, D.L.P.R. 7 maggio 1948, n. 860, art. 10, L.R. 30 luglio 1970, n. 6, art. 6, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 5 dicembre 1979, n. 62, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 8 maggio 1984, n. 18)
2000 lire 4.000.000.000
Cap. 02104
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria, competenza nonché per la divulgazione dei progetti e delle ricerche nelle materie di revisione. legislativa (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 57, L.R. 15 aprile 1998, n. 11)
2000 lire 200.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE
Cap.03086
(N.I.) (1.1.1.4.6.1.01.01) (01.05)
Somme da corrispondere agli uffici dei territorio del Ministero delle Finanze per le spese postali sostenute per conto della Regione per il versamento della quota di imposta di bollo di competenza della Regione (spesa obbligatoria)
2000 lire 2.000.000
il capitolo 03086 è incluso nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 5.

04 - ENTI LOCALI
Cap. 04011
Contributi annui alle compagnie barracellari per spese generali e d'equipaggiamento e premi annui a favore delle compagnie barracellari che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali (artt. 28, comma 1, punto 2), e 29, L.R. 15 luglio 1988, n. 25)
2000 lire 1.000.000.000
Cap. 04019
Fondo per gli investimenti degli enti locali (L.R. 1° giugno 1993, n., 25, L.R. 9 giugno 1993, n. 26, art. 75, L.R. 7 aprile 1995,n. 6, art. 16, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 19, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 11, comma 2, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, L.R.. 1 giugno 1999, n. 21 e art. 10, comma 12, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4)
2000 lire 5.000.000.000
2001 lire 5.000.000.000
2002 lire 5.000.000.000
Cap.04062
Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la pulizia ed il riscaldamento di locali e per l’esercizio di impianti idrici, elettrici e per il gas.
2000 lire 353.000.000

