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Legge Regionale 4 maggio 1956, n. 16

Trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Al personale in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna che sia comandato in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell' ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità appresso indicate per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede, nonchè per l' eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurando le minori frazioni di tempo:
TABELLA RISTRUTTURATA
Personale di ruolo (gruppi A, B, C).
Al personale in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna che sia comandato in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell' ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità appresso indicate per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede, nonchè per l' eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurando le minori frazioni di tempo:
Grado III, indennità L. 6.000;
Grado IV, indennità L. 5.000;
Gradi V e VI, indennità L. 4.200;
Gradi VII e VIII, indennità L. 3.700;
Gradi IX, X e XI, indennità L. 2.800;
Gradi XII e XIII, indennità L. 2.400.
OMISSIS
Per le missioni o le trasferte effettuate in località distanti non più di 15 Km. e più di 4 Km. gli importi sopradetti sono ridotti di un quinto. Al personale civile non di ruolo di qualsiasi categoria, al quale venga attribuito, a termine delle vigenti leggi regionali, il grado provvisorio, spetta l' indennità del grado medesimo.

TABELLA RISTRUTTURATA
Personale non di ruolo. Al personale in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna che sia comandato in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell' ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità appresso indicate per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede, nonchè per l' eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurando le minori frazioni di tempo:
OMISSIS
Gradi: I e II categoria, indennità L. 2.800;
Gradi: III categoria, indennità L. 2.400;
Gradi: personale subalterno, agente tecnico, salariato di ruolo e non di ruolo, indennità L. 2.300.
OMISSIS
Per le missioni o le trasferte effettuate in località distanti non più di 15 Km. e più di 4 Km. gli importi sopradetti sono ridotti di un quinto.
Al personale civile non di ruolo di qualsiasi categoria, al quale venga attribuito, a termine delle vigenti leggi regionali, il grado provvisorio, spetta l' indennità del grado medesimo.

TABELLA RISTRUTTURATA
Personale forestale.
Al personale in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna che sia comandato in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell' ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità appresso indicate per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede, nonchè per l' eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurando le minori frazioni di tempo:
OMISSIS
Grado: marescialli, indennità L. 2.500;
Grado: brigadieri e vice - brigadieri, indennità L. 2.200;
Grado: guardie scelte e guardie, indennità L. 1.800.
Per le missioni o le trasferte effettuate in località distanti non più di 15 Km. e più di 4 Km. gli importi sopradetti sono ridotti di un quinto.
Al personale civile non di ruolo di qualsiasi categoria, al quale venga attribuito, a termine delle vigenti leggi regionali, il grado provvisorio, spetta l' indennità del grado medesimo.
Per le missioni o le trasferte effettuate in località distanti non più di 15 Km. e più di 4 Km. gli importi sopradetti sono ridotti di un quinto.
Al personale civile non di ruolo di qualsiasi categoria, al quale venga attribuito, a termine delle vigenti leggi regionali, il grado provvisorio, spetta l' indennità del grado medesimo.
Il trattamento previsto dal primo comma è ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio isolato continuativo in una medesima località .
Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione o trasferta che si compie in una medesima località quando non sia interrotta per una durata superiore a 60 giorni.
Ai medesimi fini si congiungono i periodi di missione interrotti dal congedo ordinario o straordinario.

Art. 2
Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora:
TABELLA RISTRUTTURATA
Personale di ruolo (gruppi A, B, C).
Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora:
Grado III: ore diurne, L. 187; ore notturne, L. 250;
Grado IV: ore diurne, L. 156; ore notturne, L. 208;
Gradi V e VI: ore diurne, L. 131; ore notturne, L. 175;
Gradi VII e VIII: ore diurne, L. 115; ore notturne, L. 154;
Gradi IX, X e XI: ore diurne, L. 87; ore notturne, L. 116;
Gradi XII e XIII: ore diurne, L. 75; ore notturne, L. 100.
Sono considerate notturne le ore comprese fra le 22 e le 5.
OMISSIS
L' indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle 5 ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.
Non spetta l' indennità per le missioni compiute nell' ambito del centro abitato sede dell' ufficio o in località distanti meno di 4 chilometri e collegate con la sede dello ufficio da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennità e rimborsi di spese di cui al successivo art. 4.

