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Legge Regionale 13 febbraio 2004, n. 1

Autorizzazione di spesa per l’attuazione del fermo biologico nell’anno 2004.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge

Art. 1
Autorizzazione di spesa

1. E’ autorizzata, nell’anno 2004, la spesa di euro 10.000.000 per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 34 (Nuove norme di attuazione sul fermo biologico); alla relativa copertura finanziaria si provvede con l’utilizzo di eguale quota delle entrate proprie della Regione del bilancio per l’anno 2004, in conto della UPB E03.017, da iscrivere nella UPB S05.046 dello stato della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Data a Cagliari, addì 13 febbraio 2004

Masala