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Legge Regionale 29 dicembre 2003, n. 15

Interventi urgenti a favore dell’agricoltura e modifica delle leggi regionali n. 21 del 2000 e n. 21 del 1984 (Riordinamento dei Consorzi di bonifica).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art.1
Rifinanziamento dell’articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1998
1. Al fine di fronteggiare i danni causati, negli anni 2003 e 2004, dalla epizoozia “blue tongue” è autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 15.000.000 e nell’anno 2004, la spesa di euro 5.000.000 per la concessione agli allevatori degli aiuti previsti dall’articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8: “Norme per l’accelerazione della spesa delle risorse del Feoga - Orientamento e interventi urgenti per l’agricoltura” (UPB S06.025).
2. Al fine di fronteggiare i danni causati, nelle annate agrarie 2002/2003 e 2003/2004, dalla virosi del pomodoro è autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 10.000.000 per la concessione agli imprenditori agricoli degli aiuti previsti dall’articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1998 (UPB S06.025).
3. Per la concessione agli imprenditori agricoli degli aiuti per il pagamento dei premi di assicurazione, previsti dall’articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1998, è autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la spesa di euro 4.000.000 (UPB S06.025).


Art.2
Contributi per locali di ricovero
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione o l’adeguamento senza aumento delle capacità produttive di locali di ricovero, per proteggere le greggi nelle aree di maggior esposizione e aggressività dell’insetto vettore della febbre catarrale degli ovini.
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in euro 3.500.000 per l’anno 2003 a valere sulle disponibilità recate dalle UUPPBB S06.072, S06.079, S06.086, S06.092, S06.099, S06.107 e S06.114 in ragione di euro 500 per ciascuna di esse.


Art.3
Monitoraggio sugli effetti della febbre catarrale degli ovini e sulla relativa vaccinazione e interventi a favore degli allevatori che partecipano al piano vaccinale
1. L’Amministrazione regionale è tenuta ad effettuare un monitoraggio permanente sugli effetti e sulle conseguenze che la febbre catarrale degli ovini e le relative vaccinazioni comportano sul comparto zootecnico regionale; le risultanze del monitoraggio sono trasmesse ogni sei mesi alle competenti Commissioni consiliari.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di indennizzare i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell’ambito della lotta alla febbre catarrale degli ovini; il contributo consiste in:
a) un aiuto a compensazione del danno subito dagli allevatori per gli aborti che siano diretta conseguenza della vaccinazione;
b) un aiuto a compensazione dei capi morti in conseguenza della vaccinazione.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzatala spesa di euro 3.000.000 per l’anno 2003 (UPB S06.025).


Art.4
Interventi a favore degli allevatori in conseguenza del divieto di movimentazione
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli allevatori di ovini, caprini, bovini e bufalini, da carne e da latte, un aiuto a compensazione dei maggiori oneri derivanti dal divieto di movimentazione imposto dalla competente autorità sanitaria a causa della presenza della febbre catarrale degli ovini (blue tongue). La misura dell’aiuto è commisurata alle maggiori spese effettivamente sostenute e comunque non può superare l’importo delle stesse.
2. L’aiuto è concesso anche agli allevatori interessati dal divieto di movimentazione dal 1° settembre 2003.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata nell’anno 2003 la spesa di euro 6.000.000 e nell’anno 2004 la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.025).


Art.5
Procedura per la concessione degli aiuti
1. Per la concessione degli aiuti previsti dal comma 1 dell’articolo 1 e dagli articoli 3 e 4 si applicano le procedure contenute nell’articolo 7 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 “Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l’epizoozia denominata febbre catarrale degli ovini (blue tongue)”

Art.6
Interventi sanitari
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 2 della legge regionale n. 22 del 2000 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per l’anno 2003 e di euro 2.500.000 per l’anno 2004 (UPB S12.078).

Art.7
Stalle di sosta
1. L’ingresso nel territorio regionale di animali vivi destinati all’allevamento e alla macellazione è subordinato all’accertamento e alla verifica, da parte dei servizi della sanità animale delle ASL, dei requisiti rispondenti alle esigenze di sicurezza igienico sanitarie.
2. A tal fine l’Amministrazione regionale istituisce apposite stalle di sosta adibite al temporaneo mantenimento degli animali da sottoporre a controllo sanitario.
3. A partire dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, l’introduzione nel territorio regionale di animali di cui al comma 1, non sottoposti ai controlli sanitari, comporta il pagamento di una sanzione di euro 500 per ogni singolo capo.
4. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo è valutato in euro 250.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 (UPB S12.078).


Art.8
Interventi a favore degli allevatori partecipanti all’attuazione dei piani per il controllo e l’eradicazione delle malattie animali
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte all’attuazione di piani di sorveglianza sierologica perla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) previsti dalla normativa vigente.
2. I contributi di cui al comma 1 sono diretti a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell’autorità dei propri capi per i controlli sanitari periodici.
3. Il contributo è concesso in base al numero di capi che viene reso disponibile per i prelievi su disposizione dell’autorità sanitaria competente; per ogni capo messo a disposizione dell’autorità sanitaria viene erogata una somma pari a 100 euro per capo bovino e 20 euro per capo caprino, rapportata all’intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.
4. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale.
5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono erogati dalle Aziende USL competenti per territorio.
6. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata nell’anno 2003 la spesa di euro 500.000 (UPB S12.078).


Art.9
Contributi per l’uso di sistemi di lotta biologica
1. Per la concessione degli aiuti previsti dall’articolo 8 della legge regionale 4 marzo 1994, n. 9 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell’agricoltura biologica” è autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.038).

