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Legge Regionale 14 dicembre 1959, n. 21

Provvidenze dirette a favorire la concessione del credito di esercizio in favore delle cooperative e di altre associazioni di produttori.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

L’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui prestiti di esercizio concessi da istituti di credito a favore di cooperative o di altre associazioni di produttori legalmente costituite, per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici in forma collettiva.

Art. 2

Il contributo di cui al precedente articolo non può essere concesso in misura superiore al 2,50 per cento in ragione d'anno. Esso è cumulabile con analoghe provvidenze da parte dello Stato o di altri enti.
In ogni caso la quota di interessi a carico del mutuatario non deve essere inferiore al 3,50 per cento in ragione d'anno.

Art. 3

Il contributo di cui agli articoli precedenti è disposto con decreto dell’Assessore regionale all’industria e commercio di concerto con l’Assessore regionale alle finanze ed erogato tramite l’istituto finanziatore.

Art. 4

Le norme di applicazione della presente legge saranno determinate con apposito regolamento da emanarsi entro quattro mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 5

Le spese per l’applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 185 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1959 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 18 gennaio 1960