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Legge Regionale 1 luglio 2002, n. 10

Adempimenti conseguenti alla istitu­zione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Elezioni degli organi provinciali
1. In attuazione del generale riassetto delle circoscrizioni provinciali nel territo­rio della Regione sarda, disciplinato dal Capo I della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, sia le province della Sardegna istitu­ite dalla legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, d’ora in avanti denominate “nuove pro­vince”, sia quelle preesistenti sono delimi­tate così come previsto nello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 e pub­blicato sul Bollettino ufficiale della Re­gione n. 11 del 9 aprile 1999.
2. Le elezioni degli organi delle nuove province hanno luogo nell’ordinario turno di elezioni amministrative dell’anno 2003. Conseguentemente scade di diritto il mandato degli organi delle province preesistenti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari e si procede al loro rinnovo nella stessa data.


Art.2
Commissario regionale
1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1997 è inserito il seguente:
“Art. 10 bis - Commissario regionale
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge che istituisce una nuova provincia, la Giunta regionale nomina un commissario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla sua istituzione fino all’insediamento degli organi elettivi.
2. Il commissario è scelto prioritariamente fra i dirigenti dell’amministrazione regio­nale in servizio in uffici collocati nel terri­torio della nuova provincia.”.


Art.3
Sedi provvisorie
1. Dopo l’articolo 10 della legge regio­nale n. 4 del 1997 è inserito il seguente:
“Art. 10 ter - Sedi provvisorie
1. Il commissario regionale individua le sedi provvisorie degli organi e degli uffici della nuova provincia, avvalendosi prefe­ribilmente di locali della provincia e in subordine, previa stipula degli opportuni accordi con le amministrazioni competen­ti, dei locali sede di uffici dell’amministra­zione e degli enti regionali, ovvero dei co­muni e delle comunità montane, o comun­que nella disponibilità dei medesimi.
2. Le sedi devono essere prescelte in modo tale da arrecare il minor pregiudizio possibile alle decisioni sulle sedi definitive degli uffici e sul capoluogo, che compe­tono agli organi elettivi della provincia.”.


Art.4
Capoluogo
1. Dopo l’articolo 10 della legge regio­nale n. 4 del 1997 è inserito il seguente:
“Art. 10 quater - Capoluogo
1. I capoluoghi delle nuove province sono determinati dai consigli provinciali delle medesime con norma statutaria ap­provata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio provinciale. Lo statuto può stabilire la sede di organi del­la provincia in comuni diversi dal capoluo­go, ovvero può attribuire la qualifica di capoluogo ad una pluralità di comuni, purché essi siano sede di organi della provincia.”.
2. Sono abrogati i commi 7 ed 8 dell’ar­ticolo 4 della legge regionale n. 4 del 1997.


Art.5
Rapporti patrimoniali e finanziari
l. L’articolo 11 della legge regionale n. 4 del 1997 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 - Rapporti patrimoniali e finanziari
1. Le province preesistenti e quelle ridelimitate devono garantire alle nuove, in proporzione al territorio e alla popola­zione trasferiti, il personale, i beni, gli stru­menti operativi e le risorse finanziarie ade­guati. Fermo restando che i beni immobili situati nel territorio della nuova provincia sono assegnati di diritto alla medesima, può essere decisa anche la cessione alla nuova provincia dei beni immobili, situati nel residuo territorio della provincia preesistente, che non siano più necessari al suo funzionamento a seguito della riduzione delle sue dimensioni.
2. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni antecedenti la data delle elezioni degli organi delle nuove province, le province preesistenti, di concerto con i commissari nominati dalla Giunta regionale per curare gli adempimenti conseguenti all’istituzione delle nuove province, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica del personale accertano lo stato di consistenza del proprio patrimonio. Entro lo stesso termine le province preesistenti determinano la misura dell’anticipazione finanziaria da attribuire in via provvisoria alle nuove province e deliberano il distacco del personale occorrente ad assicurare l’ordinato avvio del funzionamento delle medesime. In caso di inadempienza, il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali procede, senza alcun indugio, alla nomina di un commissario ad acta, previa fissazione alla provincia di un termine entro cui provvedere non superiore a sette giorni.
3. I rapporti patrimoniali e finanziari tra le province di nuova istituzione e quelle preesistenti sono definitivamente regolati, d’intesa fra le medesime, entro un anno dalle prime elezioni degli organi delle nuove province.
4. Decorso tale termine, qualora una delle province lo richieda, i rapporti patrimoniali e finanziari sono definiti con provvedimento dell’Assessore, sentite le province interessate.
5. Il comma 4 si applica anche, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai rapporti ancora non definiti fra la provincia di Oristano e le province di Cagliari e Nuoro.”.


