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Legge regionale 12 marzo 1958, n. 3

Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, concernente provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. unico
Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, è così modificato:
<< A valere sulle disponibilità non investite del fondo speciale predetto, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, caso per caso, la garanzia dei finanziamenti concessi dallo Stato, da enti pubblici, da istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale, per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, nel limite del 75 per cento delle somme anticipate. >>
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 19 aprile 1958