05 - DIFESA AMBIENTE
Cap. 05082/01
(D.V.)
Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relativi a spese per l'applicazione della legge sulla pesca (T.U. approvato con il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, L.R. 7 marzo 1956, n. 37, art. 5, L.R. 29 dicembre 1983, n. 30 e art. 102, L.R. 4 giugno 1988, n. 11)
Cap.05084
Spese per la realizzazione di interventi di interesse collettivo a favore dell'industria peschereccia (art. 12, L.R. 5 marzo 1953, n. 2 e art. 3, comma 5, L.R. 23 giugno 1998, n. 19)
2000 lire 1.000.000.000
Cap. 05 102/01
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi ad indennizzi. agli allevatori ed ai, conduttori di fondi rustici per i danni al bestiame ed alle colture agricole provocati dalla selvaggina o comunque dalla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e delle zone di ripopolamento e cattura (art. 55, L.R. 28 aprile 1978, n. 32 e art. 47, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31)
2000 lire 450.000.000.
Cap. 05107/05
Spese per la stipula di convenzioni al fine della predisposizione del piano faunistico - venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti per le indagini, lo studio e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica (art. 90, comma 3, L.R. 29 luglio 1998, n. 23)
2000 lire 195.000.000
Cap. 05111/11
Spese per l'acquisizione, nolo e manutenzione di attrezzature e mezzi anche mobili e strutture
operative per l'attivazione ed il funzionamento delle fasi di prevenzione, previsione, soccorso e ripristino in materia di protezione civile e per l'organizzazione ed attuazione di programmi operativi di prevenzione, previsione e soccorso (art. 10, L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 e art. 9, commi 4 e 5, L.R. 21 settembre 1993, n. 46)
2000 lire 85.000.000
Cap. 05 111/15
Anticipazioni e contributi ai Comuni, Province e Comunità montane per interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche; rimborso agli stessi Enti delle spese anticipate per interventi. svolti su richiesta della Regione; - rimborsi ai Comuni delle spese anticipate a gruppi di volontari in occasione di eventi calamitosi; contributi a Comuni e Province per l'utilizzazione di attrezzature e mezzi regionali per sopperire a necessità dovute a situazioni d'emergenza (L.R. 21 novembre 1985, n. 28, art. 14, comma 3, art. 18, - L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 e art. 9, comma 6, L.R. 21 settembre 1993, n. 46)
2000 lire 2.700.000.000
Cap. 05111/16
Contributi alle associazioni di volontariato per le spese di assicurazione delle spese dei volontari e per le spese di acquisto e manutenzione di attrezzature; nonché rimborsi alle stesse associazioni per spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione infortuni in occasione di eventi calamitosi (art. 17, commi 2, 6 e 7, L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 e art. 9, L.R. 21 settembre 1993, n. 46)
2000 lire 115.000.000
Cap. 05112
(D.V.)
Contributi in conto giovani soci alle cooperative e società giovanili operanti nei settori forestale, dell'acquacoltura e dell'allevamento della selvaggina; contributi in conto capitale ed in conto interessi per l’attuazione di piani di trasformazione aziendale, o, in alternativa, contributi per la razionale coltivazione dei terreni; contributi per l'attivazione di consulenze; contributi in conto canoni di concessione o di affitto dei terreni; contributi in conto interessi per anticipazioni relativi ad importi dell'imposta sul valore aggiunto; contributo in conto capitale per lo svolgimento dell'attività nel settore della pesca; contributi per le spese relative agli acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e per le spese relative a prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri finanziari (artt. 4, 5, 6, 7 e 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 104, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, artt. 1 e 3, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 38, L.R. 7 aprile 1995 n.6 e art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
2000 lire 22.000.000.000
Cap. 05115
(Confluisce nel cap. 05112)
Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività nel settore delle pesca; contributo per le spese relative agli acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti per le spese relative a prestazioni di servizi ricevuti per interessi, sconti e altri oneri finanziari (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 104, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 3, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 38, L.R. 7 aprile 1995 n.6 e art. 40, comma 1, L.R., 10 novembre 1995, n. 28)
Soppresso
Cap. 05116
(Confluisce nel capitolo 05112)
Contributi in conto interessi per anticipazioni relativi ad importi dell'imposta sul valore aggiunto, (art. 1, L.R. 26 gennaio 1993 n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994,,n. 2, art. 29, L.R. 12, dicembre 1994, n. 36, art. 38, L.R. 7 aprile 1995 n.6 e art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
Soppresso
Cap.05301
Spese per l'acquisto, il noleggio e la gestione, di mezzi di trasporto terrestri, navali ed aerei e relativi allestimenti, necessari per l'espletamento dei compiti d'istituto del Corpo forestale o di vigilanza ambientale, ivi compresi la difesa dagli incendi boschivi e la collaborazione nelle attività di protezione civile (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 7, L.R. 18 giugno 1959, n. 13, L. 1 marzo 1975, n. 47, art. 27, L.R. 5 novembre 1985, n. 26 e L.R. 13 dicembre 1993, n. 53)
2000 lire 1.050.000.000
Cap.05308
(D.V.)
Spese per la difesa degli incendi boschivi escluse quelle relative alla manodopera e all'acquisto, noleggio e gestione dei mezzi; spese per la stipula di convenzioni con altre amministrazioni che partecipano all'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi; spese per la manutenzione degli impianti di telerilevamento incendi (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 7, L.R. 18 giugno 1959, n. 13, L.R. 1 marzo 1975, n. 47, art,. 27, L.R. 18 maggio 1982, n. 11, art. 79, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 1, L.R. 5 agosto 1985, n. 17)
2000 lire 605.000.000

