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Legge regionale 06 ottobre 1955, n. 18

Approvazione del rendiconto generale per l 'esercizio finanziario 1950.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1950, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in: L. 5.370.496.600,98 delle quali furono riscosse L. 4.704.652.902,73 e rimasero da riscuotere L. 665.843.698,25

Art. 2
Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1950, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in: L. 5.367.234.930,00 delle quali furono pagate L. 937.055.091,20 e rimasero da pagare L. 4.430.179.838,80

Art. 3
Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1950 rimane così stabilito:
Entrate e spese effettive:
Entrata L. 5.370.496.600,98
Spesa L. 4.587.234.930,00
Avanzo effettivo L. 783.261.670,98
Movimento di capitali:
Entrata L. 0
Spesa L. 780.000.000,00
Disavanzo per movimento di capitali L. 780.000.000,00
Riepilogo generale:
Entrata L. 5.370.496.600,98
Spesa L. 5.367.234.930,00
Avanzo finanziario dell 'esercizio L. 3.261.670,98

Art. 4
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1950, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1950 (Art. 1) L. 665.843.698,25
Somme riscosse e non versate in tesoreria L. 59.397.008,00
Residui attivi al 31 dicembre 1950 L. 725.240.706,25

Art. 5
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1950, sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nella somma di L. 4.430.179.838,80 per spese accertate rimaste da pagare per la competenza propria dell'esercizio 1950 (art. 2).

Art. 6
I risultati della gestione dei fondi somministrati alla Regione per l 'impianto ed il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione sono determinati, come risulta dallo apposito allegato al rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1950, nelle seguenti somme:
Riepilogo:
Entrata L. 89.000.952,00
Spesa L. 87.035.854,00
Avanzo finanziario della gestione 1949 L. 1.965.098,00

Art. 7
E' accertato, nella complessiva somma di L. 5.226.768,98 l 'avanzo finanziario risultante dalla gestione 1950, come risulta dai seguenti dati:
Avanzo della gestione del bilancio 1950 L. 3.261.670,98
Avanzo della gestione 1949 L. 1.965.098,00
Totale L. 5.226.768,98

Art. 8
E' convalidato il Decreto del Presidente della Giunta regionale 15 dicembre 1950, n. 36, concernente il prelevamento di L. 2.400.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 28).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 12 novembre 1955