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Legge Regionale 14 marzo 1956, n. 10

Interventi finanziari dell'Amministrazione regionale per la costruzione dei pensionati universitari a Cagliari e a Sassari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire nelle spese per la costruzione del pensionato universitario a Cagliari nella misura di lire 230.000.000 e del pensionato universitario a Sassari nella misura di lire 130.000.000.

Art. 2
I contributi di cui all'Art. precedente sono distribuiti in rate annuali rispettivamente di lire 23.000.000 per il pensionato universitario di Cagliari e di L. 13.000.000 per il pensionato universitario di Sassari, e versati all'Amministrazione dell'Opera Universitaria dei rispettivi Atenei.

Art. 3
Le Opere Universitarie che beneficiano dei contributi predetti devono preventivamente impegnarsi a mettere a disposizione dell'Amministrazione regionale, presso il proprio pensionato, almeno un posto gratuito per ciascuna facoltà . I posti gratuiti sono assegnati agli studenti ai sensi della legge regionale 9 agosto 1950, n. 43. Non costituisce motivo di esclusione dai benefici di cui al comma precedente il godimento totale o parziale della esenzione dal pagamento delle tasse universitarie.

Art. 4
La spesa complessiva di lire 360.000.000 graverà con rate annuali costanti di lire 36.000.000 cadauna sui bilanci a partire da quello del 1956 e fino all'esercizio 1965. Per l' esercizio in corso, la spesa grava sui residui e competenze del capitolo 126 del Bilancio, la cui dizione rimane modificata come appresso: << Contributi e sussidi alle Università ( RD 30 settembre 1923 n. 2102, e DL 13 febbraio 1948, n. 158), e per favorire le iniziative delle Opere Universitarie per la costruzione della Casa dello Studente >>. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, il 4 maggio 1956