07 - TURISMO
Cap. 07001/03
Contributi per promuovere manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico; contributo ai comuni di Lanusei e Villasimius per la partecipazione a manifestazioni di grande interesse turistico (art. 1, lett. c), L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 84, commi 2 e 3, L.R 30 aprile 1991, n. 13, art. 12, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 25, comma 4, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 37, L.R 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 25 maggio 1999, n. 18)
2000 lire 4.500.000.000 .
Cap. 07011
Contributo agli enti provinciali per il turismo ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (L.R. 3 giugno 1974, n. 10)
2000 lire 1.500.000.000
Cap.07025
(D.V.)
Contributi a cooperative e società giovanili per la creazione e l'adattamento di strutture ricettive anche mobili e per l'allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero, per gli acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri finanziari; contributi ai comuni per la creazione e l'adattamento di strutture ricettive da dare in gestione a società giovanili (art. 9, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 3, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 15, comma 1, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6); concorso negli interessi sui mutui concessi alle cooperative e società giovanili turistiche per l'acquisto, la creazione, l'adattamento e la gestione di strutture ricettive, l'allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero, nonché per l'organizzazione e la gestione di servizi volti allo sviluppo turistico (art.9, 1 comma, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 88, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 9, comma 7, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 28, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 20, comma 3, L.R. 15 aprile 1998, n. 1l); contributi in conto interessi per anticipazioni relative ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art, 1, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art 38, L.R. 7 aprile 1995, n.6)
2000 lire 32.300.000.000
2001 lire 32.700.000.000
Cap. 07045/04
Spese per la promozione e l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni nazionali o regionali e per agevolare la partecipazione di enti e privati a tali manifestazioni nazionali ed estere spese dirette a favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti il commercio, l'artigianato ed il turismo (artt. 1, 2 e 4, L.R. 6 aprile 1954, n. 5 e art. 70, L.R. 27 giugno 1986, n. 44); spese per partecipare a manifestazioni nazionali ed internazionali per lo svolgimento di campagne pubblicitarie ed iniziative similari (art. 60, comma 3, L.R. 3 1 ottobre 1991, n. 35 e art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)
2000 lire 12.000.000
Cap.07055
Somma da versare al fondo speciale istituito per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali; oneri per la gestione dello stesso fondo speciale (artt. 49, 50, 52, 55, 57, 58 e 59, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35, art. 42, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 14, comma 2, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 37, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, L.R 14 settembre 1993, n. 42, artt. 4, comma 1 e 3 e 26, L.R. 29 gennaio 1,994, n, 2.. art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1,995, n. 28, art. 36, lett. h), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, e art. 10, comma 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)
2000 lire 8.000.000.000
Cap.07064
Concorsi in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese individuali, societarie, cooperative o consortili operanti nei settori dei commercio, dei turismo, dei servizi o della ricerca scientifica e tecnologica, con la garanzia dei consorzi fidi costituiti tra imprese operanti nei predetti settori (artt. 67 e 68, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 8, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 11, L.R. 20 giugno 1989, n. 44 e art. 47, L.R. 30 aprile 1991, n. 13)
2000 lire 25.390.000.000
Cap.07070
(Confluisce nel cap.07025)
Concorso negli interessi sui mutui concessi alle cooperative e società giovanili turistiche per l'acquisto, la creazione, l'adattamento e la gestione di strutture ricettive, l'allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero, nonché per l'organizzazione e la gestione di servizi volti allo sviluppo turistico (art.9, 1 comma, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 88, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 9,comma 7, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 28, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 20, comma 3, L.R. 15 aprile 1998, n. 11)
Soppresso
Cap. 07070/01
Compensi agli Istituti di Credito convenzionati per l'istruttoria tecnica delle pratiche relative agli interventi nel settore dei turismo di cui all'articolo 9 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28 (art. 26, L.R. 7 giugno 1984, n. 28)
2000 lire 8.000.000.000
Cap.07078
(Confluisce nel cap.07025)
Contributi in conto interessi per anticipazioni relative ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (L. R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 1, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n.6)
Soppresso

