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Legge Regionale 02 luglio 1958, n.11

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1951, n. 1,concernente provvidenze per favorire l' incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
I seguenti articoli della legge regionale 7 febbraio1951, n. 1, sono così modificati: I seguenti articoli della legge regionale 7 febbraio1951, n. 1, sono così modificati: << art. 8 - L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, provvede all' esame delle domande,agli accertamenti relativi ed alla concessione dei contributi.
I seguenti articoli della legge regionale 7 febbraio1951, n. 1, sono così modificati: OMISSIS Art. 9 - Alla liquidazione del contributo può provvedere direttamente il Capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura competente per territorio, avvalendosi di aperture di credito disposte a suo favore dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste nella misura massima di lire 50.000.000 >>.

Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 25 luglio 1958.