Art.6
Collegi elettorali
1. Nel Capo II della legge regionale n. 4 del 1997, dopo l’articolo 20 è aggiunto il seguente:
“Art. 20 bis - Collegi elettorali
l. In ogni provincia sono costituiti tan­ti collegi quanti sono i consiglieri provin­ciali ad essa assegnati.
2. A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spet­tanti alla provincia.
3. Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi per l’elezione dei consigli delle province della Sardegna sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, ed emanate con decreto del presidente della Regione, sulla base dei seguenti criteri:
a) deve essere prioritariamente garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;
b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari, e per quanto possibile non devono divi­dere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro in­terno più collegi;
c) le dimensioni demografiche dei collegi devono essere il più possibile omoge­nee, per quanto consentito dal rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b).
4. La proposta dell’Assessore compe­tente in materia di enti locali è definita sulla base delle indicazioni formulate, en­tro due mesi dal suo insediamento, da una commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali, nominata dall’Assessore e composta dal direttore regionale dell’Istituto nazionale di stati­stica, o da un suo delegato, che la presie­de, e da due altri esperti in materie atti­nenti ai compiti che la commissione è chia­mata a svolgere.
5. La proposta, prima della sua appro­vazione da parte della Giunta regionale, è trasmessa al Consiglio regionale, ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione permanente competente per materia; laddove la proposta si discosti dalle indicazioni della commissione di esperti, l’Assessore deve indicarne i motivi; il pa­rere va espresso entro venti giorni dalla ricezione della proposta, decorsi i quali si prescinde da esso. Qualora il decreto non fosse conforme al parere consiliare, il Presidente della Regione, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve invia­re al Consiglio regionale una relazione con­tenente adeguata motivazione.
6. La commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali, composta a norma del comma 4, è nomina­ta dopo ogni modifica delle circoscrizioni provinciali o del numero dei consiglieri assegnati alle province e dopo ogni censi­mento generale della popolazione.”.


Art.7
Definizione dei collegi elettorali in sede di prima applicazione
l. In sede di prima applicazione, i com­missari regionali di cui all’articolo 10 bis della legge regionale n. 4 del 1997 e la commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali di cui al­l’articolo 20 bis della medesima legge sono nominati entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sen­tite le province preesistenti interessate.
2. Qualora alla data del 31 gennaio 2003 gli organi competenti non abbiano conclu­so il procedimento per la revisione dei col­legi elettorali, la competenza è trasferita al Presidente della Regione, che emana improrogabilmente entro i sette giorni suc­cessivi il relativo decreto.


Art.8
Incompatibilità
1. Le funzioni di Presidente di Provincia e di Assessore provinciale sono incompatibili con qualsiasi carica istituzionale salvo i casi previsti dallo Statuto speciale per la Sardegna, nonché con qualsiasi incarico di consulenza o collaborazione con strutture istituzionali e strumentali della Regione.


Art.9
Normativa sul riordino istituzionale
1. La Giunta regionale, al fine di armonizzare i compiti e le funzioni degli enti intermedi territoriali e settoriali sentite le associazioni delle autonomie locali, propone al Consiglio entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge una apposita normativa di riordino istituzionale che disciplini le diverse funzioni del complessivo ordinamento autonomistico.

Art.10
Composizione dei Consigli comunali
1. Nei comuni della Sardegna il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
b) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
c) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
d) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
e) da 12 membri negli altri comuni.
2. Nei comuni capoluogo di provincia con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti il numero dei membri del consi­glio comunale è pari a quello dei comuni appartenenti alla fascia demografica im­mediatamente superiore.


Art.11
Indennità degli amministratori degli enti locali
l. Per gli amministratori degli enti locali della Sardegna la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di pre­senza è determinata, senza maggiori one­ri a carico del bilancio dello Stato o della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, qualora istituita, ovvero sentite le associazioni maggiormente rappresenta­tive degli amministratori locali. Il decreto del Presidente della Regione è emana­to e periodicamente aggiornato nel rispetto dei criteri indicati dal comma 8 dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e delle altre norme in materia recate dal medesimo decreto legislativo.
2. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1, nei comuni capoluogo del­le nuove province non si applicano le nor­me che incrementano le indennità degli amministratori in relazione alla qualità di capoluogo del comune.