10 - LAVORO
Cap. 10021
Contributo annuo alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi, operanti in Sardegna, per il conseguimento degli scopi previsti dallo Statuto dell'Unione stessa (L.R. 23 febbraio 1968, n. 14) e contributi ad altri enti operanti in Sardegna (art. 9, comma 2, L.R. 23 dicembre 1993, n. 54, art. 4, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 29, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 47, L.R. 15 aprile 1998, n. 11)
2000 lire 450.000.000
Cap.10137/01
Contributi alle cooperative e società giovanili che intraprendono o svolgono attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi; contributi per anticipazioni relative ad importi dell'imposta sul valore aggiunto, nonché per acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri finanziari (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 89, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 20, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 26, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 38 e L.R. aprile 1995, n. 6)
2000 lire 21.585.000.000
2001 lire 59.760.000.000
Cap. 10137/02
Compensi agli Istituti di credito convenzionati per l'istruttoria tecnica delle pratiche relative, agli interventi nel settore della produzione di beni e servizi di cui all'articolo 10 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28 (art. 26, L.R. 7 giugno 1984, n. 28)
2000 lire 2.000.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11078/04
(N.I.) (2.1.1.5.8.2.06.04) (05.04)
Finanziamenti agli enti per il diritto allo studio universitario per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore (L.R. 12 agosto 1997, n.21)
2000 lire 7.000.000.000
2001 lire 7.000.000.000
2002 lire 7.000.000.000
Cap. 11089/01
Contributi alla fondazione "Costantino Nivola" per spese di gestione (L.R. 31 luglio 1990, n. 35 e art. 4, comma 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)
2000 lire 50.000.000
Cap. 11089102
Contributi alla fondazione "Costantino Nivola" per l'organizzazione del premio triennale "Costantino Nivola" (L.R. 31 luglio 1990, n. 35, art. 13, comma 3, L.R. 9 giugno 1994, N. 27)
2000 lire 100.000.000
Cap. 11102/03
Contributi per lo, svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 76, L.R. 30 maggio 1988, n. 89, art. 56, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, artt. 15 e 16, comma 3, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 83, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 25, comma 6, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 48, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 50, commi 1 e 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 110, L.R. 10 novembre 1995, n.. 28, art.. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 2, L.R. !5 aprile 1998, n. 11 e art. 35, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)
2000 lire 1.150.000.000

12 - SANITA'
Cap. 12001/08
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo regionale per i servizi. Socio - assistenziali e per il finanziamento dei Progetti Obiettivo - Quote risorse regionali (L.R. 25 novembre 1983, n. 27, art. 19, L.R. 8 maggio 1983, n. 11, artt. 20 e 46, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 104, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 19, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 65, L.R., 28 aprile 1992, n. 6, art. 45, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 6, L.R. 14 settembre 1993, n. 43, art. 19, comma 2, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 43, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 14, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 56, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 68, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, L.R. 27 ottobre 1997, n. 31 e art. 5, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8)
2000 lire 10.000.000.000
Cap.12058
Contributo annuo all'Associazione sarda emodializzati (art. 16, L.R. 8 maggio 1985, n. 11)
2000 lire 30.000.000
2. Le somme stanziate in conto dei capitoli 05112, 07025 e 10137/01 e non utilizzate permangono nel conto dei residui sino ad esaurimento delle stesse
3. Nell’articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5 il riferimento al “capitolo 51011” deve intendersi al “capitolo 51010”.


Art.48
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 137.145.000.000 per l'anno 2000, in lire 118.600.000.000 per l'anno 2001, in lire 211.050.000.000 per l'anno 2002 ed in lire 2.500.000.000, per gli anni successivi, fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilancio della Regione per gli stessi anni.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000 - 2002 sono apportate le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Cap. 12106
Imposta sul reddito delle persone Fisiche, comprese le ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. a) e d), della Legge 13 aprile 1983, n. 122)
2000 lire 74.837.000.000
2001 lire 105.990.000.000
2002 lire 134.000.000.000
Cap. 12107
Imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n.3, sostituito dall' art. 1, lett. a), della Legge 13 aprile 1983, n. 122)
2002 lire 46.000.000.000
Cap. 12201
Imposta di bollo e tassa di bollo sui documenti di trasporto (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall' art. 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122)
2002 lire 50.000.000
Cap. 12203
Imposta ipotecaria (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122)
2000 lire 498.000.000
2001 lire 7.500.000.000
2002 lire 7.500.000.000
Cap. 12205
Imposta di registro (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122)
2001 lire 5.110.000.000
2002 lire 23.500.000.000
Cap.23201
(A. S.). (N. I.) 2.3.2
Quota dello Stato per le azioni positive per l'imprenditoria femminile (L. 25 febbraio 1992, n. 2 15)
Rif. cap. spesa 10208
Cap. 36103
Recuperi di somme assegnate ad istituti di credito su fondi di rotazione e simili (art. 6, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 6, L.R. 20 aprile 2000 n. 4 e art. 46 della presente legge)
2000 lire 4.618.000.000
SPESA
In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE
Cap.03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 39, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 5, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 1, comma 2, della presente legge)
2000 lire 44.000.000.000
Cap.03065
Spese per la partecipazione, in concorso con altri soggetti pubblici o privati ad enti, associazioni, consorzi e società consortili che si propongono al realizzazione di iniziative aventi particolare rilievo per lo sviluppo economico della Sardegna (art. 1, L.R. 23 agosto 1985, n. 21, art. 25, L.R. 26 gennaio 1989, n,. 5, art. 52, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, comma 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 45, comma 2, lett. a) della presente legge)
2000 lire 114.000.000
Cap. 03148/01
Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativi agli esercizi 1990 e 1991. (D.L. 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella L. 18 marzo 1993, n. 67, art. 63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3, comma 9, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
2000 lire 228.000.000

