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Legge regionale 12 novembre 1954, n. 21

Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l' acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità .
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'Amministrazione Regionale è autorizzata ad assumere l'onere degli interessi per i prestiti contratti da allevatori di bestiame, presso istituti di credito ovvero enti autorizzati ad esercitare il credito agrario indiretto, per l' acquisto entro il 31 marzo 1955 di mangimi da destinare al bestiame medesimo. L'onere che l'Amministrazione Regionale si assume per ciascun allevatore va riferito al periodo compreso fra il momento dell'accensione del prestito ed il 31 ottobre 1955 per una somma non superiore al valore del mangime da acquistare nella misura massima indicata nell'articolo seguente.

Art. 2
Le quantità di mangimi, da considerare in relazione alle provvidenze di cui alla presente legge, non potranno superare il valore alimentare delle unità nutritive foraggere per capo fissate come in appresso:
a) per gli ovini 20 unità ;
b) per i bovini, rapportati a capo grosso, 120 unità ;
c) per i suini 25 unità .
Agli effetti della presente legge l' unità nutritiva foraggera è rapportata al valore alimentare di un chilogrammo d'orzo.

Art. 3
L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere una garanzia sussidiaria dell' 80 per cento dell'ammontare del prestito di cui all'art. 1.

Art. 4
Le domande devono essere rivolte agli istituti ed enti, di cui all' art. 1, e devono indicare il comune ove il bestiame è stato censito, il numero e la specie del bestiame posseduto, ed essere corredate da un certificato rilasciato dall' autorità comunale sulle denuncie dell'abigeato.

Art. 5
Il pagamento degli interessi verrà disposto, con le modalità che verranno stabilite d'intesa fra l' Assessorato alle Finanze e gli istituti ed enti di cui all'art. 1, con decreto del Presidente della Giunta Regionale in base a conforme deliberazione di Giunta, su proposta dell'Assessore alle Finanze.

Art. 6
L'Assessorato all'Agricoltura e Foreste determinerà le modalità delle assegnazioni dei diversi mangimi.

Art. 7
Alle somme occorrenti per il pagamento degli interessi maturati sino al 31 dicembre 1954 si provvederà con la somma di L. 20 milioni stornata dal capitolo 134 del Bilancio regionale 1954 al capitolo di nuova istituzione 137 bis - Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per acquisto mangimi. Per il pagamento degli interessi maturati sino al 31 ottobre 1955 si provvederà con apposito stanziamento nel corrispondente capitolo del Bilancio 1955. Per far fronte agli impegni autorizzati nel precedente art. 3 sarà costituito presso gli istituti di credito di cui all' art. 1 un fondo di garanzia a carico degli stati di previsione dell'esercizio 1955 da trarsi dai fondi destinati al credito agrario, nella misura che sarà in esso stabilita.

Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 30 novembre 1954