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Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 25

Interventi a favore del lavoro.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Contributi per le assunzioni di lavoratori
l. Per l’erogazione di contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro previsti dall’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36, è autorizzato, nell'anno 2000, l’ulteriore stanziamento di lire 50.000.000.000 (cap. 10140).

Art.2
Formazione aziendale e borse di studio
1. In armonia con le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari (CE) n. 1260/99 e n. 1262/99, al fine di favorire l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e di adulti, è autorizzato il pagamento delle somme occorrenti per la realizzazione dei programmi di interventi formativi aziendali, finalizzati all’assunzione di giovani e di adulti disoccupati, di cui al bando previsto ed approvato con delibera della Giunta regionale n. 19/25 del 2 maggio 2000; a tal fine è autorizzata, nell’anno 2000, la spesa di lire 63.000.000.000 (cap. 10001).
2. Sul capitolo 11139/01 è disposto per l’anno 2000 l’ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000.


Art.3
Centro regionale agrario sperimentale
l. Sul Capitolo 06272 è disposto per l’anno 2000 l’ulteriore stanziamento di lire 1.700.000.000.
2. Il limite di impegno di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, è ridotto nell’anno 2000 di lire 1.700.000.000.


Art.4
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono determinati in lire 115.700.000.000 per l’anno 2000 e fanno carico ai sottocitati capitoli del bilancio della Regione per lo stesso anno; agli stessi oneri si f a fronte:
a) quanto a lire 19.000.000.000 con l'utilizzo di pari disponibilità recate dal capitolo 10001 per l’anno 2000;
b) quanto a lire 96.700.000.000 con gli storni di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03015 -
Fondo da ripartire per gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva per il personale dell’Ente Foreste della Sardegna (art. 10, L.R. 9 giugno 1999, n. 24 e art. 4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)
lire 15.000.000.000

Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 39, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 5, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 34, L.R. 20 aprile 2000, n. 5)
lire 30.000.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 6 della tabella B allegata alla L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

Cap. 03145 -
Spese per l’ottenimento dei mutui e il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti.in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27 art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 34, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 e art. 3, L.R. 20 aprile 20,00, n. 4), (spesa obbligatoria)
lire 20.000.000.000

Cap. 03150/01 -
Quota di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento da parte dei comuni degli interventi destinati alle iniziative per lo sviluppo e l’occupazione previste dall’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (art. 23, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
lire 10.000.000.000

Cap. 03150/02 -
Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento da parte dei comuni degli interventi destinati alle iniziative per lo sviluppo e l’occupazione previste dall’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (art. 23, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
lire 20.000.000.000

06 - AGRICOLTURA
Cap. 06060 -
Concorsi negli interessi sui mutui contratti per l’attuazione di piani organici di trasformazione aziendale per la realizzazione di strutture cooperative occorrenti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici e per altre opere di miglioramento fondiario e agrario (artt. 1 e 8, L.R. 8 luglio 1975, n. 30, art. 17, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 19, L.R. 23 novembre 1979, n. 60, art. 19, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, art. 30, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 30, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 11, comma 7, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 25, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 14, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 11, comma 3, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 20, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 20, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 14, comma 2, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 10, comma 2, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 3, comma 3, L.R. 25 maggio 1999, n. 18 e art. 4, comma 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)
lire 1.700.000.000

In aumento
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06272 -
Contributo annuo al Centro regionale agrario sperimentale - quota per spese correnti - (art. 10, L.R. 19 giugno 1956, n. 22 e art. 3, comma 2, della presente legge)
lire 1.700.000.000

10 - LAVORO
Cap. 10001 -
Spese per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, art. 28, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 28, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 36, L.R. 20 aprile 2000, n. 5)
lire 44.000.000.000

Cap. 10140 -
Contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali e assistenziali per favorire l’assunzione di lavoratori (art. 1, L.R. 24 dicembre 1998, n. 36)
lire 50.000.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11139/01
Saldo d’impegni di esercizi decorsi relativi a borse di studio per favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corsi post - universitari, finalizzati al conseguimento di titoli di perfezionamento e di specializzazione; spese accessorie (artt. 21, 22, 23, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 25, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 6, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 39, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 44, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 43, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9)
lire 1.000.000.000
3. Le somme stanziate in conto dei capitoli 10010 e 10140, qualora non impegnate alla data del 31 dicembre 2000, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.


Art.5
Entrata in vigore
l. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 28 dicembre 2000

Floris