Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 19 dicembre 1959, n. 20

Disciplina dell’indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
 
Art. 1
 
L’indagine, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione sarda sono regolate dalla presente legge e per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e nella legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, e relative modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2
 
L’autorizzazione di indagine, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione sono accordate con decreto dell’Assessore regionale all’industria e commercio, previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, a cittadini italiani o a società legalmente costituite, aventi sede sociale in Italia, che ne facciano richiesta ed abbiano capacità tecnica ed economica adeguate.  
Per il permesso di ricerca e per la concessione di coltivazione è sentito il Comitato regionale delle miniere.  
Per le zone interessanti la difesa i provvedimenti sono adottati d' intesa con le competenti Autorità militari.
 
Art. 3
 
L’autorizzazione di indagine per idrocarburi liquidi e gassosi è accordata per un periodo non superiore ad un anno e può essere prorogata una sola volta per non più  di sei mesi. 
La proroga deve essere accordata solo per comprovate necessità, previa constatazione dei lavori compiuti, e può essere concessa a condizioni diverse da quelle indicate nel provvedimento anteriore.  
Per le limitazioni di numero e di superficie delle autorizzazioni di indagine, nonchè per la presentazione delle domande si applicano le norme contenute nel regolamento della legge regionale 7 maggio 1957, n. 15.
 
Art. 4
 
Il permesso di ricerca è accordato per un periodo non superiore a tre anni e può  essere prorogato per due sole volte e per non più  di tre anni ciascuna volta, previo accertamento dell’avvenuta esecuzione del programma di lavoro.
Con il decreto di proroga dell’Assessore regionale all' industria e commercio è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.
In caso di concorso di due o più  domande viene accordata la preferenza al richiedente che presenti il programma di più  sollecita attuazione, con particolare riferimento alla entità delle perforazioni e alle garanzie offerte per la esecuzione. 
A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.  
Sono considerate domande concorrenti, ai fini del comma precedente, quelle presentate nelle more della istruttoria e comunque non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale della Regione - parte 3a.
 
Art. 5
 
Il permesso di ricerca deve comprendere un' area continua non superiore a 100.000 ettari.  
Nel caso di più  permessi intestati ad una stessa persona, ente o società, l’area complessiva non può superare il limite di 150.000 ettari.  
Le aree pertinenti ai singoli permessi intestati ad uno stesso titolare debbono distare tra loro almeno due chilometri.  
L’area di ricerca deve essere di forma quadrata o rettangolare, salvo per il lato che eventualmente coincida con il litorale marino. 
Se di forma rettangolare, il lato minore non può  essere inferiore ad un quinto del lato maggiore.  
L’area compresa nel permesso iniziale è ridotta del 30 per cento alla scadenza della prima proroga. 
Il permissionario ha diritto di ottenere che in tale aliquota siano comprese le aree alle quali egli avesse volontariamente rinunciato secondo le norme dell’articolo 9 della presente legge.
 
Art. 6
 
Il titolare del permesso di ricerca è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel decreto di permesso.  
Il termine non può essere superiore a tre mesi dalla comunicazione del decreto per i lavori di prospezione e a 24 mesi dall’inizio della prospezione per la perforazione.
 
Art. 7
 
Il titolare del permesso di ricerca deve:
  a) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonchè quelle previste nel decreto di permesso e le prescrizioni che gli vengano impartite dalla Autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma;
  b) dare tempestiva notizia del rinvenimento di idrocarburi alla Autorità mineraria.
 
Art. 8
 
Il permissionario deve corrispondere anticipatamente all’Amministrazione regionale un diritto annuo di lire 100 per ettaro di superficie compresa nell’area del permesso di ricerca.
 
Art. 9
 
Il titolare del permesso può  rinunciare anche a parte dell’area di ricerca sempre che dimostri di aver regolarmente eseguito i lavori previsti nel programma;  ciascuna rinuncia può  comprendere solo superfici continue non inferiori a 100 ettari adiacenti almeno ad uno dei lati della zona compresa nel permesso che si intende mantenere. 
L’area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all’articolo 5, comma IV.  
E' escluso in ogni caso il rimborso del canone corrisposto.
 
Art. 10
 
Il permissionario che abbia assolto alle prescrizioni di legge e del decreto di permesso di ricerca ha diritto di ottenere in concessione i giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi rinvenuti nell’area del permesso stesso.  
Il permissionario deve presentare regolare e documentata domanda di concessione, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dal ritrovamento in quantità commerciale e deve astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi.
 
Art. 11
 
L’Assessore regionale all’industria e commercio dichiara decaduto il titolare del permesso di ricerca quando:
  1) non inizia i lavori nei termini prescritti;
  2) non svolge i programmi all’esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato;
  3) non chiede la concessione di coltivazione entro il termine previsto dal precedente articolo 10;
  4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione;
  5) non corrisponde nei termini il canone;
  6) cede il permesso senza averne avuto autorizzazione;
  7) non dà notizia all’Autorità mineraria del rinvenimento di idrocarburi entro quindici giorni dal loro accertamento;
  8) procede all’estrazione e allo sfruttamento commerciale degli idrocarburi;
  9) non corrisponde i salari e gli oneri assicurativi od applica nei confronti dei dipendenti condizioni inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi della categoria;
  10) non adempie agli altri obblighi imposti a pena di decadenza dalla presente legge o dal permesso.
 
