Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 19 luglio 1954, n. 15

Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 è sostituito dal seguente: << E' costituito presso la sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, a carico del bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni a favore di imprese di navigazione e di altre imprese marinare ausiliarie che intendono provvedere alla costruzione, acquisto, trasformazione, modificazione e riparazione di navi. Per l'amministrazione del fondo predetto sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello Statuto del Banco, approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministero del Tesoro >>.

Art. 2
L'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, è sostituito dal seguente:<< Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate soltanto ad imprese che abbiano la sede legale, il domicilio fiscale ed il porto d armamento nel territorio della Regione Sarda >>.

Art. 3
Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, è così modificato: << La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di dodici rate annuali a partire dal terzo anno successivo all'entrata in effettivo esercizio della nave per la quale è stata concessa l' anticipazione. Il trasferimento fuori del territorio della Regione della sede legale, del domicilio fiscale o del porto d'armamento prima che sia decorso il termine di cui al comma precedente implica l'obbligo della immediata restituzione delle anticipazioni ottenute e della integrazione degli interessi fino alla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti >>. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 21 agosto 1954