04 - ENTI LOCALI
Cap.04062
Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la pulizia ed il riscaldamento di locali e per l'esercizio di impianti idrici elettrici e per il gas
2000 lire 50.000.000

06 - AGRICOLTURA
Cap.06081
Interventi volti alla ricomposizione fondiaria (art. 19, L.R. 18 gennaio 1999, n. I art. 10, comma 7, della L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 15, comma 2, della presente legge)
2000 lire 1.300.000.000
Cap. 06229/05
Somme da versare al fondo di rotazione per la concessione di mutui agrituristici (art. 10, commi 2 e 3, L.R. 20 giugno 1986, n. 32 e art. 13, commi 1, 2 e 3, L.R. 23 giugno 1998. n. 18)
2000 lire 200.000.000
Cap. 06229/07
Contributi per la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali e internazionali a carattere sperimentale (art. 15, lett. d), L.R. 23 giugno 1998, n. 18)
2000 lire 100.000.000

07 - TURISMO
Cap. 07020
Incentivi finanziari e contributivi a favore delle imprese turistico alberghiere (art. 2 L. R. 11 marzo 1998, n. 9)
2000 lire 2.000.000.000'
Cap.07021
Versamenti ai fondi istituiti presso gli istituti di credito per la concessione di concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese turistiche (artt. 3 e 16, L.R. 14 settembre 1993, n. 40, art. 10, comma 8, L.R. 23 dicembre 1993, n. 54, art. 28, comma 3, L.R. 12 dicembre 1994, n.. 36, art 26, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 19, comma 1, L.R., 15 febbraio 1996, n. 9, art. 14, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 12, L.R. 11 marzo 1998, n. 9, art. 20, comma 2.L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 21, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 4, comma 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 45, comma 2, lett.b) della presente legge)
2000 lire 6.000.000.000
Cap. 07027/06
Versamenti ai fondi costituiti per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane (art. 3, comma 1, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 e art. 8, lett. b) L.R. 20 aprile 2000, n. 4)
2000 lire 1.000.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08109
Somme da versare al fondo per l'edilizia economica e popolare di cui alla L.R. 18 aprile 1975, n. 22 e per un programma straordinario integrativo per il biennio 1984 - 85 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 15, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 6, L.R. 31 dicembre 1984, n. 36, artt. 23 e 25, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 22, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, artt 29 e 31, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 18, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 6, L.R. 13 aprile 1990, n. 6, art. 22, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 39, commi 4, 5 e 10, L.R. 28 aprile .1992, n. 6, art. 14, commi 2 e 4, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 7, comma 1, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, artt. 8 e 14, comma 4, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 36, lett. m), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 10, comma 6, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 10, comma 8, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 35, L.R. 20 aprile 2000, n. 5 e art. 12, comma 4, della presente legge)
2000 lire 2.200.000.000
In aumento

