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Legge Regionale 08 ottobre 1959, n. 15

Istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari e della Università di Sassari di una cattedra convenzionata di clinica ortopedica.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di “Clinica ortopedica” presso la facoltà di medicina e chirurgia di ciascuno dei due Atenei.

Art. 2
Le convenzioni hanno la durata di anni venti e si intendono prorogate per egual periodo di tempo ove non siano denunciate da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 3
La spesa per l' attuazione della presente legge fa annualmente capo ad apposito capitolo del bilancio regionale.
La spesa per l'esercizio 1959, prevista in lire 5.200.000, fa carico al capitolo 128 dello stato di previsione della spesa; a favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 127 la somma di lire 5.200.000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 17 novembre 1959.