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Legge regionale 15 giugno 1954, n. 12

Disposizioni integrative della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. unico
Alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 sono apportate le seguenti aggiunte:

OMISSIS

a) - all'art. 2 il seguente comma: << Possono, altresì, essere sussidiati i lavori tendenti a completare e valorizzare le opere di miglioramento fondiario ovvero a delimitare i confini di campi ovvero di fendere pendici ovvero creare ombreggi o frangiventi, mediante piantagione di essenze forestali, comprese le spese per l' acquisto e trasporto delle piante e delle sementi e quelle per le opere complementari relative alla difesa delle piante medesime dai danni del pascolamento >>.

Alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 sono apportate le seguenti aggiunte:

OMISSIS

b) - all'art. 5 il seguente comma: << Il contributo è fissato nella misura del 75 per cento della spesa per le piantagioni arboree di cui all'ultimo comma dell'art. 2; tale contributo viene corrisposto per metà all'atto del collaudo e per metà alla scadenza del biennio successivo a tale data >>. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 26 luglio 1954