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Legge Regionale 18 giugno 1959, n. 13

Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della sughericoltura.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
 
Art. 1
 
I terreni con soprassuolo boschivo - esclusi quellicon cespugliame della bassa macchia mediterranea - conchiome interessanti con la proiezione almeno il 50 percento della superficie del terreno, o che comunque comprendano più di cento piante o ceppaie per ettaro, in considerazionedella protezione che offrono al suolo, possonoessere sottoposti a vincolo idrogeologico.
  Sono considerati alberatura sparsa, ancorchè  presentino i requisiti di cui al precedente comma, i soprassuoli interessanti una superficie inferiore ad un ettaro.
 
Art. 2
 
L' applicazione del precedente articolo è  subordinata alla notificazione del vincolo ai singoli proprietari interessati da parte degli organi forestali.   Entro sessanta giorni da tale notifica, gli interessati possono fare richiesta motivata all'Amministrazione regionale per ottenere l' esclusione dal vincolo dei terreni.  L'Assessore regionale all'agricoltura deve decidere sulla domanda, con suo decreto, sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
  La richiesta di esclusione dal vincolo non sospende l'applicazione del medesimo.
 
Art. 3
 
Tutti i terreni con soprassuolo boschivo di cui all'articolo 1, essendo vincolati per scopi idrogeologici, devono essere sfruttati in base alle prescrizioni di massima ed a quelle di polizia forestale vigenti. Ai terreni con soprassuolo boschivo di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della presente legge e quelle stabilite con leggi dello Stato, purchè  non in contrasto con la medesima.
 
Art. 4
 
Nei terreni di cui all'articolo 1 è  consentito il pascolo del bestiame, comprese le capre, salvo le seguenti limitazioni:
  a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può  essere concesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
  b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti, a seguito di deliberazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, su proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, può  essere altresì vietato il pascolo fino a che venga assicurata la ricostituzione dei boschi stessi.
 
Art. 5
 
Durante il periodo 15 giugno - 30 settembre è  vietato accendere fuochi per qualsiasi motivo nei terreni di cui all'articolo 1.
  I conduttori di fondi confinanti con terreni di cui all' articolo 1, i quali durante detto periodo volessero accendere fuochi sul proprio fondo, devono darne avviso al proprietario del terreno ricoperto da soprassuolo boschivo almeno tre giorni prima della data stabilita per l' accensione.
  Chiunque esercita attività  da cui possa derivare pericolo di incendio per un terreno boschivo ubicato a distanza inferiore ai cento metri, è  obbligato, durante il suddetto periodo, a tenere costantemente ripulita da qualsiasi vegetazione e dissodata una striscia di terreno larga almeno cinque metri, ed opportunamente disposta in modo da evitare qualsiasi pericolo di incendio.  Restano salve tutte le altre disposizioni in materia ed in particolare quelle del regolamento relativo alla prevenzione degli incendi approvato con RDL 14 luglio 1898, n. 368, purchè  non in contrasto con le norme della presente legge.
 
Art. 6
 
L' Amministrazione regionale per favorire l' incremento della silvicoltura è  autorizzata:  
a) a concedere un contributo fino al 75 per cento della spesa occorrente - oltre alla direzione tecnica gratuita - per la esecuzione dei lavori di rimboschimento o ricostituzione dei boschi gravemente deteriorati;
  b) a concedere gratuitamente i semi e le piantine in aggiunta alle precedenti provvidenze. La liquidazione dei sussidi e contributi previsti nel presente articolo viene effettuata per due terzi all' atto del collaudo dei lavori, e per un terzo allo scadere del terzo anno successivo al collaudo medesimo sempre che il soprassuolo si trovi in soddisfacenti condizioni vegetative.
 
Art. 7
 
L' amministrazione regionale è autorizzata:
  a) ad effettuare il censimento delle zone per le quali sia particolarmente necessario predisporre un organico programma di opere per la difesa del suolo attraverso il rimboschimento;
  b) a concedere contributi fino al 60 per cento della spesa occorrente - stabilita dall'Ispettorato ripartimentale forestale competente - a favore di privati ed enti pubblici per l' esecuzione delle seguenti opere: apertura di viali parafuoco, dicioccamento di sottoboschi, costruzione di muri divisori o di confine, apertura di strade di esbosco, costruzione di torri di avvistamento incendi, fabbricati di servizi, ed ogni altra opera utile per la difesa antincendi dei boschi e per il miglior governo del soprassuolo.
  L'esecuzione di dette opere nei boschi comunali può essere effettuata, d' intesa con l'Amministrazione comunale interessata, direttamente dall'Amministrazione regionale. Sempre a cura dell' Amministrazione regionale possono essere eseguite opere ed opportunamente organizzati altri servizi di interesse generale per una organica attività  di prevenzione e repressione degli incendi nelle campagne.
 
Art. 8
 
Le Amministrazioni comunali, o consorzi di proprietari appositamente costituiti, che intendano predisporre un'organica lotta preventiva contro gli incendi estivi, possono ottenere dall'Amministrazione regionale un contributo fino al 50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per acquisto di materiale speciale antincendi e, in caso di sinistro, un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta per le operazioni di estinzione.
 
