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Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 12

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Rinvio alle norme generali sugli enti regionali
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, è sostituito dal seguente:
“4. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le leggi riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e in particolare la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell’Ente sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge regionale 19 novembre 1998, n. 31.”.


Art.2
Funzioni dell’Ente
1. La lettera c) del comma I dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituita dalla seguente:
“c) concorrere, anche con l’apporto di propri mezzi e proprio personale, alle campagne antincendio, secondo il Piano regionale antincendio, anche al di fuori dei territori amministrati;”.
2. La lettera f) del medesimo comma è sostituita dalla seguente:
“f) svolgere attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato;”.
3. Al termine del medesimo comma è aggiunta la seguente lettera:
“n1) rendere fruibili dalle popolazioni le aree demaniali regionali che ricadono nelle competenze dell’Ente, anche con la realizzazione di aree attrezzate e parchi.”.


Art.3
Presidente
1. Il comma I dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente:
“1. Il Presidente è nominato fra i consiglieri di amministrazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.”.


Art.4
Consiglio di amministrazione
1. I commi da 1 a 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 1999 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Due consiglieri, esperti in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea e di esperienza maturata nell’amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, sono designati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente.
3. Tre consiglieri, scelti tra i sindaci in carica, all’atto della nomina, in comuni in cui siano presenti terreni amministrati a qualsiasi titolo dall’Ente, sono eletti, con voto limitato a due, dal Consiglio delle autonomie locali o dal Consiglio regionale nelle more della sua costituzione.
4. Ai consiglieri di cui al comma 3 non si applica l’incompatibilità con le cariche di amministratore locale prevista dall’articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 20 del 1995. In caso di perdita delle funzioni di sindaco essi decadono e si procede ad un’elezione suppletiva; l’eletto resta in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione di cui entra a far parte.”.
2. Il comma 1 trova applicazione a decorrere dalla ordinaria scadenza del consiglio di amministrazione attualmente in carica.


Art.5
Controllo interno di gestione
1. L’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente: “Art. 8 (Controllo interno di gestione)
1. Il controllo interno di gestione sull’attività dell’Ente è svolto da un apposito ufficio istituito con regolamento dell’Ente. Le risultanze dell’attività dell’ufficio sono inviate inoltre all’Assessore della difesa dell’ambiente, che le sottopone alle valutazioni della Giunta regionale e ne trasmette copia al Consiglio regionale.”.


Art.6
Regime contrattuale
1. L’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Regime contrattuale del personale dell’Ente)
1. Al personale dell’Ente, che costituisce un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell’Amministrazione regionale e degli altri enti regionali, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche e il contratto integrativo regionale stipulato secondo quanto previsto dai seguenti commi.
2. Il contratto integrativo è negoziato per la Regione da un apposito comitato composto da tre membri, nominati con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta formulata d’intesa fra l’Assessore competente in materia di personale e l’Assessore competente in materia di ambiente; la Giunta regionale decide anche sulla durata dell’incarico e sul relativo compenso. I membri del comitato sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell’Amministrazione o degli enti regionali. Il comitato elegge nel suo seno un presidente. Le deliberazioni del comitato sono adottate all’unanimità e sottoscritte da tutti i componenti.
3. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale dell’Ente, ovvero di personale dell’Amministrazione regionale messo a sua disposizione, sulla base di apposita intesa con l’Assessore competente in materia di personale.
4. Al personale dirigente si applica il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell’agricoltura e il relativo contratto integrativo.”.


Art.7
Indirizzi per la contrattazione integrativa
1. L’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 (Indirizzi per la contrattazione integrativa)
1. Gli indirizzi per la contrattazione integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di personale d’intesa con l’Assessore competente in materia di ambiente.”.


Art.8
Personale dell’Ente
1. L’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 12 (Personale dell’Ente)
1. Il personale, inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione regionale o degli enti strumentali della Regione, in servizio presso l’Azienda delle Foreste Demaniali alla data del 31 dicembre 2000, è trasferito dal 1° gennaio 2001 alle dipendenze dell’Ente.
2. Il personale di cui al comma 1 può optare, entro i sei mesi successivi, per il trasferimento nel ruolo ed organico di provenienza.
3. E’ altresì trasferito alle dipendenze dell’Ente dal 1° gennaio 2001 il personale in servizio presso gli uffici periferici dell’Azienda delle Foreste Demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dai contratti collettivi del settore forestale.
4. E’ infine trasferito alle dipendenze dell’Ente dal 1° gennaio 2001 il personale con rapporto di lavoro a turno regolato dai contratti collettivi del settore forestale, in servizio nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio 2001 presso gli uffici periferici dell’Azienda Foreste Demaniali e presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, e quello con rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato dagli stessi contratti, che scada in data successiva allo scioglimento dell’Azienda Foreste Demaniali; tale personale conserva la posizione giuridica ed economica posseduta.
5. La dotazione organica del personale dell’Ente, fino all’approvazione del relativo regolamento, è costituita dalla somma delle unità di cui ai commi 1, 3 e 4, nonché dal contingente di personale che ha prestato servizio nei cantieri forestali dalla data della loro istituzione.”.


Art.9
Assunzioni
1. L’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 (Assunzioni)
1. Le assunzioni agli impieghi nell’Ente avvengono:
a) per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, secondo quanto previsto dal decreto legge n. 7 del 1970, convertito in Legge n. 83 del 1970, e successive modifiche e integrazioni;
b) per i disabili, secondo le procedure previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) per le funzioni impiegatizie e dirigenziali, mediante concorso pubblico, sulla base del regolamento dell’Ente;
d) per le mansioni di operaio qualificato o superiore e per le funzioni impiegatizie non dirigenziali l’Ente può attivare procedure di selezione interne del personale dipendente, in misura non superiore al 40 per cento delle disponibilità complessive previste in organico, secondo modalità stabilite dal regolamento interno.”.


Art.10
Proroga
l. Nel comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1999, come modificato dalla lettera c) dell’articolo 5 della legge regionale 18 luglio 2000, n. 13, le parole “31 dicembre 2000” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2001”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 agosto 2002

Pili