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Legge Regionale del 13 giugno 1958, n. 4

Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire,
a mezzo dell' Assessorato ai lavori pubblici, opere di interesse
regionale e di interesse degli enti locali, comprese nelle
seguenti categorie:
1 - opere igieniche;
2 - edilizia scolastica;
3 - impianti elettrici di distribuzione e di illuminazione
pubblica;
4 - edilizia popolare;
5 - sedi comunali e provinciali;
6 - edifici di culto;
7 - edifici da destinare ad opere di assistenza e beneficenza;
8 - sistemazione di piste per aeromobili destinati a servizi
civili d' interesse regionale.
La Giunta regionale approva i programmi delle opere,
su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici.

Art.2
L'esecuzione delle opere è effettuata a cura dell' Assessorato
regionale ai lavori pubblici.
E' data tuttavia facoltà all' Assessorato medesimo di
provvedere all' esecuzione stessa a mezzo degli uffici del
Genio Civile o degli uffici degli enti locali sempre che
questi abbiano un' attrezzatura tecnica adeguata.
In tal caso, l' Assessore regionale ai lavori pubblici
è autorizzato a concedere agli ingegneri capi degli uffici
del Genio Civile e alle amministrazioni degli enti locali,
aperture di credito fino all' importo di ciascuna opera
appaltata, quale risulta dal verbale di aggiudicazione o,
secondo i casi, dall' atto di cottimo o dall' offerta definitiva
per l' appalto a trattativa privata, detratte le ritenute
di garanzia.
Le predette aperture di credito possono essere autorizzate
soltanto per il pagamento dei certificati di acconto
compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori
cui si riferiscono, nella misura minima fissata nei
capitolati di oneri.

Art. 3
Per la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori,
l'Assessorato regionale ai lavori pubblici può valersi
degli uffici del Genio civile, degli uffici tecnici provinciali
e comunali, ovvero di professionisti privati.

Art. 4
L' approvazione dei progetti spetta all' Assessore regionale
ai lavori pubblici.
Per i progetti di opere igieniche è sentito il parere
dell'Assessore regionale all' igiene e sanità ; per i progetti
di opere di edilizia scolastica è sentito il parere dell' Assessore
regionale all' igiene e sanità , e dell' Assessore regionale
alla pubblica istruzione.
Per i progetti di opere il cui importo superi lire dieci
milioni è sentito anche il parere del Comitato tecnico
regionale dei lavori pubblici.

Art. 5
Di tutti i progetti di opere delle categorie contrassegnate
coi numeri 2- 5- 6- 7 dell' Art. 1 della presente
legge, il cui importo superi lire cinquanta milioni, il due
per cento del costo totale deve essere destinato all' abbellimento
delle opere stesse mediante opere artistiche.
A formare la quota del due per cento non concorrono
le somme che eventualmente siano state previste per
decorazione generale.
All' assegnazione dell' incarico per l' esecuzione delle
opere artistiche si provvede mediante pubblico concorso.

Art. 6
L' approvazione dei progetti equivale a dichiarazione
di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed
urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865,
n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ,
e successive modificazioni.

Art. 7
Nel caso in cui all' esecuzione delle opere si provvede
a cura degli enti locali interessati, fra le somme messe a
disposizione dell' amministrazione interessata può comprendersi
una aliquota non superiore al cinque per cento
dell' importo lordo dei lavori per le spese di progettazione,
direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo.

Art. 8
I contratti relativi all' esecuzione delle opere sono approvati
con decreto dell' Assessore regionale ai lavori
pubblici.


Art. 9
A garanzia degli appalti può essere accettata, in luogo
della cauzione, una fidejussione bancaria o di istituti
di assicurazione.
Il fidejussore può essere rifiutato dall' amministrazione
appaltante a proprio insindacabile giudizio.
L'accettazione della fidejussione è subordinata al miglioramento
del prezzo di aggiudicazione.
Per le opere eseguite direttamente dall' Assessorato regionale
ai lavori pubblici, l' Assessore ai lavori pubblici
liquida gli stati di avanzamento dei lavori.
Alle imprese appaltatrici di opere pubbliche può essere
liquidato e pagato, anche prima dell' approvazione
del relativo contratto, il primo stato di avanzamento dei
lavori, sempre che gli elementi indispensabili per la
contabilizzazione dei lavori eseguiti risultino dal verbale di
aggiudicazione e dall' offerta definitiva o dall' atto di cottimo
a seconda che all' appalto dei lavori si sia provveduto per
asta pubblica, per appalto concorso, per licitazione privata
o per trattativa privata o in economia.

Art. 10
Sulla base dei programmi deliberati dalla Giunta regionale,
l'Assessorato ai lavori pubblici provvede alla gestione
amministrativa e contabile, alla vigilanza e al collaudo
dei lavori, salvo quanto disposto nell' Art. 2 della
presente legge.