Art. 12
 
La coltivazione del giacimento è accordata con le modalità previste nell’articolo 2 della presente legge, entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione.  
Con il decreto di concessione sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta ed è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione.
 
Art. 13
 
La concessione di coltivazione non può  eccedere i 5.000 ettari e l’area relativa deve corrispondere alle caratteristiche fissate nell’articolo 5, comma IV, e conservare l’orientamento dell’area del permesso di ricerca.  
Nel caso di più  ritrovamenti il titolare del permesso può  ottenere con le modalità e condizioni previste nella presente legge più  concessioni di coltivazione.  
Non possono essere concesse ad una stessa persona, ente o società, aree di coltivazione aventi complessivamente estensione superiore a 80.000 ettari.
 
Art. 14
 
La durata della concessione è di 20 anni.  
Il concessionario ha diritto a tre proroghe di 10 anni ciascuna, se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.  
La proroga è disposta con le modalità previste nell' articolo 2.
 
Art. 15
 
Con il decreto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione anche futura di idrocarburi liquidi.
 
Art. 16
 
Il concessionario deve pagare all’Amministrazione regionale un diritto annuo anticipato di lire 1.000 per ogni ettaro di superficie compresa nell’area della concessione ed altresì  corrispondere, in sostituzione della partecipazione ai profitti di cui all’art. 18, lettera g), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, una aliquota, secondo quanto stabilito nell’articolo seguente, del prodotto estratto, calcolata sulla produzione mensile per pozzo, riferito alla media dell’anno solare.
Per gli idrocarburi gassosi si assume l’equivalenza di una tonnellata di olio per 1.200 metri cubi di gas.  
L’aliquota stessa può  essere, su richiesta della Amministrazione regionale e per periodi prefissati, pagata in natura o in moneta. 
Il valore è determinato in base al prezzo medio effettivo realizzato dal concessionario nel corso dell’anno.
La liquidazione annua del canone è fatta dall’Ufficio delle miniere, a cura del quale è notificata al concessionario.   Avverso tale liquidazione il concessionario può , nel termine di 30 giorni dalla notifica, proporre ricorso all’Assessore regionale all’industria e commercio, il quale decide sentito il Comitato regionale delle miniere.
 
Art. 17
 
L’aliquota da corrispondere all’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo precedente è fissata per una produzione pozzo - mese:
  fino a tonnellate 100: 1 per cento;
  maggiore di tonnellate 100 e fino a 200: 1 per cento sulle prime 100 tonnellate e 2 per cento sull’eccedenza;
  maggiore di tonnellate 200 e fino a 500: come sopra sulle prime 200 tonnellate e 5 per cento sull’eccedenza;
  maggiore di tonnellate 500 e fino a 1000: come sopra sulle prime 500 tonnellate ed 8 per cento sull’eccedenza;
  maggiore di tonnellate 1000 e fino a 2000: come sopra sulle prime 1000 tonnellate e 12 per cento sull’eccedenza;
  maggiore di tonnellate 2000 e fino a 4000: come sopra sulle prime 2000 tonnellate e 20 per cento sull’eccedenza;
  oltre tonnellate 4000: come sopra sulle prime 4000 tonnellate e 25 per cento sull’eccedenza.
 
Art. 18
 
Al concessionario è accordato, per un periodo non superiore a 10 anni, un contributo annuo pari alla quota di ricchezza mobile devoluta dallo Stato alla Regione, a termini dell’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, sull’imposta effettivamente pagata dal concessionario medesimo per la sua attività estrattiva contemplata nella presente legge. 
Tale contributo non è dovuto per le attività aventi diritto all’esenzione per leggi speciali.
 
Art. 19
 
L’Assessore regionale all’industria e commercio dichiara decaduto il titolare della concessione quando:
  1) non inizia i lavori nel termine prescritto;
  2) non svolge i programmi all’esecuzione dei quali la concessione è stata subordinata;
  3) riduce sensibilmente, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;
  4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione;
  5) non corrisponde nei termini il canone, la aliquota del prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
  6) trasferisce la concessione senza averne avuto autorizzazione;
  7) non fornisce all’Autorità mineraria le notizie tecniche ed economiche sull’andamento dei lavori e sulla produzione, che la stessa richiede;
  8) non corrisponde i salari e gli oneri assicurativi od applica nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi di lavoro della categoria;
  9) non osserva gli altri obblighi espressamente imposti dalle leggi o dalla concessione a pena di decadenza.
 
Art. 20
 
L’aliquota percepita dalla Regione ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge, è devoluta per metà direttamente all’incremento degli stanziamenti destinati a favorire lo sviluppo industriale, compresi nel bilancio regionale - rubrica Assessorato industria e commercio.
Le somme devolute come sopra hanno carattere di interventi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
 
Art. 21
 
Il concessionario può  rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione;  ciascuna rinuncia può  comprendere soltanto una superficie continua non inferiore a 100 ettari. 
E' escluso comunque il rimborso del canone annuo.  
L’area residua deve conservare le caratteristiche previste negli articoli 13, Iº comma, e 5, IVº comma, della presente legge.
 
