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Legge Regionale 20 aprile 1956, n. 13

Disposizioni modificative ed integrative alle leggi regionali 26 ottobre 1950, n. 46, e 4 maggio 1953, n. 14, concernenti contributi per opere di miglioramento fondiario.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Articolo Unico
Gli articoli 1, 2 e 4 della legge 4 maggio 1953, n. 14, sono modificati ed inseriti nella legge 26 ottobre 1950, n. 46, come in appresso: Gli articoli 1, 2 e 4 della legge 4 maggio 1953, n. 14, sono modificati ed inseriti nella legge 26 ottobre 1950, n. 46, come in appresso:
OMISSIS
<< art. 5 quater - Il contributo del 38% previsto dall' articolo 5 è elevato al 50% per le opere di miglioramento fondiario da eseguire nel territorio dei comuni che siano classificati montani a sensi dell' art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e di quelli nei quali il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma dei redditi dominicale ed agrario, determinati a norma del RD 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati dal coefficiente 12 a sensi del DL 12 maggio 1947, n. 356, non superi le L. 2.400.
Sono escluse dal conteggio del reddito medio di cui al comma precedente le qualità di coltura, il cui reddito complessivo dominicale e agrario per ettaro sia superiore a L. 12.000. Per gli stessi territori di cui ai precedenti commi, il contributo del 45%, previsto dall' art. 5, è elevato al 50% >>.

Gli articoli 1, 2 e 4 della legge 4 maggio 1953, n. 14, sono modificati ed inseriti nella legge 26 ottobre 1950, n. 46, come in appresso: OMISSIS << Art. 5 quinquies - Per le opere comprese nei comuni previsti dall' articolo precedente, e da eseguirsi col beneficio di contributi previsti dalle leggi dello Stato, è concessa da parte della Regione una integrazione del contributo fino al 50% della spesa ammessa >>.

Gli articoli 1, 2 e 4 della legge 4 maggio 1953, n. 14, sono modificati ed inseriti nella legge 26 ottobre 1950, n. 46, come in appresso: OMISSIS << Art. 5 sexies - Nei comprensori di bonifica, ove opera la Cassa per il Mezzogiorno, ai beneficiari di sussidi per i miglioramenti fondiari in applicazione dell' art. 43 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, può essere concesso un contributo integrativo nella misura del 12% della spesa, semprechè il cumulo dei due sussidi non superi il 50% della spesa ammessa a sussidio. Nei comprensori di cui al precedente comma il contributo integrativo per le opere di sistemazione del terreno e di canalizzazione per l' irrigazione non potrà superare il 7% >>. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 30 maggio 1956