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Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 17

Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 17
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo di euro 50.000.000 all’Ente Minerario Sardo in liquidazione per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell’esercizio finanziario 2002.

Art.2
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono determinati in euro 50.000.000 per l’anno 2002 e fanno carico alla UPB S09.013.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.006 -
FNOL - parte corrente
2002 euro 50.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.
In aumento UPB S09.013
Finanziamenti agli enti strumentali - spese correnti
2002 euro 50.000.000


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione,
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 9 agosto 2002

Pili