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Legge Regionale 08 ottobre 1959, n. 16

Istituzione di una cattedra convenzionata di "medicina del lavoro" presso la facoltà di medicina e chirurgia dell' Università di Cagliari e di una cattedra convenzionata di "industrie agrarie: enologia, caseificio, oleificio" presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione:
a) con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari per l' istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di “medicina del lavoro” presso la facoltà di medicina e chirurgia dell' Università stessa;
b) con l'Amministrazione dell' Università di Sassari per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di "industrie agrarie: enologia, caseificio, oleificio" presso la facoltà di agraria dell'Università stessa.

Art. 2
Le convenzioni hanno la durata di anni venti e si intendono prorogate per ugual periodo di tempo ove non siano denunciate da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 3
La spesa per l'attuazione della presente legge fa annualmente capo ad apposito capitolo del bilancio regionale.
La spesa per l'esercizio 1959, prevista in L. 5.200.000, fa carico al capitolo 128 dello stato di revisione della spesa; a favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 127 la somma di lire 5.200.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 17 novembre 1959.