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Legge regionale 07 febbraio 1958, n. 2

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi in favore degli allevatori.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Il secondo comma dell' Art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, è così modificato:
<<La relativa erogazione viene effettuata con le stesse modalità stabilite nell'ultimo comma del succitato articolo 3 >>.

Art. 2
Alle spese per l' attuazione della presente legge si provvede con le somme stanziate nel capitolo 165 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958, e con quelle disponibili sui residui lasciati dal capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 22 marzo 1958