Art. 22
 
La decadenza o la revoca di una autorizzazione, permesso o concessione in materia di idrocarburi sono pronunciate trascorso un congruo periodo di diffida, fissato discrezionalmente dall’Assessore regionale all’industria e commercio, durante il quale l’indagatore, il permissionario od il concessionario non abbiano rimediato alla contestata inadempienza.
Il provvedimento è preso con decreto dell’Assessore regionale all’industria e commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere, previa contestazione dei motivi di decadenza o revoca all’indagatore, permissionario o concessionario, e assegnazione di un termine di 60 giorni per le risposte.
Contro il provvedimento relativo è ammesso il rimedio di cui all’articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.
 
Art. 23
 
Le opere destinate ad evitare i danni all’agricoltura, derivanti dai lavori di ricerca o coltivazione, sono stabilite dall’Assessore regionale all’industria e commercio di concerto con l’Assessore regionale all’agricoltura e foreste, sentiti l’Ispettorato agrario provinciale competente ed il Comitato regionale delle miniere.
Le spese relative sono a carico del permissionario o del concessionario.
 
Art. 24
 
Ove dall’esercizio della concessione o del permesso derivi danno o pregiudizio all’esercizio di altre concessioni o di permessi di ricerca, l’Assessore regionale all’industria e commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere, adotta i provvedimenti necessari per contemperare le esigenze dei concessionari e dei permissionari con quelle della produzione e dell’economia regionale.
 
Art. 25
 
Il proprietario ed il possessore del fondo compreso nel perimetro dell’autorizzazione di indagine, del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione non possono opporsi all’esecuzione dei lavori relativi.  
In caso di disaccordo sulla necessità e le modalità delle operazioni, l’Ingegnere Capo dell’Ufficio Distrettuale delle Miniere prescrive le norme da seguire, emanando, se del caso, i relativi provvedimenti.
Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso all’Assessore regionale all’industria e commercio entro 30 giorni dalla comunicazione.  Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’atto impugnato.
 
Art. 26
 
L’indagatore, il permissionario e il concessionario devono risarcire ogni danno derivante dai lavori compiuti.  
I proprietari e i possessori dei fondi debbono essere avvisati prima dell’inizio dei lavori ed hanno facoltà di esigere una cauzione in denaro.
Se le parti non raggiungono l’accordo entro un mese dal preavviso, l’Ingegnere Capo dell’Ufficio Distrettuale delle Miniere, sentito il parere di un perito, stabilisce provvisoriamente d' ufficio l’ammontare della cauzione.  Eseguito il deposito di questa può  darsi inizio ai lavori.  
Se per circostanze sopravvenute la cauzione non sia più  necessaria o il suo importo debba essere variato, si procede secondo le disposizioni del comma precedente.   Per ogni ulteriore contestazione fra le parti in relazione ai due precedenti commi resta salva la competenza dell’Autorità giudiziaria.
 
Art. 27
 
Ai fini dei limiti di cui ai precedenti articoli 5 e 13 si computano anche, rispettivamente, i permessi o le concessioni accordati a persone, enti o società che, in rapporto al numero delle azioni possedute, o in virtù  di comprovati vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l’influenza dominante di esso.
 
Art. 28
 
Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso o di concessione di non trovarsi nelle condizioni previste nel precedente articolo 27, ovvero deve indicare i permessi o le concessioni accordati alle persone, enti o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.
 
Art. 29
 
I titolari di permessi o di concessioni, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel precedente articolo 27, debbono darne comunicazione entro due mesi all’Assessore regionale all’industria e commercio, il quale entro i successivi tre mesi provvede, sentiti i titolari ed il Comitato regionale delle miniere, a ridurre le aree nei limiti di cui ai precedenti articoli 5, 13 e 27.  
Agli effetti del presente articolo sono computate le aree volontariamente rinunciate.
 
Art. 30
 
La mancata osservanza degli obblighi imposti dagli articoli 28 e 29 della presente legge comporta la revoca del permesso o della concessione.   Qualora il titolare del permesso o della concessione provi che la mancata osservanza dei predetti obblighi fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione ai sensi dei predetti articoli 28 e 29, l’Assessore regionale all’industria e commercio provvede, sentiti gli interessati ed il Comitato regionale delle miniere, a ridurre l’area nei limiti di cui ai precedenti articoli 5, 13 e 27.
 
Art. 31
 
Ferma restando l’osservanza di ogni altra norma contenuta nella presente legge, i limiti di superficie di cui all’articolo 5, comma II, ed all’articolo 13, sono raddoppiati nel caso di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione accordati a società a partecipazione regionale o statale non inferiore al 30 per cento ed all’Ente Nazionale Idrocarburi.
 
Art. 32
 
Le eventuali disposizioni regolamentari saranno emanate, su proposta dell’Assessore all’industria e commercio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
 
Art. 33
 
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico al cap. 88 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1959, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Data a Cagliari il 5 gennaio 1960.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.