Art. 11
Per essere ammessi ai benefici previsti dalla presente
legge, gli enti locali interessati devono presentare domanda
all' Assessorato regionale ai lavori pubblici.
L' Amministrazione regionale assume l' onere della totale
anticipazione delle somme occorrenti.
Gli enti locali debbono provvedere a rimborsare il
quindici per cento della spesa in trenta rate annuali
costanti senza interessi, da corrispondersi con decorrenza
dall' esercizio finanziario successivo a quello nel quale
viene effettuato il collaudo.
Gli enti locali che ne abbiano la possibilità rilasceranno
delegazioni sulle sovrimposte fondiarie o su altri
cespiti delegabili per legge.
La Giunta regionale ha facoltà di concedere una proroga
di cinque anni all' inizio del rimborso, con decorrenza
dalla data di pubblicazione della presente legge per gli
impegni assunti fino alla data medesima, e con decorrenza
dall' esercizio finanziario successivo a quello nel quale
si effettua il collaudo per le opere da eseguirsi dopo tale
data.


Art. 12
La Giunta regionale è autorizzata ad esonerare dal
rimborso della rata annuale a loro carico gli enti che
vengano a trovarsi nell' impossibilità di sostenerne l' onere,
pur avendo applicato nei limiti massimi consentiti dalle
vigenti disposizioni tutte le tasse, imposte, sovrimposte e
supercontribuzioni di loro competenza.

Art. 13
Per tutte le opere di cui alla presente legge, gli enti
locali interessati debbono previamente impegnarsi ad eseguire
i lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 14
Alla scelta delle aree da destinare alla costruzione di
opere igieniche provvede una commissione composta da un
rappresentante dell' amministrazione locale interessata,
dall' ufficiale sanitario del comune nel cui territorio l' opera
deve essere eseguita, e da due esperti nominati dall' Assessore
regionale ai lavori pubblici, di cui uno su designazione
dell' Assessore regionale all' igiene e sanità .
Alla scelta delle aree da destinare alla costruzione di
opere di edilizia scolastica provvede detta commissione integrata
da un esperto nominato come al comma precedente,
su designazione dell' Assessore regionale alla pubblica
istruzione.

Art. 15
L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere,
a mezzo dell' Assessorato alla viabilità , alla costruzione
e alla sistemazione di strade di interesse regionale
o di competenza degli enti locali.
La Giunta regionale approva i programmi delle opere,
su proposta dell' Assessore alla viabilità .

Art. 16
L'esecuzione delle opere è effettuata a cura dell' Assessorato
regionale alla viabilità .
E' data tuttavia facoltà all' Assessorato medesimo di
provvedere all' esecuzione delle opere a mezzo degli uffici del
Genio Civile o degli uffici degli enti locali sempre che
questi abbiano un' attrezzatura tecnica adeguata.
In tal caso, l' Assessore regionale alla viabilità è autorizzato
a concedere agli ingegneri capi degli uffici del
Genio Civile e alle amministrazioni degli enti locali, aperture
di credito fino all' importo di ciascuna opera appaltata,
quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo
i casi, dall' atto di cottimo o dall' offerta definitiva per
l' appalto a trattativa privata, detratte le ritenute di
garanzia.
Le predette aperture di credito possono essere autorizzate
soltanto per il pagamento dei certificati di acconto
compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori
cui si riferiscono, nella misura minima fissata nei
capitolati di oneri.

Art. 17
Per la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori l' Assessorato regionale alla viabilità può valersi degli
uffici del Genio Civile, degli uffici tecnici provinciali
e comunali, ovvero di professionisti privati.

Art. 18
L'approvazione dei progetti spetta all' Assessore regionale
alla viabilità .
Per i progetti di opere il cui importo superi lire
dieci milioni è sentito il parere del Comitato tecnico
regionale dei lavori pubblici.

Art. 19
I contratti relativi all' esecuzione delle opere sono approvati
con decreto dell' Assessore regionale alla viabilità .

Art. 20
Sulla base dei programmi deliberati dalla Giunta regionale,
l'Assessorato alla viabilità provvede alla gestione
amministrativa e contabile, alla vigilanza e al collaudo
dei lavori, salvo quanto disposto nell' Art. 16 della presente
legge.

Art. 21
Per essere ammessi ai benefici previsti dalla presente
legge per la costruzione di nuove strade provinciali e
comunali e per la sistemazione di quelle esistenti, le province
e i comuni devono presentare domanda all' Assessorato
regionale alla viabilità .

Art. 22
Si applicano alle opere stradali le disposizioni degli
articoli 6, 7, 9, 11 commi IIº, IIIº, IVº e Vº, 12 e 13
della presente legge.

Art. 23
Gli impegni assunti dagli enti locali per la restituzione
all' Amministrazione regionale della quota parte
della spesa posta a loro carico a norma dell' Art. 2 della
legge regionale 9 marzo 1950, n. 12, dell' Art. 6 della
legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, e dell' Art. 2 della
legge regionale 9 maggio 1957, n. 19, sono stabiliti nella
misura del quindici per cento della spesa delle opere.

Art. 24
Per quanto non previsto dalla presente legge la gestione
amministrativa e contabile delle opere di cui ai precedenti
capi è disciplinata dalle leggi e dai regolamenti
dello Stato.

Art. 25
Le spese per l' attuazione della presente legge fanno
carico ai capitoli 110 e 135 dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale 1958 ed ai capitoli corrispondenti
dei bilanci successivi.

Art. 26
Le leggi regionali 8 maggio 1951, n. 5, e 9 maggio
1957, n. 19, sono abrogate.

Art. 27
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti dell'Art.
33 dello Statuto speciale per la
Sardegna ed entra in vigore nel giorno
della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.


Data a Cagliari, li 18 luglio 1958