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Legge Regionale 3 maggio 1956, n. 14

Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei comuni esistenti.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
La legge regionale 27 marzo 1953, n. 5, è abrogata e viene sostituita dalla presente legge.

Art. 2
Agli effetti dell'art. 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, quando si tratti di ricostituzione o di istituzione di nuovi comuni ovvero di modifica di circoscrizione o di denominazioni, le popolazioni sono sentite, salvo il disposto dell' art. 5, mediante consultazione diretta secondo il procedimento stabilito dalla presente legge.

Art. 3
L' iniziativa per il procedimento di cui all' art. 2, oltre che dalla Giunta o dai singoli Consiglieri regionali, può essere presa mediante deliberazione del comune o di uno dei comuni interessati, ovvero mediante istanza di almeno un quinto degli elettori residenti nella frazione o territorio che si chiede di erigere in comune autonomo o di trasferire ad altra circoscrizione comunale, iscritti nelle liste elettorali comunali. Quando l' istanza è avanzata dagli elettori, la loro firma deve essere autenticata da pubblico notaio o dal Sindaco del comune interessato.

Art. 4
L' Assessore regionale preposto agli enti locali, in base all'iniziativa di cui all'Art. precedente, provvede alla istruttoria necessaria accertando:
a) i motivi generali dell'iniziativa stessa;
b) la situazione amministrativo - finanziaria del territorio oggetto della proposta modifica in rapporto a quella dei comuni interessati.
Lo stesso Assessore, espletati gli accertamenti di cui sopra, richiede:
a) ai comuni interessati che non abbiano già preso la iniziativa ai sensi dell'art. 3, le deliberazioni consiliari con motivato parere circa la proposta modifica;
b) alla competente amministrazione provinciale la deliberazione come alla lettera precedente. L' Assessore deve riferire al Consiglio entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 5
Qualora i Consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata, abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, il Consiglio regionale può deliberare con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione che alla consultazione popolare partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune. In ogni caso il suddetto parere dei Consigli comunali non è vincolante.
Il Consiglio regionale può non dar luogo alla consultazione popolare se, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accordata perché vi osti la condizione dei luoghi o perchè i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi. Può ugualmente prescindersi dalla consultazione popolare, quando ricorrano i requisiti di cui al primo comma, in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune.

Art. 6
Esaurite le formalità di cui agli articoli precedenti, la data della consultazione, quando vi si debba, procedere, viene fissata dal Presidente dalla Giunta con decreto da pubblicarsi almeno trenta giorni prima della data stessa.
Lo stesso decreto indica la formula che deve essere posta in votazione.
La formula è preventivamente approvata dalla Giunta su proposta dell' Assessore regionale preposto agli enti locali.

Art. 7
I sindaci dei comuni nei quali ha luogo la consultazione popolare ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi in tutti i comuni e frazioni interessate, almeno 15 giorni prima della data fissata per la votazione.
Il manifesto deve contenere:
1)l' oggetto della consultazione popolare e la formula che viene posta in votazione;
2)la data e l' ora dell'inizio e della chiusura della votazione; 3) il luogo della votazione e la sede delle singole sezioni elettorali con la rispettiva circoscrizione territoriale.

Art. 8
La votazione ha luogo in tutti i comuni e frazioni interessati nel medesimo giorno e nelle stesse ore fissate nel manifesto di cui al precedente art. 7.

Art. 9
Le liste elettorali devono rimanere esposte nell'ufficio comunale, all'esame di chiunque ne abbia interesse, per almeno 15 giorni prima di ogni votazione.

Art. 10
La consultazione ha luogo con voto libero e segreto degli elettori iscritti nella lista del comune o dei comuni interessati, o - ricorrendo il caso dell'art. 5 - come nelle liste sezionali delle frazioni. Devono venir costituite, con la procedura prevista dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sezioni separate nelle frazioni o borgate o località direttamente interessate e quando la Giunta regionale lo ritenga utile agli effetti della consultazione popolare.
Ciascuna Commissione elettorale è formata da un presidente e da due membri che fungono da scrutatori.
Essi vengono nominati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Corte d' Appello di Cagliari che provvede altresì alla designazione di un funzionario di cancelleria quale segretario della Commissione.
La carica di membro delle Commissioni elettorali è obbligatoria.

Art. 11
La consultazione non è valida se non vi partecipa almeno la metà degli elettori; la maggioranza si calcola in base ai voti validamente espressi.
Il Consiglio regionale può , ove lo ritenga necessario, deliberare, a maggioranza assoluta, la rinnovazione della consultazione.

