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Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 11

Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Programmazione del fabbisogno di personale
1. Prima del comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), è inserito il seguente:
“01. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, l’Amministrazione e gli enti sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.”.


Art.2
Selezioni interne
1. Le disposizioni del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001 per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali che disciplinano le selezioni interne per la progressione verticale trovano attuazione, una volta soltanto, nella fase di prima applicazione dello stesso contratto, relativamente ad un numero di posti non superiore al 50 per cento di quelli vacanti in ciascuna categoria e distintamente per il personale dell’Amministrazione escluso il Corpo forestale, per il personale del Corpo medesimo e per il personale degli enti, fatti salvi i concorsi pubblici banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.3
Inquadramento di personale a termine
1. L’Amministrazione e gli enti regionali sono autorizzati ad inquadrare nei propri ruoli organici i soggetti impiegati, presso la stessa Amministrazione e gli enti, in lavori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’Amministrazione regionale e gli enti sono altresì autorizzati ad inquadrare nei propri ruoli organici i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunti in applicazione della legge regionale 29 maggio 1996, n. 22, il cui rapporto di lavoro a termine sia in atto, ovvero sia stato prorogato per almeno una volta e per un periodo pari al primo, a condizione che l’assunzione abbia avuto luogo a seguito di procedure selettive pubbliche ovvero di accertamento dell’idoneità professionale ai sensi della legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, nonché il personale con contratto a tempo determinato dell’Agenzia regionale del lavoro. Per il personale dell’Agenzia l’applicazione del presente comma non comporta l’inquadramento nel ruolo regionale.
3. Gli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti nei limiti dei posti e risulteranno vacanti a conclusione delle selezioni interne previste dall’articolo 2 per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali, secondo l’ordine di graduatorie formate sulla base della durata del servizio e con effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di approvazione delle graduatorie dei concorsi medesimi. Per soggetti di cui al comma 1 l’inquadramento ha luogo nel livello iniziale della categoria in cui sono comprese le attività per le quali ha avuto luogo la chiamata dall’ufficio del lavoro; per i dipendenti di cui al comma 2 nel livello economico iniziale delle categorie corrispondenti alle qualifiche per le quali erano state indette le selezioni o effettuato l’accertamento dell’idoneità.
4. I termini di cui alle leggi regionali 1° agosto 2000, n. 16, e 13 agosto 2001, n. 13, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, compresi quelli rimasti esclusi dall’applicazione del comma 3, sono prorogati sino all’inquadramento nel ruolo unico regionale.
5. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati per il 2002 in euro 1.860.000 e, per gli anni successivi, in euro 7.338.000, gravano sugli stanziamenti recati dalle UPB S02.045, S02.067 e S02.068 a copertura delle assunzioni previste nelle dotazioni organiche nel piano del triennio 2000-2002.


Art.4
Modifiche alle norme sulla prima costituzione della dirigenza nell’Amministrazione e negli enti regionali
1. All’articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 2 dopo le parole “dipendenti del ruolo unico dell’Amministrazione”, sono inserite le parole “e degli enti”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Hanno comunque titolo all’attribuzione della qualifica di dirigente i dipendenti del ruolo unico dell’Amministrazione che, inquadrati in fascia apicale al 31 dicembre 1985, abbiano un’anzianità riconosciuta non inferiore a 22 anni al 1° gennaio 1998 ed abbiano svolto per almeno 12 anni alla stessa data le funzioni di cui al comma 3; in tal caso non opera la riduzione degli anni d’esercizio delle funzioni di direzione prevista dalla lettera c) del comma 2.”;
c) nel comma 3 è soppressa la parola “effettivo”;
d) nei commi 5 e 9 le parole “75 per cento” sono sostituite dalle parole “90 per cento”;
e) il comma 10 è abrogato.


Art.5
Applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 al personale degli IACP
1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 69 della legge regionale n. 31 deL 1998 è inserita la seguente:
“o bis) Istituti Autonomi Case Popolar (IACP).”.


Art.6
Risorse aggiuntive per la contrattazione 2000-2001
1. Le risorse finanziarie per la contrattazione collettiva 2000-2001, definite ai sensi dell’articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, sono incrementate di euro 15.000.000 mediante utilizzo delle somme disponibili sulla UPB S02.045, conservate nel conto dei residui ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 17 fermo restando che il limite di spesa a regime che la Giunta regionale può autorizzare è stabilito in euro 19.000.000.
2. Nella formulazione degli indirizzi per la contrattazione, ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998, la Giunta regionale, nel disporre il riparto delle risorse per le due aree di contrattazione deve assicurare che un’adeguata quota delle risorse per il contratto del personale non dirigente sia destinata alla progressione professionale all’interno delle categorie prevista dal vigente contratto.
3. Per la definizione delle misure perequative ai sensi dell’articolo 84 del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001 per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali, è autorizzata una ulteriore spesa di euro 539.000, a valere sulle risorse indicate nel comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 luglio 2002

Pili