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Legge regionale 08 aprile 1954, n. 9

Erogazione di contributi e spese per l' incremento ed il miglioramento della organizzazione brefotrofiale e post -brefotrofiale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
La legge regionale 25 giugno 1952, N. 17, concernente l'erogazione di contributi per l'incremento ed il miglioramento dell'organizzazione brefotrofiale e post - brefotrofiale, è abrogata.

Art. 2
Allo scopo di migliorare l'assistenza brefotrofiale e post - brefotrofiale, l' Amministrazione regionale può effettuare spese e concedere contributi:
a) per la costruzione, l'impianto, l'attrezzatura di nuovi centri brefotrofiali, di ospizi di ricovero post - brefotrofiale e di consultori;
b) per la gestione e l'organizzazione dei medesimi nel caso previsto dal successivo art. 5 comma terzo;
c) per l'ampliamento o il riattamento della costruzione, il miglioramento degli impianti e dell'attrezzatura dei brefotrofi, degli ospizi di ricovero post - brefotrofiali già esistenti e dei consultori.

Art. 3
Le domande dirette a sollecitare le diverse forme di intervento dell'Amministrazione regionale in tale settore devono essere presentate all'Assessorato all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione. Nel caso in cui si chieda un contributo, alla domanda deve essere allegato anche il piano finanziario.

Art. 4
Sull'opportunità dell'opera e sul progetto esprime parere il Comitato Tecnico Sanitario Regionale. Sui progetti delle opere relative alla materia, che comportino una spesa inferiore a L. 10.000.000 esprime parere l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici e per quelli che superino tale importo esprime parere il Comitato Tecnico Regionale dei Lavori Pubblici.

Art. 5
Qualora alla creazione di nuovi centri brefotrofiali, di ospizi di ricovero post - brefotrofiali e di consultori provveda in proprio l'Amministrazione regionale, le opere restano di proprietà della Regione. La gestione di tali centri, ospizi e consultori è affidata a enti pubblici od a enti privati, con apposite convenzioni. Ove non sia possibile la forma di gestione prevista nel comma precedente, la gestione può in via eccezionale essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale. Nei casi di contributo provvedono alla esecuzione delle opere gli enti richiedenti, salvo che non domandino all'Amministrazione regionale di provvedervi mettendo nel contempo a disposizione le somme che nel piano finanziario sono previste a loro carico.

Art. 6
Quando alla esecuzione delle opere o alle attrezzature provvedono direttamente gli enti che beneficiano della erogazione, i pagamenti sono effettuati in base a certificati di acconto sugli stati di avanzamento dei lavori regolarmente approvati dall'Assessorato ai Lavori Pubblici e su presentazione delle fatture dei materiali acquistati. La liquidazione del saldo viene effettuato dopo il collaudo.
Art. 7
La spesa fa carico al Cap. 96 (competenze e residui) del Bilancio 1953 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 14 maggio 1954