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Legge regionale 29 aprile 1959, n. 8

Norme modificative ed integrative della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66, concernente provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'Art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66, è sostituito dal seguente: << Le anticipazioni sono accordate sulla base di progetti corredati dei preventivi di spesa e delle relazioni illustrative e sono somministrate in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori e, comunque, in relazione alle effettive necessità dei mutuatari. Le anticipazioni suddette non possono superare il 60% della spesa riconosciuta ammissibile, nè l'importo complessivo di lire 12 milioni per le operazioni previste nelle lettere a) e b) dell'Art. 2, e di lire 5 milioni per quelle previste nella lettera c) dello stesso Art.. In favore delle cooperative e delle altre associazioni di artigiani legalmente costituite, la misura massima delle anticipazioni può essere elevata all'80% della spesa riconosciuta ammissibile. In favore delle stesse cooperative ed associazioni di artigiani l'importo complessivo delle anticipazioni, può essere elevato: a) a non oltre lire 25 milioni per le operazioni previste nelle lettere a) e b) dell'Art. 2, con possibilità di aumento di lire 1 milione per ogni socio in più oltre i primi cinque, fino ad un massimo di lire 50 milioni; b) a non oltre lire 25 milioni per le operazioni previste nella lettera c) dello stesso Art. 2, con possibilità di aumento di lire 2 milioni per ogni socio in più oltre i primi cinque, fino ad un massimo di lire 50 milioni >>.

Art. 2
Il primo comma dell'Art. 8 della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66, è sostituito dal seguente: << La restituzione dei prestiti deve effettuarsi partendo dalla fine del terzo anno successivo alla completa somministrazione dei fondi, in diciassette rate annuali se trattasi delle anticipazioni previste nella lettera a) dell'Art. 2, ed in nove quote annuali se trattasi delle anticipazioni previste nella lettera b), e, partendo dalla scadenza del ventiquattresimo mese dall'avvenuta somministrazione, in non più di tre rate annuali se trattasi delle anticipazioni previste nella lettera c) dell'Art. 2 >>.

Art. 3
Per le anticipazioni concesse prima della entrata in vigore della presente legge, in attuazione della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66, è accordato il dilazionamento del rimborso della somma ancora dovuta, nei limiti stabiliti nell'Art. precedente.

Art. 4
Nella legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66, è aggiunto il seguente Art. 12 bis: << Nei riguardi delle imprese di cui alla presente legge si applicano le provvidenze previste nell'Art. 3, n. 4, della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22. Dette provvidenze possono essere concesse oltre che per la trasformazione del sughero grezzo in prodotto finito, anche per la trasformazione del sughero grezzo in quadretti >>.

Art. 5
Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico: a) per gli articoli 1 e 2, nella misura di lire 15 milioni, al capitolo 214, b) per l'Art. 4, nella misura di lire 15 milioni, ad apposito Art. da istituirsi sul capitolo 183, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1959, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi. A favore dei suddetti capitoli è stornata, dal capitolo 49, del citato stato di previsione, la somma complessiva di lire 30 milioni da ripartirsi nelle misure suindicate.

Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 29 maggio 1959.