01 - PRESIDENZA
Cap.01080
Fondo per l'attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi (art. 17, L.R. 30 giugno 1993, n. 27, art. 38 L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 8 1, L.R. 7 aprile 1995 n. 6, art. 40, comma 1, L.R. 11 novembre 1995, - n. 28, art. 44, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 30, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 36, lett. a), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, artt. 9 e 18, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, artt. 4, comma 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 23, comma - 1, della presente legge)
2000 lire 1.000.000.000
Cap. 01100
Finanziamento regionale per gli oneri e derivanti dall'attuazione dei programma di interventi volti a fronteggiare l’emergenza idrica da versare alla contabilità speciale di tesoreria di cui all'articolo 6. comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 28 giugno 1995 (art. 3, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e art. 14 della presente legge)
2000 lire 15.000.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 5 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e art. 1, comma 1, della presente legge)
2000 lire 5.100.000
2001 lire 16.960.000.000
2002 lire 13.000.000.000
Cap.03034/01
Versamento alla contabilità speciale di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268, di finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzione di iniziative previste dai relativi programmi esecutivi (art. 6, commi 6, 7, 8 e 9, L.R. 24 dicembre 199 1, n. 39, artt. 29, comma 7, e 56, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 1 e 11, comma 9, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 29, L.R. 20 aprile 1993,n. 17, art. 7, comma 10, e 11, comma 6, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, artt. 32, 37 e 49, comma 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 5, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, artt. 8, comma 1, e 49, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 22, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 17, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 4, comma 3 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e artt. 2, comma 2, e 9 della presente legge)
2000 lire 8.440.000
2001 lire 85.700.000.000
Cap.03056
Fondo per il finanziamento dei programmi integrati d'area (L.R. 26 febbraio 1996, n. 14, art. 23, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, artt. 21 e 22, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 8, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 10, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, art. 31, comma 2, legge regionale 20 aprile 2000, n. 5 e art. 11 della presente legge)
2002 lire 192.250.000.000
Cap. 03059/02
(N.I.) (2.1.2.1.0.3.12.32) (08.02)
Concorso della Regione nell'attuazione di programmi cofinanziati dallo Stato, dall'Unione Europea nonché derivanti dagli strumenti di programmazione negoziata (art. 3 della presente legge)
2000 lire 30.000.000.000
Cap. 03070/04
Interventi per favorire l'informatizzazione. e l'alfabetizzazione informatica, e linguistica (art. 34: L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 8 della presente legge)
2000 lire 500.000.000

09 - AMBIENTE
Cap.05085
(D.V.)
Premi alle imprese di pesca per il fermo temporaneo delle navi; indennità giornaliera ai componenti l'equipaggio e rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali (artt. 1, 2, e 3, L.R. 22 luglio 1991, n. 25, art. 6, L.R. 21 settembre 1993, n. 46, art. 22, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 41, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 98, art. 24, comma 1, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 45, comma 1, lett. a), della presente legge)
2000 lire 5.000.000.000

06 - AGRICOLTURA
Cap - 06151
Contributi per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (LL. 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 13.67, L.R. 14 dicembre 1976, n. 67, art. 13, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 9, comma 1, L.R - 28 aprile 1992, n. 6, art. 3 comma 3, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 35, comma 1, lett. o), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 14, L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 30, comma 2, della presente legge)
2000 lire 546.000.000
Cap - 06171
Contributi annui alle associazioni allevatori per l'attuazione dei programma annuale riguardante la tenuta dei libri genealogici e lo svolgimento dei controlli funzionali (L.R. 14 dicembre 1976, n. 67, art. 33, L.R. 7 maggio 1981, n. 14, art. 43, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 46, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 21, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e art. 30, comma 2, della presente legge)
2000 lire 542.000.000
Cap. 06215
(N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01)
Somme da trasferire alla contabilità speciale di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 per le finalità recate dal titolo di spesa 11.1.03 (art. 29 della presente legge)
2000 lire 11.000.000.000
Cap.06252
(N.I.) (1. 1. 1.6.3.2.10.10) (03. 10)
Contributo straordinario al Consorzio di bonifica. del Cixerri per l'approvvigionamento idrico delle zone irrigue gestite dallo stesso consorzio (art. 15, comma 1, della presente legge)
2000 lire 1.300.000.000
Cap.06339
(D. V.)
Somma da. ripartirsi tra gli enti e gli organismi pubblici soci dei Consorzio SAR (art. 56, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 28 della presente legge)
2000 lire 1.000.000.000

