Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 27 aprile 1959, n. 9

Autorizzazione alla costruzione ed alla manutenzione dei porti di IV classe, e non classificati, della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostituirsi alle amministrazioni provinciali e comunali, su richiesta delle medesime, negli adempimenti e nelle facoltà di loro competenza, previsti dalle leggi 2 aprile 1885, n. 3095, 14 luglio 1907, n. 542, e 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione e manutenzione dei porti di IV classe, e non classificati, della Sardegna.

Art. 2
I comuni nel cui territorio è prevista la costruzione e la manutenzione dei porti di IV classe e non classificati di cui all'Art. 1, devono presentare domanda all' Assessorato regionale ai lavori pubblici corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione dell'autorità tutoria dalla quale risulti che il comune interessato non può a proprio carico sostenere la quota parte della spesa occorrente alla esecuzione delle opere;
b) delibera con la quale i comuni stessi si obbligano a versare all'Amministrazione regionale i contributi ad essi spettanti, a norma di legge, per la costruzione dei porti, per la quale è previsto il contributo statale.

Art. 3
L'esecuzione delle opere è effettuata a cura dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici.
Per la compilazione dei progetti e per la direzione dei lavori, l'Amministrazione regionale può valersi dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime competente per il litorale sardo.
Qualora la particolare natura delle opere o motivi di urgenza lo richiedano, la compilazione dei progetti può essere eccezionalmente affidata, sentita la Giunta regionale, a professionisti privati.

Art. 4
Per la costruzione di nuovi porti di IV classe deve essere redatto, a cura e spese dell'Amministrazione regionale, il piano regolatore di ogni singolo porto per il quale viene sentito il parere del comune o dei comuni interessati.
I piani regolatori da compilare ai sensi della presente legge, sono inviati al Ministero dei lavori pubblici per il parere della Commissione per lo studio dei piani regolatori dei porti, e per l'approvazione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
I progetti definitivi sono compilati in esecuzione e conformemente al piano regolatore approvato, e sono sottoposti all'esame del Ministero dei lavori pubblici agli effetti dei contributi di cui all'Art. 2 della presente legge e, successivamente, all'approvazione della Giunta regionale.
I progetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti di IV classe, e non classificati, da compilarsi secondo le modalità di cui al precedente Art. 3, devono essere approvati dall'Assessore regionale ai lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale ai trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.
La relativa spesa è approvata dalla Giunta regionale.

Art. 5 La gestione dei lavori di cui alla presente legge spetta all'Assessorato regionale ai lavori pubblici, secondo le norme delle leggi dello Stato e della Regione, vigenti in materia.

Art. 6 I contributi dovuti all'Amministrazione regionale ai sensi del precedente Art. 2 sono attribuiti ad appositi capitoli da iscrivere nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

Art. 7 Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 67 dello Stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1959, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
La denominazione del predetto capitolo è così modificata: << Spese per la costruzione e manutenzione dei porti di IV classe, e non classificati, della Sardegna >>. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 6 giugno 1959