Art.10
Contributo straordinario all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
1. All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna è concesso un contributo straordinario di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per il funzionamento del Centro nazionale per la zootecnia biologica (UPB S12.076).

Art.11
Modifica degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 21 del 2000
1. Nell’articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 “Adeguamento delle provvidenze regionali agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura” sono introdotte le seguenti modifiche:
a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
“f) acquisto di riproduttori, maschi e femmine, di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza”;
b) la lettera g) è soppressa.
2. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2000 è sostituito dal seguente:
1. L’intensità massima dell’aiuto rispetto alle spese ammesse, in generale, è così determinata:
a) 50 per cento nelle zone svantaggiate (60 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni);
b) 40 per cento nelle altre zone (50 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni).
3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna dell’avviso relativo alla sua approvazione da parte della Commissione Europea o del decorso del termine previsto per l’esame dello stesso da parte della Commissione.
4. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo gravano, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulle disponibilità esistenti per l’attuazione della legge regionale n. 21 del 2000.


Art.12
Direttive di attuazione
l. Le direttive di attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 9, sono adottate, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro pastorale, dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni consiliari. Le Commissioni consiliari devono esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la Giunta regionale può adottare le direttive anche in assenza del parere.
2. Le direttive di attuazione degli articoli 5 e 6 sono adottate, su proposta dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale, dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni consiliari. Le Commissioni consiliari devono esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la Giunta regionale può adottare le direttive anche in assenza del parere.


Art.13
Attuazione degli aiuti
1. Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge sono attuati dall’Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo decorso il termine per la loro approvazione da parte della stessa

Art.14
Modifica dell’articolo 19 della legge regionale n. 21 del 1984
l. I commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 19 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei Consorzi di bonifica) sono soppressi.

Art.15
Variazioni di bilancio
1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003-2004 sono introdotte le seguenti modifiche:
In aumento
Spesa
06 - AGRICOLTURA
UPB S06.072
Miglioramento della competitività dei sistemi agricoli della Provincia di Cagliari
Competenza
2003 euro 6.250.000
2004 euro ----------
2005 euro ----------
UPB S06.079
Miglioramento della competitività dei sistemi agricoli nell’Iglesiente
Competenza
2003 euro 2.525.000
2004 euro ----------
2005 euro ----------
UPB S06.086
Miglioramento della competitività dei sistemi agricoli della Provincia di Oristano
Competenza
2003 euro 5.175.000
2004 euro ----------
2005 euro ----------
UPB S06.092
Miglioramento della competitività dei sistemi agricoli della Provincia di Nuoro
Competenza
2003 euro 4.025.000
2004 euro ----------
2005 euro ----------
UPB S06.099
Miglioramento della competitività dei sistemi agricoli nella zona di Lanusei
Competenza
2003 euro 2.325.000
2004 euro ----------
2005 euro ----------
UPB S06.107
Miglioramento della competitività dei sistemi agricoli della Provincia di Sassari Competenza
2003 euro 5.375.000
2004 euro ----------
2005 euro ----------
UPB S06.114 Miglioramento della competitività dei sistemi agricoli nella zona di Tempio Competenza
2003 euro 2.325.000
2004 euro ----------
2005 euro ----------
Entrata
03 - BILANCIO
UPB E03.017
Quote di contributi erariali devoluti dallo Stato
Competenza
2003 euro 18.000.000
2004 euro -----------
2005 euro -----------
UPB E03.031
Recuperi da istituti ed enti creditizi
Competenza
2003 euro 10.000.000
2004 euro -----------
2005 euro -----------


Art.16
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono valutati in euro 37.000.000 per l’anno 2003, in euro 15.750.000 per l’anno 2004 e in euro 7.250.000 per l’anno 2005, ad essi si fa fronte:
a) quanto ad euro 23.000.000, per l’anno 2003, con le disponibilità sussistenti in conto della UPB S06.025 (Cap. 06103) e derivanti quanto a euro 15.000.000 dallo stanziamento autorizzato con legge regionale n. 26 del 1999 e quanto a euro 8.000.000 dallo stanziamento autorizzato con legge regionale n. 18 del 2000;
b) quanto a euro 14.000.000 per l’anno 2003, ad euro 15.750.000 per l’anno 2004 ed euro 7.250.000 con le variazioni di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 sono introdotte le seguenti modifiche:
In aumento
Entrata
03 - BILANCIO
UPB E03.017
Quote di tributi erariali devoluti dallo Stato
Competenza
2003 euro 14.000.000
2004 euro 15.750.000
2005 euro 7.250.000
In aumento
Spesa
06 - AGRICOLTURA
UPB S06.025
Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche
Competenza
2003 euro 11.000.000
2004 euro 10.000.000
2005 euro 4.000.000
UPB S06.038
Interventi per il miglioramento delle produzioni vegetali
Competenza
2003 euro -------------
2004 euro 1.000.000
2005 euro 1.000.000
12 - SANITA’
UPB S12.078
Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel settore zootecnico
Competenza
2003 euro 3.000.000
2004 euro 2.750.000
2005 euro 250.000
UPB S12.076
Istituto Zooprofilattico - Parte corrente
Competenza
2003 euro ----------
2004 euro 2.000.000
2005 euro 2.000.000
3. Gli stanziamenti previsti dalla presente legge per il 2003, ad eccezione di quelli di cui all’UPB S06.025 (Cap. 06103) per i quali continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di conservazione a residui, non impegnati entro il 31 dicembre 2003 permangono nel conto dei residui e possono essere impegnati fino al 31 dicembre 2004.


Art.17
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ad eccezione del comma 2 dell’articolo 11.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Cagliari, addì 29 dicembre 2003

Masala