07 - TURISMO
Cap.07001/03
Contributi per promuovere manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico; contributo ai Comuni di Lanusei e Villasimius per la partecipazione a manifestazioni di grande interesse turistico (art. 1, lett. c), L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 84, commi 2 e 3, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 12, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 25, comma 4, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 37, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 25 maggio 1999, n. - 18 e art. 42 della presente legge)
2000 lire 315.000.000
Cap - 07026/01
Versamenti ai fondi istituiti presso gli istituti di credito per la concessione del concorso interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane (art. 7, lettere a), c) e d) L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, art. 28, comma 4, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 26, commi 2 e 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 40, comma 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 19, comma 2, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 14, comma 3, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 36, lett. g), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 40, comma 3, lett. a), L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 4, comma 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 27 della presente legge),
2000 lire 1.000.000.000
Cap. 07053/01
(N.I.) (2.1.1.6.3.2.10.25) (02.05)
Contributi alle Macro Organizzazioni Commerciali per l'acquisto di aziende o strutture nonché per l'acquisizione di società ed il potenziamento della fase di commercializzazione delle produzioni degli associati (art. 35 della presente legge)
2000 lire 4.000.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08029/05
Spese per l'attuazione di un programma pluriennale di opere pubbliche di interesse regionale (art, 7, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 5, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 6, comma 1 L.R. 8 marzo 1997,n. 8, art. 35, comma 1, lett. r), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 33, comma 2, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 11, comma 2, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 35, L.R. 20 aprile 2000, n. 5 e art. 12, comma 1, della presente legge)
2000 lire 13.360.000.000
2001 lire 4.140.000.000
Cap. 08035/03
Spese per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 9, L.R. 15 febbraio 1996 n. 9, art. 6, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art, 33, comma 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 11, comma 5, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 35, L.R. 20 aprile 2000, n. 5 e art. 12, comma 2, della presente legge)
2000 lire 6.000.000.000
2001 lire 6.950.000.000
Cap. 08059/03
Contributi ai Comuni ed alle Province per l'adeguamento degli edifici alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (art. 18, L.R. 30 agosto 1991, n. 32, art. 4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 35, L.R. 20 aprile 2000, n. 5 e art. 12, comma 3, della presente legge)
2000 lire 2.340.000.000
Cap. 08108
(N.I.) (1.1.1.5.8.2.07.26) (04.01)
Contributo straordinario per le spese relative alla liquidazione dei consorzio fra gli istituti autonomi per le case popolari (art. 41 della presente legge)
2000 lire 300.000.000
Cap. 08115/04
Finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere, architettoniche negli edifici privati (art. 18, comma 3, L.R. 30 agosto 1991, n. 32, art. 15, comma 2, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 15, comma 3, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 3, comma 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 12, comma 5, della presente
2000 lire 2.200.000.000
Cap. 08183
(N I) (2.1.2.1.0.3.10.15) (03.03)
Spese integrative per la realizzazione della Stazione marittima di Portotorres (art. 12, comma 6, della presente legge)
2000 lire 1.000.000.000

09 - INDUSTRIA
Cap. 09036/01
Finanziamenti alla Società Investimenti Programma Alimentare Sardo (SIPAS) per l'esecuzione delle opere relative alla realizzazione di un sistema regionale atto alla soluzione dei problemi derivanti dalle acque di vegetazione della molitura delle olive e dal siero/scotta della lavorazione del latte - Quota regionale (art. 46, L.R 22 gennaio 1990, n. 1 e art. 31 della presente legge)
2000 lire 1.652.000.000
Cap. 09041/01
(N.I.) (2.1.2.8.0.3.12.32) (03.02)
Versamento alla contabilità speciale di - cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, di finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzione di iniziative a sostegno dell'attività produttiva previste dai relativi programmi di intervento (art. 2, comma 4, della presente legge)
2000 lire 3.000.000.000
Cap. 09045/08
Fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali (art. 3, 4 e 16, L.R. 20 giugno 1989, n. 44, art. 31, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 31, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 171, art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 28, comma 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. .4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 45, comma 1, lett. b) della presente legge)
2000 lire 500.000.000

