Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 04 luglio 1958, n.12

Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Al fine di limitare lo squilibrio economico gravante,in dipendenza della insularità della Sardegna, sui prodotti agricoli destinati all'esportazione dall'Isola, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, fino al 31 dicembre1959, contributi non superiori ai due terzi delle spese dei trasporti marittimi verso porti nazionali e delle operazioni connesse, a favore di produttori singoli od associati ovvero di consorzi e cooperative, operanti nel territorio della Regione ed aventi specifici fini di tutela e di difesa della produzione.

Art. 2
I limiti degli interventi di cui all'Art. precedente,con specifica indicazione dei prodotti, dei periodi di tempo e delle misure dei contributi, sono stabiliti, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato Tecnico regionale per l' agricoltura.

Art. 3
Le richieste dei contributi devono essere fatte all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste da parte degli interessati ed esclusivamente per i generi di loro diretta produzione.

Art. 4
E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958 il seguente capitolo << Cap. 141 bis -Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli >>. A favore di detto capitolo viene stornata dal capitolo141 del predetto stato di previsione la somma di lire 100milioni. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al citato capitolo 141 bis ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.

Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 25 luglio 1958.