Art. 9
 
L'Amministrazione regionale è  autorizzata ad acquistare terreni da rimboschire o già  boscati per incorporarli nel proprio demanio forestale al fine di sistemarli e valorizzarli con il rimboschimento e con l'esercizio di una razionale silvicoltura secondo le norme stabilite dall'articolo 111 e seguenti del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267.
 
Art. 10
 
Relativamente allo sfruttamento delle piante di sughera, anche sparse, radicate in qualsiasi zona sottoposta o meno a vincolo per scopi idrogeologici, oltre le norme del Titolo I, Capo 1º della presente legge, si applicano quelle del presente Capo.
 
Art. 11
 
E' vietato amputare rami delle piante di sughera in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.
 
Art. 12
 
L'abbattimento delle piante di sughera è  sottoposto all' autorizzazione della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, su parere del rispettivo Ispettorato ripartimentale delle foreste. Nel caso di giudizi controversi dispone l' Assessore regionale all'agricoltura.
 
Art. 13
 
L'estrazione del sughero è  consentita solo nel periodo compreso tra il 1.0 maggio ed il 31 agosto.  

Art. 14
 
La demaschiatura delle piante non può  eseguirsi se non quando il fusto abbia raggiunto, all'altezza di metri 1,30 da terra, una circonferenza di almeno cm. 60, misurata sopra scorza, e non può  superare in altezza il doppio della circonferenza medesima.
 
Art. 15
 
L'estrazione del sughero gentile e del sugherone sulle piante già  messe a coltura, non può  oltrepassare l'altezza del triplo della circonferenza, misurata sopra scorza, ed a metri 1,30 dal suolo.
 
Art. 16
 
Non è  consentita l'estrazione del sughero che non abbia compiuto l'età  di nove anni.
 
Art. 17
 
L'estrazione del sughero di età  inferiore ai nove anni può  essere autorizzata soltanto quando ragioni fisiologiche lo consiglino agli effetti del ripristino della produttività  della pianta.  L'autorizzazione è  rilasciata, su domanda degli interessati, dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, sentito il rispettivo Ispettorato ripartimentale delle foreste.
  Il trasporto, il commercio e la detenzione del sughero di età inferiore ai nove anni sono altresì subordinati al rilascio della predetta autorizzazione.
 
Art. 18
 
Nei seminativi o pascoli arborati con piante di sughera, le normali colture agrarie ovvero il pascolo possono essere esercitati senza preventiva richiesta da parte degli interessati. Su deliberazione dell'Amministrazione regionale vengono altresì emanate speciali norme per stabilire casi e modalità in cui, sussistendo almeno cento piante per ettaro, l'esercizio delle colture agrarie ovvero il pascolo possono essere subordinati, previa notifica agli interessati, alla esecuzione di particolari adempimenti, ovvero, per gravi motivi, essere vietati.
 
Art. 19
 
E' vietato accendere fuochi e bruciare frasche o stoppie nei terreni arborati con piante di sughera durante il periodo 15 giugno - 30 settembre. E' applicabile per quant'altro il disposto dell'articolo 5 della presente legge.
 
Art. 20
 
Si applicano le disposizioni relative alla istituzione della << Carta sughericola >> di cui all' articolo 11, comma primo, della legge 18 luglio 1956, n. 759.

Art. 21
 
Per favorire lo sviluppo della sughericoltura l'Amministrazione regionale è  autorizzata a concedere, in aggiunta alle provvidenze previste nel Titolo 1º, Capo II e con la procedura e formalità  di cui alla presente legge, speciali premi ai proprietari di terreni che allevino piante di sughera nate spontaneamente. Tali premi vengono concessi per le piante allevate che abbiano raggiunto l'altezza di metri 1,50 dal suolo, presentino buone condizioni vegetative e siano in numero non inferiore a 50. Ciascun premio viene commisurato al valore di non oltre Kg. 5 di sughero di media qualità per pianta e per non oltre 400 piante per ettaro.
 
Art. 22
 
Per il ripristino, miglioramento e nuovi impianti sughericoli si applicano anche le provvidenze previste dall'articolo 11, comma secondo della legge 18 luglio 1956, n. 759. I contributi previsti dall' articolo 7, lettera b), della presente legge sono estesi agli studi dei piani economici ed alle operazioni colturali a reddito negativo previsto negli studi stessi.
 
Art. 23
 
L' Amministrazione regionale è  autorizzata, nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza del danno, ad eseguire la lotta contro i parassiti della sughera.
 
Art. 24
 
Per le infrazioni alle disposizioni della presente legge si osservano la procedura e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, qualora siano da queste configurate come reato.
 
Art. 25
 
La presente legge sostituisce integralmente la legge regionale 27 maggio 1955, n. 22.
 
Art. 26
 
Le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1959 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
 
Data a Cagliari, li 7 agosto 1959