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Legge regionale 07 ottobre 1955, n. 19

Concessioni di viaggio a favore dei dipendenti del Consiglio e dell'Amministrazione della Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, con le Amministrazioni e Società esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviari e marittimi, apposite convenzioni intese ad assicurare al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Consiglio e dall'Amministrazione della Regione e alle rispettive famiglie, le agevolazioni godute dagli impiegati dello Stato e rispettive famiglie in ordine alle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti di persone e di cose.

Art. 2
Il numero delle concessioni per gli impiegati e per i rispettivi nuclei familiari sarà stabilito anno per anno con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore ai trasporti e previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 3
Con apposito regolamento verranno emanate, ai sensi dell'Art. 4, secondo comma, del DPR 19 maggio 1950, n. 327, le norme di attuazione della presente legge.

Art. 4
La presente legge entrerà in vigore il 1.0 gennaio 1956. Per l'attuazione della presente legge verrà istituito, nel bilancio di previsione della spesa per gli esercizi 1956 e successivi, il seguente capitolo: << Facilitazioni di viaggio al personale del Consiglio e dell'Amministrazione della Regione >>.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 14 novembre 1955