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Legge Regionale 15 marzo 1956, n. 9

Provvidenze a favore dell'agricoltura.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' istituito un fondo di rotazione destinato a favorire il credito agrario nella Regione.

Art. 2
Il fondo ha la durata di anni 25 a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge; la durata può essere prorogata. Il fondo è costituito presso il Banco di Sardegna il quale tiene separata gestione che deve risultare in apposito conto.

Art. 3
Il fondo è utilizzato, con particolare riguardo alla piccola proprietà coltivatrice, per operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio da effettuarsi dal Banco di Sardegna o da altri Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito agrario a norma del RD 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, del regolamento per l' esecuzione approvato con DM 23 gennaio 1928, e delle disposizioni che regolano il servizio del credito agrario presso gli Istituti ed Enti medesimi.

Art. 4
Agli effetti delle provvidenze di cui all' Art. precedente, nel caso riguardino la piccola proprietà coltivatrice, sono previste le seguenti possibilità :
a) concessione di mutui per l' acquisto di terreni, a norma e con i benefici delle vigenti leggi dello Stato in materia, fino all'80% della somma riconosciuta ammissibile e con ammortamento entro 25 anni a decorrere dal 6º anno successivo a quello della effettiva presa di possesso del fondo;
b) integrazione, fino alla percentuale dell'80% delle somme riconosciute ammissibili, per i mutui da chiunque concessi in forza delle leggi vigenti.

Art. 5
Allo scopo di favorire la utilizzazione di mutui comunque concessi a favore dei beneficiari che non godano, per lo stesso oggetto, di sussidi o contributi, è prevista la concessione di provvidenze integrative tendenti a prorogare il periodo di ammortamento dei mutui di cui trattasi e concernenti: a) opere di irrigazione, fino ad anni 12; b) fabbricati rurali, fino ad anni 24.

Art. 6
I mutui di miglioramento di cui all' art. 3 sono concessi: a) fino alla concorrenza di L. 10.000.000 ed a tasso di favore nei riguardi di imprenditori per opere di miglioramento, per le quali gli imprenditori stessi non abbiano beneficiato di contributi o sussidi; b) fino alla concorrenza di L. 1.000.000, ed al tasso netto del 7% in ragione d' anno, per opere di miglioramento che non superino le L. 2.000.000 di spesa approvata, e per cui siano stati ottenuti sussidi o contributi in base a provvidenze sia statali, che regionali; c) per operazioni contro cessioni dei crediti per i sussidi o contributi comunque ottenuti a fronte delle operazioni di miglioramento di cui alla lettera b) ed allo stesso tasso di interesse. Il tasso di favore di cui alla lettera a) è stabilito nella misura di una lira per cento in meno rispetto al tasso ufficiale di sconto. Gli Istituti, nella valutazione dei fondi, al fine dello apprezzamento delle garanzie richieste, tengono presenti anche la maggiore capacità produttiva conseguibile dai fondi medesimi a seguito delle opere di miglioramento per le quali sono concesse le provvidenze di cui sopra, nonchè l' efficienza complessiva dell' azienda della quale il fondo sia parte essenziale.

Art. 7
I prestiti di esercizio sono, dal Banco di Sardegna o da altri Istituti ed Enti autorizzati ad esercire il credito agrario, concessi direttamente a favore degli imprenditori agricoli. Gli Istituti possono riscontrare le cambiali agrarie in possesso delle Casse Comunali di Credito Agrario, delle Casse Rurali ed Artigiane, dei Consorzi Agrari ed anche eseguire operazioni di sconto direttamente a favore di detti Enti i quali richiedono ai loro beneficiari, di preferenza piccoli imprenditori, un interesse non superiore di una lira per cento rispetto a quello che essi corrispondono a detti Istituti finanziatori, a sua volta stabilito nella misura massima di una lira per cento in più del tasso ufficiale di sconto in ragione d' anno.

Art. 8
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura e dell' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta, è determinata, alla fine di ciascun anno per il successivo, la entità complessiva dei finanziamenti da concedere agli Istituti ed Enti suddetti, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul fondo. I crediti ed i risconti concessi agli Enti sopra indicati non possono, nel loro complesso, superare il 50% delle somme che gli stessi hanno singolarmente destinato, durante l' anno, ai prestiti di esercizio.