Art.12
Modificazione delle circoscrizioni provinciali
1. La denominazione del Capo II della legge regionale n. 4 del 1997 è sostituita dalla seguente: “Istituzione di nuove pronvince, fusione di province esistenti e modificazione delle circoscrizioni provinciali.
2. L’articolo 13 della legge regionale n 4 del 1997 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 - Modificazione delle circoscrizio­ni provinciali
1. I comuni esercitano l’iniziativa per la modificazione delle circoscrizioni provin­ciali, ai sensi dell’articolo 133 della Costi­tuzione, approvando, a maggioranza asso­luta dei consiglieri assegnati, una delibe­razione con la quale si richiede il passag­gio ad altra provincia. Non possono eser­citare l’iniziativa i comuni che abbiano mutato provincia nei dieci anni preceden­ti in applicazione del presente articolo.
2. Ad entrambe le circoscrizioni provin­ciali risultanti dalla richiesta non si appli­cano i requisiti di cui all’articolo 3, mentre è necessario il rispetto dei criteri indicati dall’articolo 2.
3. Non sono ammesse discontinuità ter­ritoriali nelle circoscrizioni provinciali ri­sultanti dalla proposta, salvo che per i territori delle isole minori e delle eventua­li isole amministrative di comuni facenti parte di altra provincia. Tuttavia il passaggio ad altra provincia può essere ri­chiesto anche da comuni il cui territorio non si trova al confine fra due province, purché identiche deliberazioni siano adottate, in un arco di tempo non superiore a sei mesi, anche da altri comuni la cui adesio­ne all’iniziativa garantisca la continuità territoriale delle province e purché le cir­coscrizioni provinciali risultanti dalle loro deliberazioni rispondano ai requisiti di cui all’articolo 2.
4. Le deliberazioni dei comuni, divenu­te esecutive, sono trasmesse all’Assesso­re, il quale accerta che le stesse risponda­no ai requisiti di cui ai commi 1 e 3 e ne dà atto con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Contestualmente all’emanazione del decreto di cui al comma 4, l’Assessore in­vita le province le cui circoscrizioni sono interessate dalla proposta ad esprimere il proprio parere con deliberazione consiliare entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del­la Regione del decreto stesso.
6. Decorsi due mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale del­la Regione del decreto di cui al comma 4, la Giunta regionale, valutati i pareri delle province qualora pervenuti e verificato che il territorio delle province risultanti dalla proposta di variazione risponde ai criteri di cui all’articolo 2, presenta il disegno di legge concernente la modificazione delle circoscrizioni provinciali.
7. Alle province ridelimitate si applica­no, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 11 e 12.”.
3. In sede di prima applicazione, la procedura di modifica delle circoscrizioni provinciali di cui al presente articolo deve concludersi improrogabilmente entro i termini stabiliti dal comma 2 dell’articolo 7.
4. Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale n. 4 del 1997 sono abrogati.


Art.13
Istituzione di nuove province e fusione di province esistenti
1. L’articolo 19 della legge regionale n. 4 del 1997 è sostituito dal seguente:
“Art. 19 - Istituzione di nuove province e fusione di province esistenti
1. I comuni esercitano l’iniziativa per l’istituzione di nuove province e la fusione di province esistenti, ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione, approvando, a mag­gioranza assoluta dei consiglieri assegna­ti, una deliberazione che contiene l’elenco dei comuni compresi nell’ambito della pro­vincia di cui si propone l’istituzione, ovve­ro l’indicazione della provincia con la qua­le si propone la fusione, e la denominazio­ne della nuova provincia ovvero della provincia risultante dalla fusione. L’iniziativa deve essere assunta, in un arco di tempo non superiore a sei mesi, da almeno i due terzi dei comuni dell’area che si propone di costituire in nuova provincia o della provincia che si propone di fondere con altra già esistente, che rappresentino al­meno i due terzi della popolazione della nuova provincia o di quella da fondere.
2. Sia la provincia della quale si chiede l’istituzione che le altre risultanti dall’accoglimento dell’iniziativa devono possedere i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3.
3. Le deliberazioni dei comuni, divenu­te esecutive, sono trasmesse all’Assesso­re, il quale accerta che le stesse risponda­no ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 e ne dà atto con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Contestualmente all’emanazione del decreto di cui al comma 3, l’Assessore in­vita le province le cui circoscrizioni sono interessate dalla proposta ed i comuni compresi nell’ambito della provincia da istituire, ovvero di quelle da fondere, che non abbiano assunto l’iniziativa, ad espri­mere il proprio parere, con deliberazione consiliare, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino uffi­ciale della Regione del decreto stesso.
5. Decorsi tre mesi dalla data di pubbli­cazione del decreto di cui al comma 3, l’Assessore riferisce al Consiglio regionale sull’iniziativa per l’istituzione della nuova provincia ovvero per la fusione di province esistenti.
6. Il Consiglio regionale, qualora riten­ga che le province risultanti dalla propo­sta rispondono ai criteri di cui all’articolo 2, delibera di dar luogo a referendum per la consultazione della popolazione delle province interessate.
7. Il quesito da sottoporre a referendum è espresso con la formula: “Volete voi che sia istituita una nuova provincia, denominata ....., comprendente i territori dei comuni di .....?”, ovvero con la formula: “Volete voi che la provincia di ..... sia fusa con la provincia di .....?”.
8. Non appena avuta comunicazione della deliberazione adottata dal Consiglio regionale, il Presidente della Regione indice il referendum fissandolo per il giorno deliberato dalla Giunta regionale.
9. La proposta sottoposta a referendum è approvata se partecipa al voto un terzo degli aventi diritto e se ottiene la risposta affermativa della maggioranza dei voti validi. Altrimenti essa è respinta e non può essere riproposta prima che siano trascorsi cinque anni.
10. Si applicano, in quanto compatibili le norme di cui alla legge regionale 17 mag­gio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 della Statuto speciale per la Sardegna) e suc­cessive modificazioni e integrazioni.
11. Entro un mese dalla proclamazione del risultato favorevole del referendum, e in conformità al suo esito, la Giunta regio­nale presenta il disegno di legge concer­nente la modificazione delle circoscrizioni provinciali.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 11 e 12.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 1 luglio 2002

Pili