Art. 12
Ciascun partito che abbia rappresentanza nel Consiglio regionale e ciascun gruppo costituito da almeno duecento elettori dei comuni o frazioni di comuni interessati possono delegare un proprio rappresentante ad assistere a tutte le operazioni di votazione e di scrutinio.
I nominativi di questi rappresentanti devono essere comunicati alla Commissione elettorale distintamente per ciascuna sezione, almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 13
All'atto della votazione ciascuna sezione deve essere fornita, in duplice copia, della lista elettorale di sezione, contenente l'elenco in ordine alfabetico, distintamente per maschi e femmine, di tutti gli elettori aventi diritto al voto nella sezione stessa con l' indicazione del cognome, nome e paternità . A fianco di ciascun elenco deve essere riservata una apposita colonna in bianco destinata alla firma di uno degli scrutatori a conferma dell'avvenuta votazione.

Art. 14
Il diritto di voto viene esercitato soltanto nella sezione elettorale nella cui lista l' elettore risulti iscritto.
Gli elettori che esercitano funzioni in seno alle Commissioni elettorali per la consultazione popolare, come pure i rappresentanti di cui all'art. 12, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano tali funzioni, quand'anche essi siano iscritti nelle liste di un' altra sezione del medesimo comune.
Quando la consultazione popolare è limitata ad una frazione o porzione di territorio, come previsto dall'art. 5 parte prima, i membri delle commissioni elettorali e i rappresentanti di cui all'art. 12 sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni soltanto quando gli stessi risultino iscritti nelle liste elettorali delle sezioni costituite nella frazione chiamata a votare.
I nomi degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dei commi precedenti vengono elencati in un lista aggiuntiva da allegarsi alla lista elettorale della rispettiva sezione.

Art. 15
Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono sempre trovarsi presenti almeno due membri della Commissione elettorale per la consultazione popolare, tra cui il presidente o il vicepresidente. La vicepresidenza è assunta dallo scrutatore più anziano il quale coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.

Art. 16
I rappresentanti di cui all'art. 12 assistono alle operazioni di votazione e di scrutinio ed hanno diritto di fare tutte le osservazioni che ritengono opportune circa la regolarità delle operazioni stesse e sulla proclamazione dei risultati della votazione; su tali osservazioni il Presidente della commissione elettorale, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente dandone atto nel verbale.

Art. 17
Le schede di votazione e tutti gli altri moduli occorrenti per la consultazione popolare devono essere conformi ai tipi predisposti dalla Giunta regionale, variandone, secondo i casi, le dimensioni. All'esterno esse devono recare l' intestazione << Regione autonoma della Sardegna >> e nella parte interna, nello spazio appositamente riservato, riprodurre, stampata o stampigliata, la formula che viene posta in votazione, e a margine o in calce a tale formula riportare a caratteri rilevanti i monosillabi << Si >> e << No >> per la espressione del voto. Qualora la formula contenga più quesiti deve procedersi a votazione per ciascun quesito con schede distinte.

Art. 18
Alla vigilia del giorno fissato per la votazione, il sindaco consegna il pacco contenente il materiale elettorale a ciascun presidente di sezione, rendendolo responsabile della custodia.

Art. 19
La Commissione elettorale per la consultazione popolare s' insedia un' ora prima della votazione.
Il Presidente toglie dal pacco delle schede destinate alla votazione un numero di schede pari a quello degli elettori iscritti nella lista della sezione; su ogni scheda pone la propria firma e vi fa apporre, nell'apposito spazio, il timbro della sezione; depone quindi le schede firmate e timbrate nell'urna situata alla sua sinistra, riservandole per la votazione; provvede, infine, a sigillare l' urna elettorale vuota situata alla sua destra e destinata a ricevere le schede votate. Ultimate queste operazioni, il Presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 20
Il Presidente disciplina l' accesso dei votanti al seggio in modo che le operazioni si svolgano in massimo ordine e sia comunque garantita la segretezza del voto.

Art. 21
L' elettore, entrato nel locale della votazione, comprova la propria identità personale presentando un documento di identificazione o, in mancanza di esso, ricorrendo alla testimonianza diretta di uno dei membri del seggio o di altro elettore della sezione noto alla Commissione elettorale; quindi, ricevuta in consegna dal Presidente la scheda per la votazione e la matita copiativa, si reca nella cabina elettorale, per l' espressione del voto.
La Commissione elettorale non ammetterà alla votazione l' elettore che rifiuti di entrare nella cabina.

Art. 22
L'elettore di cui sia stata constatata l' incapacità fisica ad esprimere da solo il proprio voto può essere autorizzato a farsi accompagnare nella cabina da una persona di sua fiducia che sia iscritta nelle liste elettorali della stessa sezione.

Art. 23
L'espressione del voto si manifesta tracciando un segno a fianco o sul monosillabo << Si >> qualora l'elettore approvi la formula o il quesito posto in votazione, oppure tracciando lo stesso segno a fianco o sul monosillabo << No >> qualora l' elettore non approvi la formula o il quesito posto in votazione.