10 - LAVORO
Cap. 10136/04
Contributi agli enti locali promotori di progetti di lavori socialmente utili e di pubblica utilità per l’affidamento a terzi convenzionati di servizi (art.15, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 e articolo 25 della presente legge)
2000 lire 8.000.000.000
Cap.10207
(N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.02) (02.09)
Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile (L. 25 febbraio 1992, n. 2l5 e art. 33 della presente legge)
2000 lire 1.250.000.000
Cap.10208
(A.S.) (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.02) (02.09)
Assegnazioni statali a sostegno dell'imprenditoria femminile (L. 25 febbraio 1992, n. 215 e art. 33 della presente legge)
Rif. cap. entrata 23201

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11061/05,
(D.V.)
Finanziamenti alle Università di Cagliari e di Sassari per l'espletamento dei corsi universitari nelle aree disciplinari di cui all'articolo 17, comma 2, L.R. n. 26 dei 1997 (art. 19, L.R.. 15 ottobre 1997, n. 26 e art. 6 della presente legge)
2001 lire 1.600.000.000
2002 lire 1.600.000.000
Cap. 11097/01
Interventi per l'attivazione del Servizio bibliotecario nazionale; per l'automazione dei cataloghi delle biblioteche dei comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano e di quella provinciale di Cagliari; per il recupero, ordinamento, inventariazione, valorizzazione del patrimonio archivistico - storico di Comuni della Sardegna (artt.92, lett.e), e 93, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, azioni 7 a/2, 7 a/3 e 7 a/4 dei programma di progetti speciali approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989, art 12, L.R. 26 gennaio 1989, n.5, L.R. 30 giugno 1993, n.27, art.38, L.R. 29 gennaio 1994, n.2 e art. 4 della presente legge)
2000 lire 3.000.000.000
2001 lire 3.000.000.000
2002 lire 3.000.000.000
Cap. 111129
Contributi agli enti locali per l'affidamento dei servizi relativi ad aree archeologiche, biblioteche e musei (art. 38, L.R. 20 aprile 2000 e art. 7 della presente legge)
2000 lire 8.500.000.000
Cap. 11135/01
(N.I.) (1. 1. 1.6.2.2.08.09) (05.04)
Contributo straordinario al Comitato organizzatore dei. campionati studenteschi di calcio per l'organizzazione in Sardegna della stessa iniziativa delle relative manifestazioni collaterali (art. 10 della presente legge)
2000 lire 350.000.000

12 - SANITA'
Cap. 12001/18
(NI) (2.1.1.4.2.3.08.07) (05.01)
Contributo straordinario all'Ente morale "S. Giovanni Battista di Ploaghe" per il ripiano dei disavanzi di esercizio (art. 19 della presente legge)
2000 lire 500.000.000
Cap 12001/19
(NA.) (2.1.1.4.2.3.08.07) (05.01)
Contributo all'associazione "Cooperazione e confronto di Serdiana per l’avvio dell’attività d'istituto (art. 20 della presente legge)
2000 lire 150.000.000
2001 lire 250.000.000
2002 lire 250.000.000
Cap. 12160/02
Contributo straordinario all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per lo svolgimento di compiti conseguenti alla entrata in vigore del mercato unico europeo, per gli esami di laboratorio per il piano di brucellosi ovi - caprina e per gli esami della qualità del latte (art. 66, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 52, comma 3, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 36, comma 5, L.R. 8 marzo 1997, n. 8); quota di cofinanziamento regionale per l’eradicazione della peste suina africana (art. 21 della presente legge)
2000 lire 300.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 settembre 2000

Floris