Art. 9
Le operazioni di credito effettuate dagli Istituti ed Enti di cui all' art. 3 sono addebitate al fondo nei limiti della disponibilità loro attribuita in base all' articolo precedente. Allo stesso fondo sono accreditati gli interessi attivi in dipendenza delle operazioni di mutuo e di prestito effettuate dagli Istituti ed Enti sulle disponibilità loro assegnate ed è addebitato il costo del servizio quale risulta dalle modalità stabilite dalla apposita convenzione di cui al successivo art. 15, oltrechè le perdite eventuali previste nell' art. 11.

Art. 10
Le somme che affluiscono al fondo di rotazione in dipendenza del versamento delle rate di ammortamento e degli interessi da parte dei mutuatari sono reimpiegate per nuove operazioni.

Art. 11
Gli Istituti ed Enti assumono piena responsabilità sulla concessione dei mutui o prestiti in applicazione della presente legge. Tuttavia sulle singole operazioni effettuate dagli Enti che fruiscono del risconto, e nei limiti di somma consentita alle Casse comunali, la Regione concede una garanzia sussidiaria nella misura del 50% delle perdite eventuali accertate. I provvedimenti relativi sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura e dell' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta.

Art. 12
E' previsto altresì l' intervento della Regione per ridurre il saggio di interesse e il tasso di sconto sui mutui e prestiti di credito agrario che gli Istituti ed Enti predetti concedono agli imprenditori agricoli, anche con proprie disponibilità patrimoniali. La misura della partecipazione della Regione al tasso concordato per le operazioni di miglioramento e di esercizio è determinata alla fine di ogni anno per il successivo nel decreto di cui al precedente art. 8.

Art. 13
Per consentire il controllo sull' applicazione della presente legge, l' Istituto gestore è tenuto a trasmettere periodicamente all' Assessorato all' agricoltura e a quello alle finanze, le situazioni contabili e i dati statistici relativi alle operazioni compiute sul fondo, oltrechè i dati relativi ad operazioni di credito agrario concesse con mezzi propri, l' elenco delle domande di mutui e prestiti pervenute all' Istituto e non ancora soddisfatte, nonchè ogni altro elemento relativo all' applicazione del disposto dell' articolo precedente. Analoghi elenchi sono trasmessi periodicamente agli stessi Assessorati dagli altri Istituti.

Art. 14
La Giunta regionale designa, in rappresentanza rispettivamente dell' Assessorato alle finanze e dell' Assessorato all' agricoltura, due esperti i quali intervengono, esprimendo il loro parere con voto deliberativo, alle adunanze dei comitati esecutivi o di altri organi deliberanti del Banco di Sardegna e degli altri Istituti di cui all' art. 3, allorquando devono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione di provvidenze di cui alla presente legge. Gli esperti di cui sopra durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Le deliberazioni divengono esecutive entro 15 giorni dalla comunicazione fattane all' Assessorato all' agricoltura e a quello alle finanze ove nel termine anzidetto gli Assessorati non ne richiedano il riesame.

Art. 15
Per la gestione del fondo e per l' esercizio delle altre operazioni di cui alla presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione.

Art. 16
Alla istituzione del fondo di cui all' art. 1 si provvede con la somma di L. 1.000.000.000 stanziato come in appresso: - L. 500.000.000 sul Cap. 136 del Bilancio regionale relativo all' esercizio 1951; - L. 500.000.000 sul Cap. 148 del Bilancio regionale relativo all' esercizio 1952. Il fondo è incrementato dagli ulteriori stanziamenti che verranno stabiliti negli stati di previsione dei futuri esercizi.
Art. 17
Per quanto concerne le operazioni previste dall' art. 12, la spesa fa capo al Cap. 114 bis << Spese per la parziale assunzione dell' onere degli interessi sui prestiti e mutui di credito agrario concessi ad imprenditori agricoli >>, di nuova istituzione. A favore di detto capitolo è stornata dal cap. 142 del Bilancio dell' esercizio 1956 la somma di L. 100.000.000.

Art. 18
Per il corrente esercizio e fino alla concorrenza dell' ammontare del fondo di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 16 della presente legge, sono concessi prestiti di esercizio per la durata massima di un anno e per importi non superiori a L. 200.000 per azienda, a favore di agricoltori ed allevatori danneggiati dal maltempo dello inverno 1956. Il tasso per tali prestiti è fissato nella misura del 3,50 per cento in ragione d' anno. Le domande relative dovranno essere presentate entro tre mesi dall' entrata in vigore della convenzione di cui all' art. 15, all' Istituto gestore. Agli effetti del presente Art. è equiparato alle operazioni di credito di esercizio lo sconto di contributi in capitale per operazioni di miglioramento fondiario. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 4 maggio 1956