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Legge Regionale 01 luglio 1958, n.19

Norme aggiuntive alla legge regionale 18 maggio 1957,n. 23, concernente la costituzione presso il Credito Industriale Sardo (CIS) di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, è autorizzato a richiedere garanzia fidejussoria all'attuale Tesoriere regionale ed a quelli che eventualmente subentrassero, a favore degli Istituti che concederanno alla Regione i mutui previsti dall' Art. 2 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stessi.

Art. 2
Le rate di ammortamento dei mutui devono trovar capienza, per capitali ed interessi, nei limiti dei nove decimi delle imposte dirette inscritte a ruolo di spettanza della Regione. Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali,a partire dall'esercizio 1959.

Art. 3
Le spese occorrenti per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione fanno capo ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli esercizi 1959 e seguenti.

Art. 4
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 9 agosto 1958.