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Legge Regionale 20 aprile 1956, n. 12

Trasferimento all'Ente Sardo di Elettricità degli impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica costruiti dalla Regione in base alla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere il trasferimento all' Ente Sardo di Elettricità degli impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica, comprese le linee di derivazione dai punti di prelevamento dell' energia, costruiti o in corso di costruzione o di progettazione in esecuzione della legge regionale 8 maggio 1951, n. 5.

Art. 2
Entro il termine di sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, l' Amministrazione regionale notifica agli Enti locali, a richiesta dei quali i singoli impianti sono stati costruiti, le rispettive posizioni tecniche e contabili riguardo agli impianti stessi, nonchè la facoltà prevista dal secondo comma del presente articolo. Entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine predetto, i suindicati Enti locali hanno il diritto di chiedere che i singoli impianti, eseguiti col proprio impegno di contribuzione nella spesa di costruzione, rimangano ad essi definitivamente acquisiti sotto gli obblighi assunti a norma della citata legge regionale 8 maggio 1951, n. 5.

Art. 3
Trascorso il termine previsto nell' ultimo comma dell' Art. precedente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, di concerto con l' Assessore all' industria e commercio, è disposto il trasferimento all' Ente Sardo di Elettricità degli impianti che gli Enti locali, a richiesta dei quali furono costruiti, abbiano dichiarato di rinunciare ad acquisire al proprio patrimonio. Con lo stesso decreto sono annullati gli obblighi assunti al riguardo dagli Enti locali a norma dell' art. 6 della citata legge regionale 8 maggio 1951, n. 5.

Art. 4
E' annullato il credito relativo alle quote di rimborso delle spese di costruzione degli impianti, delle quali gli Enti locali vengano liberati in conseguenza del trasferimento all' Ente Sardo di Elettricità , che siano state o meno iscritte negli stati di previsione delle entrate della Regione. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare ai bilanci le variazioni eventualmente occorrenti.

Art. 5
Gli impianti, che a norma dei precedenti articoli passano all' Ente Sardo di Elettricità , sono ad esso trasferiti in piena proprietà contro assunzione di un debito verso la Regione in misura corrispondente al valore venale dei medesimi al momento del loro trasferimento. Tale debito è rimborsabile in venti annualità uguali senza interessi, a partire dal 31º anno successivo all' acquisizione degli impianti stessi da parte dell' Ente Sardo di Elettricità . L' Ente Sardo di Elettricità non può assumere in carico impianti gravati da oneri reali o d' altro genere dipendenti da passate gestioni. Lo stesso Ente assume in carico gli impianti ad esso trasferiti e li iscrive nel proprio inventario patrimoniale al valore venale al momento del trasferimento col solo obbligo di assicurarne la manutenzione e l' esercizio.

Art. 6
Nel caso che gli Enti locali abbiano eseguito a proprie spese completamenti e prolungamenti degli impianti che, in esecuzione della presente legge, devono passare all' Ente Sardo di Elettricità , questo è tenuto all' acquisto di tali parti di impianto al valore venale di esse al momento del trasferimento. In caso di contestazione, la determinazione del valore è demandata all' Assessore all' industria e commercio.

Art. 7
Il credito di cui all'art. 5 è iscritto in apposito capitolo nei competenti bilanci della Regione.

Art. 8
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 30 maggio 1956.