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Legge Regionale 3 novembre 2000, n. 20

Istituzione della Consulta delle elette della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Istituzione
1. E’ istituita la Consulta delle elette della Sardegna.
2. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale. L’Ufficio di presidenza del Consiglio fornisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.


Art.2
Compiti
l. La Consulta delle elette si pone i seguenti compiti prioritari:
a) sviluppare in tutte le donne il senso di una responsabile partecipazione attiva 1 alla vita politica ed amministrativa;
b) promuovere iniziative tese ad incrementare il numero delle elette ed accrescere il contributo delle donne alla definizione dei principi che regolano i rapporti all’interno della società;
c) offrire informazione e collaborazione all’interno e all’esterno della Consulta;
d) creare occasioni permanenti formazione e di aggiornamento sull’amministrazione della cosa pubblica, promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione e nella vita politica;
e) promuovere il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative locali, nazionali ed europee che si svolgono in Sardegna;
f) favorire la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono di competenza delle assemblee;
g) agevolare i contatti con le istituzioni;
h) valorizzare ruolo e iniziative delle elette


Art.3
Costituzione, organizzazione e funzionamento
l. La Consulta è costituita dalle donne elette e nominate negli organismi istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, dalle Presidenti delle Consulte femminili, delle Commissioni pari opportunità e Consigliere di parità.
2. La Consulta adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento interno che ne disciplina l’organizzazione e le regole di funzionamento.
3. In sede di prima applicazione della presente legge la Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale.


Art.4
Attività programmatoria
l. La Consulta invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull’attività svolta e su quella programmata per l’anno in corso.


Art.5
Norma finanziaria
l. Le spese previste per l’attuazione della presente legge sono valutate in lire 100.000.000 annue, alle stesse si provvede con il bilancio interno del Consiglio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 3 novembre 2000

Floris