TABELLA RISTRUTTURATA
Personale non di ruolo.
Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora:
OMISSIS
Gradi: I e II categoria: ore diurne, L. 87; ore notturne, L. 116;
Grado: III categoria: ore diurne, L. 75; ore notturne, L. 100;
Gradi: personale subalterno, agente tecnico, salariato di ruolo e non di ruolo: ore diurne, L. 66; ore notturne, L. 91.
Sono considerate notturne le ore comprese fra le 22 e le 5.
OMISSIS
L' indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle 5 ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno. Non spetta l' indennità per le missioni compiute nell' ambito del centro abitato sede dell' ufficio o in località distanti meno di 4 chilometri e collegate con la sede dello ufficio da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennità e rimborsi di spese di cui al successivo art. 4.

TABELLA RISTRUTTURATA
Personale forestale.
Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora:
OMISSIS
Grado: marescialli: ore diurne, L. 78; ore notturne, L. 104;
Grado: brigadieri e vice - brigadieri: ore diurne, L. 68; ore notturne, L. 91;
Grado: guardie scelte e guardie: ore diurne, L. 56; ore notturne, L. 75.
Sono considerate notturne le ore comprese fra le 22 e le 5.
L' indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle 5 ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.
Non spetta l' indennità per le missioni compiute nell' ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in località distanti meno di 4 chilometri e collegate con la sede dello ufficio da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennità e rimborsi di spese di cui al successivo art. 4.

L' indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle 5 ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.
Non spetta l' indennità per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in località distanti meno di 4 chilometri e collegate con la sede dello ufficio da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennità e rimborsi di spese di cui al successivo art. 4.

Art. 3
Le distanze di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si misurano tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è stata compiuta.
Se la stazione è situata fuori dal centro abitato o località isolata si aggiunge la distanza intercorrente tra la stazione e quel centro abitato o località .
In modo analogo si computano le distanze per viaggi compiuti con altri servizi di linea.
Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra le distanze si computano dalla Casa municipale del comune dove è la sede dell' ufficio, o dalla sede dell' ufficio se questo si trovi in una località o frazione isolata.

Art. 4
Fermi restando i normali rimborsi previsti dalla legge dello Stato, al personale comandato in missione od in trasferta, per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di lire 35 per chilometro, o frazione di chilometro, e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennità di lire 50 per chilometro.

Art. 5
Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennità chilometrica di lire 1,20 - 0,80 - 0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in 1a, in 2a e in 3a classe.

Art. 6
Le indennità di cui agli articoli precedenti sono dovute anche al personale comandato presso la Regione, appartenente alle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, senza pregiudizio di quanto è stabilito negli articoli 3 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, e 2 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7. In ogni caso al personale comandato non potrà essere fatto un trattamento inferiore a quello previsto dalle leggi statali.

Art. 7
Al personale comandato spettano per il trasferimento della famiglia, del mobilio, delle masserizie e del bagaglio alla sede assegnatagli nell' ambito della Regione le normali indennità e i rimborsi previsti dalle leggi dello Stato, ed è consentito il trasporto del mobilio e delle masserizie con mezzo privato purchè intervenga preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale e la spesa preventivata sia riconosciuta congrua dall' Assessorato alle finanze.

Art. 8
Al personale delle amministrazioni pubbliche comandato per effetto del trasferimento degli uffici e dei servizi dallo Stato alla Regione, a norma degli articoli 6 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, non si applica il disposto degli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6. Tale disposto si applica, invece, al predetto personale che, con apposito provvedimento, è comandato a prestare servizio presso l' Amministrazione centrale della Regione.

Art. 9
La spesa relativa all' applicazione della presente legge fa carico al cap. 11 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' anno 1956 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 10
Le disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal giorno della sua entrata in vigore e, per quanto in essa non previsto, valgono le disposizioni delle leggi statali in materia. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, li 15 giugno 1956