Art. 24
Espresso il voto, l' elettore chiude la scheda ed esce dalla cabina riconsegnando scheda e matita copiativa al Presidente della Commissione elettorale, il quale depone la scheda votata nell'apposita urna sigillata situata alla sua destra.
Contemporaneamente uno degli scrutatori, in segno di constatazione dell'avvenuto esercizio del voto da parte dell'elettore, appone la propria firma sulle due copie delle liste elettorali in possesso del seggio nell'apposito spazio riservato a fianco del nominativo dell'elettore.

Art. 25
Le operazioni di voto si devono svolgere ininterrottamente.
All'ora stabilita per la chiusura il Presidente ammette al voto ancora e soltanto gli elettori che già si trovano nei locali del seggio, dopodichè dichiara chiusa la votazione ed inizia immediatamente le operazioni di scrutinio.

Art. 26
Dopo aver fatto constatare la integrità dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate, il Presidente procede all'apertura dell'urna stessa ed allo spoglio delle schede, assistito dagli altri membri del seggio elettorale.

Art. 27
Il Presidente annuncia ad alta voce il voto espresso in ciascuna scheda.
Il segretario ed uno dei membri della commissione elettorale, ciascuno per proprio conto e su fogli separati, annotano i risultati numerici riscontrati, distintamente per:
voti affermativi;
voti negativi;
schede nulle;
schede bianche.
Sui voti contestati decide il Presidente sentiti gli altri membri della Commissione elettorale.
I fogli riportanti i risultati della votazione, ultimato lo scrutinio, sono controfirmati dal Presidente e dagli altri membri della Commissione elettorale.

Art. 28
Sono nulle le schede recanti segni di riconoscimento o risposte espresse in forma diversa da quella prescritta o in modo da rendere comunque identificabile l' elettore.
Nei casi dubbi, sulla validità o meno della scheda, decide il Presidente sentiti gli altri membri della Commissione elettorale.

Art. 29
Le schede spogliate devono essere raggruppate e racchiuse in plichi distinti come segue:
a) schede con voto affermativo;
b) schede con voto negativo;
c)schede nulle;
d) schede bianche.
Sull' esterno di ogni plico deve essere riportato il numero ed il tipo delle schede contenute. Il numero globale delle schede, comprese quelle nulle e bianche, deve corrispondere, dopo lo spoglio, al numero complessivo dei votanti risultante dalle liste elettorali di sezione, completate dalla lista aggiuntiva di cui all' ultimo comma del precedente art. 14, controfirmate da uno degli scrutatori.

Art. 30
Sulle operazioni di votazione deve essere redatto, a cura del segretario del seggio, un verbale in duplice esemplare contenente i seguenti dati essenziali:
orario d' inizio e di chiusura delle operazioni nelle loro diverse fasi (operazioni preliminari, votazione, scrutinio, proclamazione dei risultati);
composizione del seggio elettorale, compresi i rappresentanti di cui all'art. 12; - particolari di rilievo sulle operazioni (incidenti e contestazioni e relative decisioni adottate). Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e controfirmato in ogni foglio dal presidente e dagli altri membri della Commissione elettorale.

Art. 31
Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale di votazione il Presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente:
1º plico:
copia del verbale delle operazioni di votazione;
schede votate comprese quelle bianche e nulle;
copia dei fogli di scrutinio;
copia delle liste elettorali di sezione controfirmate a norma del secondo comma del precedente art. 24.
2º plico:

- copia del verbale delle operazioni di votazione;
- copia dei fogli di scrutinio;
- copia delle liste elettorali di sezione controfirmate a norma del secondo comma del precedente art. 24.
I plichi devono essere chiusi con sigilli controfirmati dal Presidente e dagli altri membri della Commissione elettorale. Il primo plico deve essere recapitato dal Presidente della commissione o da un suo delegato, entro 24 ore dalla chiusura della votazione, alla presidenza della Giunta regionale; il secondo plico deve essere recapitato, entro lo stesso termine, per essere conservato in archivio, al comune interessato, e, in caso di più comuni interessati, a quello avente maggiore popolazione.
Nei comuni o frazioni ove esistono più sezioni elettorali il primo plico deve essere consegnato al Presidente della prima sezione il quale ne dispone il recapito alla presidenza della Giunta regionale, unitamente ai plichi di tutte le sezioni del comune o della frazione.

Art. 32
Il risultato della consultazione popolare viene proclamato dal Presidente della commissione elettorale e quello complessivo, quando esistono più sezioni, dal Presidente della prima sezione, e viene partecipato al sindaco del comune per la pubblicazione nell'albo comunale.

Art. 33
Eventuali reclami sullo svolgimento della consultazione sono decisi dal Consiglio regionale, salvo i rimedi giurisdizionali previsti dalle leggi vigenti.
Il risultato della votazione con una relazione della Giunta regionale viene sottoposto al Consiglio regionale per il relativo provvedimento di legge.

Art. 34
Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme sulle elezioni dei Consigli comunali.

Art. 35
Le spese per l' esecuzione della presente legge fanno carico al capitolo 106 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1956, ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 7 giugno 1956